CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di tentato furto aggravato, in merito alla configurabilità, nei suoi confronti, della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è inammissibile, perché manifestamente infondato, in quanto, secondo gli orientamenti di legittimità formatisi sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591); nel caso di specie, il ricorrente è gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, sicché il suo comportamento correttamente è stato ritenuto non occasionale e, meglio, espressione di abitualità nel reato. In motivazione, peraltro, la Corte d'Appello ha fatto riferimento concreto a quella valutazione complessiva che proprio le Sezioni Unite, nella citata sentenza, ritengono utile a valutare la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., evidenziando non soltanto i gravi e numerosi precedenti penali, ma anche le modalità organizzate della condotta di reato realizzata dall'imputato. Il giudizio sulla tenuità, cioè, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, Tushaj, Rv. 266590). 2. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto a contestare genericamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., evocando, ma non correttamente interpretandoli, gli orientamenti consolidati di questa Corte regolatrice. Ed invece, deve premettersi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Inoltre, è opinione condivisa che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha spiegato complessivamente, all'interno della motivazione della sentenza richiamata, e specificamente escludendo espressamente l'applicabilità del beneficio, le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto immeritevole il ricorrente del riconoscimento delle attenuanti generiche, ispirandosi, in fatto, all'assenza di qualsiasi elemento concreto atto a sostenere la concessione delle attenuanti generiche. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.