CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1975
Cassazione n. 05601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/06/1975 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione reiettiva di detenzione domiciliare (I. n.199/2010), per ritenuta attualità della pericolosità sociale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze tendono a contestare la gravità delle basi fattuali della valutazione di pericolosità (peraltro in modo incompleto), sollecitandone una rivalutazione, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente