CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne specifica ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 35/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54M60 F943B), ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - ((= contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52A66 E532H), elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - e ORTISI Egidio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49D06 D636C) e INTERLANDI Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50558 I785G); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 836/2017, pubblicata il 9 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: a) che fosse accertato che il preliminare di vendita immobiliare stipulato il 26 novembre 2003 era simulato - poiché non era intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], ma con l'attrice -; b) che fosse dichiarato che l'attrice aveva pagato con denaro proprio tutto il prezzo della vendita ed aveva diritto alla trascrizione dell'acquisto in piena proprietà dell'immobile; e) che, in subordine, fosse ordinato all'Ortisi e alla Interlandi di trasferire l'immobile oggetto del preliminare in favore dell'attrice; d) che fosse disposta la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00 per aver ingiustificatamente frapposto ostacoli all'attuazione degli accordi intercorsi con l'attrice, sì da costringerla a proporre l'azione giudiziaria. All'uopo esponeva: che in data 26 novembre 2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA] l'immobile sito in Floridia, via Milano n. 21, per il prezzo di euro 43.900,00; che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto stipulare il definitivo per sé o per persona da nominare; che per motivi strettamente personali l'attrice aveva consentito che il contratto venisse firmato dalla [OSCURATO:PERSONA], sua cognata, pur avendo pattuito che avrebbe pagato con denaro proprio tutto il corrispettivo della compravendita, circostanza, questa, conosciuta dai promittenti alienanti; che aveva conseguito il "possesso" del bene il 1° marzo 2004, quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; che, con dichiarazione del 25 agosto 2005, la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato la electio amici in favore della Stracquadanio; che ciononostante i promittenti venditori non avevano potuto trasferire l'immobile poiché la [OSCURATO:PERSONA] sembrava avere revocato la nomina; che era stata integrata un'ipotesi di simulazione relativa del preliminare per interposizione fittizia di persona. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda principale, proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attrice all'immediato rilascio, in suo favore, dell'immobile, in quanto detenuto senza titolo, nonché al pagamento della somma di euro 10.000,00 per il mancato godimento del bene. Si costituivano anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali negavano l'esistenza dell'accordo di interposizione fittizia di persona e deducevano la loro totale estraneità ai patti intercorsi tra la Stracquadanio e la [OSCURATO:PERSONA]. Sostenevano, poi, che non avevano dato seguito alla electio amici poiché la dichiarazione di nomina era stata revocata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per l'effetto, chiedevano che fosse accertato che nessun accordo simulato era intercorso tra i promittenti alienanti e la [OSCURATO:PERSONA] e che il soggetto che fosse risultato legittimato all'esito dell'istruttoria fosse obbligato a procedere alla stipula del definitivo. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1210/2012 del 13 settembre 2012, rigettava le domande proposte dall'attrice e ordinava a [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare l'immobile in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Sul gravame interposto, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali spiegate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermava, per il resto, le statuizioni emesse a conclusione del giudizio di prime cure. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'attrice nel giudizio di prime cure aveva proposto azione di simulazione per interposizione fittizia di persona; b) che non era mai stata eccepita l'inefficacia della revoca della electio amici, avendo l'attrice ritenuto giustificata la reticenza dei promittenti venditori alla stipula del definitivo; c) che la domanda subordinata di condanna dei promittenti alienanti, volta ad ottenere il trasferimento del bene, era pur sempre basata sulla dedotta interposizione fittizia di persona; d) che la domanda avanzata verso la [OSCURATO:PERSONA] riguardava esclusivamente il risarcimento del danno per la mancata attuazione degli accordi intercorsi e, segnatamente, per l'effettuata revoca delle relative pattuizioni; e) che il petitum e la causa petendi così come delineati erano rimasti immutati fino alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., con la conseguenza che era inammissibile, siccome tardiva, la domanda proposta con la memoria depositata il 23 maggio 2011 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, con la quale si chiedeva che fosse dichiarata ingiustificata e illecita la revoca della dichiarazione di nomina effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna al risarcimento dei danni verso quest'ultima; f) che solo in sede di precisazione delle conclusioni era stata abbandonata la domanda di simulazione e la domanda di esecuzione specifica del preliminare era stata supportata da una nuova causa petendi, rappresentata dall'inefficacia della revoca della electio amici; g) che le domande contenute nell'atto di appello della Stracquadanio, con cui si chiedeva la declaratoria di inefficacia della revoca dell'atto di nomina e la retrocessione del trasferimento immobiliare, erano inammissibili, perché nuove, avendo la Stracquadanio eccepito l'illegittimità di detta revoca ai soli fini del risarcimento dei danni; h) che la domanda di risarcimento dei danni verso la [OSCURATO:PERSONA], per l'asserita illegittimità della revoca della dichiarazione di nomina, non poteva trovare accoglimento quale precipitato del rigetto delle altre spiegate domande presupposte; i) che dovevano essere, invece, dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché le loro comparse di costituzione e risposta erano state depositate oltre i termini di decadenza prescritti dall'art. 167 c.p.c. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e/o n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 189 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la domanda formulata in via subordinata nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, relativa all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, fosse diversa da quella poi circostanziata all'udienza di precisazione delle conclusioni, di cui era stata statuita l'inammissibilità. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che, già nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, la Stracquadanio aveva chiesto, in via principale, l'accertamento della natura simulata del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato in data 26 novembre 2003 per interposizione fittizia della promissaria acquirente e, in via subordinata, la disposizione dell'ordine di trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare. Al riguardo, ha continuato la ricorrente, la richiesta subordinata di produzione degli effetti del contratto definitivo doveva intendersi evidentemente riferita, non già al testo contrattuale risultante dalla simulazione, bensì all'avvenuta nomina del destinatario degli effetti del definitivo, che la promissaria acquirente si era riservata di effettuare. Soggiunge l'istante che, in sede di precisazione delle conclusioni, vi era stata una tacita rinuncia alla domanda principale di simulazione, con la mera specificazione delle domande già articolate in citazione, ossia chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dei promittenti alienanti rispetto al preliminare - come integrato per effetto dell'avvenuta nomina - e, per l'effetto, il trasferimento coattivo della proprietà del bene in favore dell'attrice. Rileva, poi, la ricorrente che, anche qualora la domanda di trasferimento coattivo fosse stata spiegata in conseguenza della domanda di simulazione, la Corte territoriale, anziché statuire che la domanda formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni era diversa e nuova rispetto a quella contenuta nell'atto di citazione, con la correlata declaratoria di inammissibilità per tardività, avrebbe dovuto correttamente qualificarla sulla scorta degli argomenti di fatto dedotti dall'istante, decidendo dunque nel merito della pretesa. 1.1.- Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha dato ampia spiegazione delle ragioni per le quali la domanda articolata all'udienza di precisazione delle conclusioni dovesse essere considerata nuova e, dunque, tardiva, per mutamento della causa petendi oltre il termine ultimo previsto per l'integrazione del thema decidendum. In specie, la Corte di merito ha riportato testualmente i termini delle conclusioni articolate dall'attrice nel giudizio di primo grado, rispettivamente nella citazione e nel verbale relativo all'udienza di precisazione delle conclusioni. Dalla comparazione di tali conclusioni è emerso che la causa petendi della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre, avanzata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, era rappresentata dalla simulazione relativa per interposizione fittizia della promissaria acquirente, mentre la causa petendi della domanda sviluppata nella memoria depositata il 23 maggio 2011 (dopo la scadenza dei termini perentori concessi ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.), e ribadita all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 dicembre 2011, era materializzata dall'avvenuta electio amici e dalla concorrente verifica dell'illegittimità della revoca dell'atto di nomina. Tanto premesso, a fronte dell'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda spiegata all'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale - secondo la Corte di merito - non avrebbe integrato alcun vizio, attesa la sua inammissibilità, la reiterazione della medesima domanda nell'atto introduttivo dell'appello ha indotto la Corte di merito a dichiararne espressamente l'inammissibilità in sede di gravame. All'esito dell'esame diretto degli atti, alla stregua dell'error in procedendo dedotto, la ricostruzione del Giudice del gravame è esente da censure. E ciò perché, pur essendo rimasti immutati il petitum immediato e mediato della pretesa (ossia l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita immobiliare concluso il 26 novembre 2003), è stata modificata, dopo la maturazione delle preclusioni assertive e asseverative, la causa petendí (attraverso il passaggio dalla simulazione per interposizione fittizia alla avvenuta electio amici). Sicché, secondo le conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, l'attrice ha richiesto, in via primaria, che fosse ordinata, in suo favore, la trascrizione dell'acquisto della piena proprietà dell'immobile e, in via subordinata, che fosse disposta l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre, ma entrambe le domande si basavano sulla stessa causale, ossia sulla simulazione soggettiva. Solo dopo la maturazione delle preclusioni la causa petendi è stata mutata. Sulla scorta di queste direttrici, il mutamento della causa petendi avvenuto dopo la concessione dei termini perentori funzionali all'integrazione del thema decidendum - con la consequenziale reiterazione della nuova pretesa, avente ad oggetto un diritto eterodeterminato, nell'atto introduttivo dell'appello - è inammissibile per tardività, poiché la modificazione della domanda - che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali - è ammessa entro i limiti degli sbarramenti predisposti ex art. 183 c.p.c., in applicazione del principio di preclusione o eventualità che governa il processo civile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26782 del 22/12/2016). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale svolto delle argomentazioni tanto contraddittorie da non potersi riconoscere come giustificazione del decisum, con riferimento alla circostanza secondo cui l'attrice non avrebbe rilevato l'inefficacia della revoca dell'electio amici, per poi statuire che detta inefficacia sarebbe stata, invece, rilevata. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, dopo avere testualmente affermato che l'inefficacia della revoca della electio amici non era stata "mai tempestivamente dedotta", avrebbe invece rilevato che era stata dedotta "sotto forma di comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] che aveva ingiustificatamente frapposto ostacoli alla stipula del definitivo". 2.1.- Tale doglianza è infondata. In primis, difetta l'interesse a far valere siffatto vizio, in quanto non è dato comprendere quali ripercussioni tale ipotizzata contraddizione possa avere sull'esito della lite. In secondo luogo, si rileva che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Tale condizione non ricorre nel caso in esame. Infatti, nessuna contraddittorietà insanabile si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, posto che è stato adeguatamente chiarito che l'atto di nomina, a fronte di una successiva revoca illegittima, non ha costituito la causa petendi della domanda tempestivamente proposta di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita immobiliare. 3.- Attraverso la terza critica è lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la domanda proposta in appello dall'attrice di ripristino dello status quo ante o di retrocessione dell'immobile nell'ipotesi in cui le parti avessero stipulato il contratto definitivo nelle more del giudizio di primo grado. In ordine a questo mezzo, si obietta che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la proposizione di tale domanda trovava fondamento nel fatto nuovo, verificatosi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e conseguente all'esecuzione della stessa, della stipula del definitivo tra i promittenti venditori e [OSCURATO:PERSONA] in data 15 ottobre 2012, cosicché, a fronte della statuizione della Corte di merito sull'inammissibilità, perché tardiva, della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado dai promittenti venditori, avente ad oggetto la condanna alla conclusione del definitivo tra le parti risultanti dal preliminare, il Giudice del gravame avrebbe dovuto statuire anche sulla domanda proposta dalla Stracquadanio nel proprio atto di appello, volta ad ottenere il ripristino dello status quo ante. Si aggiunge che, a fronte di un'esigenza insorta dopo la sentenza di prime cure, l'appellante non poteva incorrere nelle preclusioni sulla proponibilità di nuove domande in appello. 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame dell'atto definitivo stipulato tra le parti in esecuzione della sentenza di primo grado, dal cui esame sarebbe scaturito l'accoglimento della domanda di retrocessione o di ripristino dello status quo ante formulata dall'appellante. Su questo vizio l'istante sostiene che, ove il Giudice d'appello avesse esaminato il contratto definitivo di vendita stipulato dopo la sentenza di prime cure, in esecuzione della statuizione giudiziale che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla conclusione di tale contratto, a fronte della successiva declaratoria di inammissibilità della sottesa domanda, avrebbe dovuto accogliere la domanda di retrocessione o di ripristino dello status quo ante. 4.1.- Il terzo e il quarto motivo, avvinti da evidenti ragioni di connessione, in quanto afferenti alla stessa circostanza, possono essere esaminati congiuntamente. Le censure sono infondate. Ed infatti la prospettazione della ricorrente avrebbe potuto avere seguito solo allorché fosse stata ritenuta ammissibile e fondata la domanda reiterata in sede di gravame, atta ad ottenere, in suo favore, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita, ma una volta che tale domanda, secondo la causa petendi articolata nella citazione introduttiva del giudizio di prime cure, è stata respinta (mentre quella basata sulla causa petendi esposta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, e ripresa nell'atto di appello, è stata dichiarata inammissibile), non vi era alcuna legittimazione ex art.81 c.p.c. dell'appellante a pretendere la retrocessione per effetto della dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dai promittenti alienanti, avente ad oggetto la condanna alla stipulazione del definitivo. L'appellante non poteva far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui. Sicché correttamente la domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività, poiché il fatto nuovo non avrebbe potuto giustificare la proposizione della domanda in sede di gravame. Né si tratta di un omesso esame di un fatto storico decisivo, appunto perché l'intervenuta stipulazione del definitivo non legittimava l'appellante - soccombente sulle domande presupposte - a chiederne lo scioglimento. La restaurazione della situazione patrimoniale preesistente alla sentenza riformata, benché astrattamente ammissibile in sede di gravame, postula però che il richiedente miri a ripristinare la propria sfera patrimoniale e non quella altrui. 5.- Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame del comportamento complessivamente tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ampiamente dibattuto tra le parti, in forza del quale la Corte d'appello avrebbe dovuto decidere sulla domanda di risarcimento dei danni. Ad avviso dell'istante, la domanda - spiegata sin dall'atto di citazione del giudizio di prime cure -, con la quale la Stracquadanio aveva chiesto, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], il risarcimento dei danni per il contegno assunto da quest'ultima, la quale aveva frapposto ostacoli all'attuazione degli accordi intercorsi tra esse parti, tanto da costringere l'attrice a proporre l'azione giudiziale, avrebbe dovuto essere esaminata nel merito, indipendentemente dal mancato accoglimento della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. 5.1.- La critica è infondata. E ciò perché tale domanda risarcitoria era strettamente collegata alle domande precedenti, con le quali si chiedeva l'accertamento della simulazione soggettiva e la conseguente trascrizione dell'acquisto in piena proprietà dell'immobile oggetto del preliminare o, in subordine, l'esecuzione in forma specifica. Una volta che tali domande presupposte sono state disattese, non poteva avere seguito la correlata domanda risa rcitoria . Ed invero, la causa petendi dedotta - ossia gli asseriti ingiustificati ostacoli frapposti all'attuazione degli accordi intercorsi fra le parti - era riferita all'interposizione fittizia di persona, come può ricavarsi dal collegamento funzionale ricorrente con le pregresse domande. Sicché gli "accordi intercorsi" di cui l'attrice denuncia la violazione devono essere identificati nell'asserito accordo simulatorio in base al quale si sarebbe stabilito che l'effettiva promissaria acquirente non era [OSCURATO:PERSONA], ma la cognata [OSCURATO:PERSONA]. Solo a titolo rafforzativo della descritta condotta inadempiente della [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe mantenuto fede al patto simulatorio, era citata l'ulteriore condotta ostativa, rappresentata dall'intervenuta revoca (in tesi illegittima) della electío amici. Tale ultimo fatto non costituiva comunque la causa petendi a sé stante della pretesa risarcitoria. Ne consegue che, qualora la domanda di risarcimento del danno sia proposta in correlazione con altre domande presupposte - nella fattispecie con la domanda di accertamento della simulazione soggettiva del preliminare di vendita -, le cui cause siano dichiarate inesistenti, così da non giustificare il loro accoglimento, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima causa petendi delle domande presupposte (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18578 del 13/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 04/03/2015). 6.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. L'accertamento del diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, per effetto dell'ammissione della ricorrente al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spetta all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei