CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 21887/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la sentenza n. 1110/2016 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 4.7.2016, N.R.G. 2488/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Lecce, riformando parzialmente la pronuncia di rigetto del Tribunale di Brindisi, ha accolto, nei limiti della ritenuta prescrizione, la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], agendo in via monitoria, aveva chiesto il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte nel tempo presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi (di seguito, ASL); la Corte territoriale riteneva, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, che lo svolgimento dello straordinario fosse stato autorizzato, ma sosteneva che, sotto il profilo della prescrizione, il diritto si fosse estinto per le ore prestate prima del maggio del 2006, ovverosia prima del quinquennio calcolato a ritroso dalla lettera stragiudiziale di messa in mora recapitata dal lavoratore alla ASL; la Corte di merito sosteneva infatti che i cartellini mensili di contabilizzazione delle ore di lavoro straordinario non potessero essere intesi come atti di riconoscimento del diritto al relativo compenso, trattandosi di atti meramente interni e non provenienti da soggetto legittimato a manifestare la volontà aziendale, avendo poi l’ente esplicitato di volersi avvalere della prescrizione con la nota stragiudiziale di risposta alla diffida del lavoratore, al cui interno erano state a tal fine espressamente distinte le ore anteriori al 12.5.2006, da quelle successive; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi; la ASL è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. va preliminarmente detto che il ricorso per cassazione è tempestivo e risulta regolarmente notificato alla ASL intimata; la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 luglio 2016; la richiesta di notifica del ricorso per cassazione, secondo l’annotazione posta nella prima pagina del ricorso, risale al 2.1.2017 ed è rispetto ad essa che si calibra il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. S.U. 20 giugno 2007, n. 14294; Cass. 1 aprile 2005, n. 6836); tale notifica è stata eseguita alla [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi nei riguardi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle forme “a mani”, al domicilio eletto presso la “[OSCURATO:PERSONA] della ASL di Lecce” e con ricevuta da parte di tale “[OSCURATO:PERSONA]” o “Radio” o altro cognome similare; agli atti (memoria di costituzione in appello; memoria difensiva in appello del 24.2.2015) risulta che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era il difensore della ASL in secondo grado e che effettivamente (memoria di costituzione) quello, presso la (diversa) ASL di Lecce, era il domicilio eletto, nel luogo ove aveva sede la Corte adita; rispetto all’assenza di indicazioni sulla veste di chi ha ricevuto l’atto, vale poi mutatis mutandis l’insegnamento per cui, in ipotesi di consegna dell'atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario (qui nell’ufficio presso il quale era stata fatta l’elezione di domicilio), a mani di soggetto in esso rinvenuto, la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell'inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale o la mancanza di delega al riguardo (Cass. 27 dicembre 2011, n. 2895 e successive conformi), essendo evidente come non si possa che presumere una consegna da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] a persona effettivamente reperita nell’ufficio e manifestatasi come legittimata alla ricezione, e non viceversa; l’impugnazione è stata dunque ritualmente introdotta e va pertanto decisa; 2. ciò posto, il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2934, 2935, 2948, 2697, 2941 n. 8 e 2944 c.c. e dell’art 111 Cost. e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) ed è sviluppato sostenendo che alla documentazione con la quale la ASL aveva costantemente aggiornato la banca ore non poteva denegarsi la natura di specifico riconoscimento dei corrispondenti debiti orari; il secondo motivo adduce la violazione dell’art. 2697 c.c., richiamando l’artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per essersi valorizzato un documento di parte, al fine di stabilire quanto ore si collocassero prima o dopo la data dirimente; infine, il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 40 del CCNL integrativo 1998/2001, sottolineando come la banca ore sia sistema di flessibilizzazione dell’orario, essendo impostata in modo tale da assicurare al lavoratore, attraverso la confluenza delle ore lavorate in più in uno specifico conto, di decidere, entro certi termini, ovverosia entro l’anno successivo a quello di maturazione, di far confluire tali ore in riposi oppure di optare per il loro pagamento; su tale presupposto non si potrebbe ritenere che il lavoratore abbia inteso rinunciare a quelle ore o che esse, pur giacendo in quel conto (banca ore) potessero prescriversi; inoltre – sostiene ancora il motivo - risultando la possibilità di decidere il modo di utilizzo di quelle ore entro l’anno successivo a quello di maturazione, si sarebbe dovuto spostare in avanti di un anno anche il termine di prescrizione, sicché nel caso di specie la nota di calcolo del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto prescritto o meno non sarebbe di alcuna utilità; 3. il primo motivo – pur se integrabile con alcune considerazioni giuridiche svolte anche con il terzo motivo – è fondato ed assorbente; 4. l’art. 40 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], integrativo del CCNL del 7-4-1999 e poi richiamato dalla successiva contrattazione di comparto prevede, in sostanza che: -al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore (co. 1); - nel cont o ore confluiscono … le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare … da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione (co. 2); -le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi (co. 3, prima parte); - le maggiorazioni di cui all’art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999 - ovverosia le quote addizionali che conseguono al lavoro straordinario n.d.r. - vengono comunque pagate nel mese successivo alla prestazione lavorativa (co. 3, seconda parte); - è ammesso il “differimento” dell’utilizzo delle ore come riposi compensativi, purché concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente (co. 4); - in sede collettiva, nell’ambito di iniziative tese a favorire l’utilizzazione della banca ore, è possibile fissare modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati (co. 5); 5. la banca ore è dunque strumento di flessibilizzazione dell’orario di lavoro, nel senso che attraverso l’accantonamento in essa di ore svolte in più dal dipendente rispetto al debito orario, è possibile che le stesse si traducano, fermo restando il pagamento immediato delle addizionali riconnesse alla prestazione di lavoro aggiuntiva, in riposi da fruire successivamente; 5.1 il sistema, come evocato anche dalla sintesi espressiva della “banca ore”, affianca in sostanza una regolazione in conto corrente dei crediti orari del dipendente, come è reso del tutto evidente dal riferimento al “conto individuale” del singolo lavoratore (co. 1) e ad un “conto ore” (co. 2); il lavoratore, con l’inserimento delle ore nel conto, acquisisce il diritto a scegliere unilateralmente, entro l’anno successivo (31.12), se fruire dei riposi o monetizzare (co.3); trascorso il termine, si consolida il diritto a ricevere la remunerazione, il che non esclude, tuttavia, stante la persistente possibilità di accordi tra il datore ed il dipendente (co. 4) l’eventuale fruizione con riposi, fino a quando le ore restino sul conto, tenuto anche conto dell’importanza di assicurare comunque al lavoratore, per quanto a quel punto con il consenso del datore, una possibilità di godere “in natura” di riposi funzionali alle proprie scelte di vita; tutto ciò esclude, per quanto qui più in specifico interessa, che, rispetto alle poste riportate sul conto, si possa parlare di prescrizione, perché è in re ipsa l’effetto ricognitivo costante del diritto altrui, da esercitare secondo le modalità sopra dette ed in ragione del saldo di tempo in tempo esistente; rispetto alla “banca ore”, solo il palesarsi di un’esclusione da quel conto di certi crediti orari - come fatto aggiuntivo esterno rispetto al proseguire della fisiologica tenuta d i esso - consentirebbe il decorso della prescrizione; ciò è altresì coerentecon il disposto generale dell’art. 1827 c.c. che consente di vanificare l’esistenza di un credito nel conto solo in relazione ad azioni ed eccezioni relative “all’atto” da cui il credito deriva, per ragioni di validità o esistenza originarie o funzionali del titolo di inserimento del conto, il che implicitamente permette pianamente di dire che la prescrizione, quale fatto estintivo successivo estraneo al titolo e riguardante solo una singola obbligazione, fino a che le voci siano presenti sul conto, non possa decorrere, stante l’effetto insito nella struttura e nelle finalità del conto stesso; la conclusione, oltre che alla logica intrinseca al sistema ed alla causa negoziale del conto corrente, risponde poi anche ad evidenti ragioni di tutela della buona fede, tali per cui solo la palesata asportazione del credito orario dal conto, con a quel punto irreversibile consolidamento del diritto alla mera fruizione pecuniaria, potrebbe realmente far decorrere la prescrizione; 5.2 nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto prescritti crediti del ricorrente che essa stessa assume fossero riportati nei cartellini mensili di contabilizzazione del dare-avere e si è dunque posta in contrasto con quanto sopra precisato, anche tenuto conto che la tenuta della banca ore non necessita di formalismi particolari, bastando un sistema di contabilizzazione e che soltanto il manifestarsi di atti palesi di esclusione dal computo potrebbe impedire l’effetto proprio derivante dal sistema dell’accumulo in conto corrente; 5.3 tutto ciò manda assorbita ogni questione sull’esternazione in senso stretto della persistente inclusione di quei crediti orari (dovendo semmai manifestarsi una esclusione di essi), così come la necessità - cui fa cenno la Corte territoriale - che gli atti di contabilizzazione rivestano carattere rigidamente “formale” e provengano da soggetti legittimati a manifestare “all’esterno” la volontà dell’ente, risultando sufficiente di un regime di contabilizzazione di essi presso il datore di lavoro, in una qualsiasi modalità di fatto idonea a quel fine, quale la stessa sentenza impugnata assume vi fosse; 6. quanto sopra esclude che si debba attendere la decisione, al momento al vaglio delle S.U., in ordine alla prescrittibilità, nel pubblico impiego privatizzato, dei crediti di lavoro in pendenza del rapporto, perché comunque è la struttura stessa della banca ore, nella propria qualificazione di conto corrente connesso al rapporto di lavoro, ad impedire nel caso di specie e per quanto rileva in questa causa, l’effetto estintivo; 7. l’accoglimento del primo motivo comporta il rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché decida la causa facendo applicazione dei principi di cui, sopra, mentre restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri