CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 34133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 2172-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, oltre che da sé stesso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato pressgdio dritmagthesterm in Roma, via Lima n. 20 Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.11 Tribunale di Campobasso, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., accolse la domanda dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] volta a richiedere la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile della testata Lettera 43.it, in solido, al risarcimento dei danni derivanti da una pretesa diffamazione a mezzo stampa, oltre che alla rimozione dell'articolo offensivo e alla pubblicazione per estratto dell'ordinanza. 2.11 Tribunale ritenne chq le espressioni contenute in un articolo pubblicato dal, e dal titolo "Rissa in [OSCURATO:PERSONA]. Tgl le cacciano il fidanzato, la redattrice insulta tutti", nel quale si riferiva di "urla, insulti, recriminazioni ed arrivo dei Carabinieri" quale esito di uno scontro verbale avvenuto presso la sede della Rai tra un caporedattore, la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] e il suo fidanzato avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva avviato un contenzioso con l'azienda per mobbing e demansionamento della fidanzata), avesse capacità offensiva nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tale da dover liquidare, in favore del medesimo, ed a carico della società proprietaria del giornale e del responsabile della testata, una somma a titolo di risarcimento del danno di C 20.000 oltre interessi. 3. A seguito di appello principale dei soccombenti ed incidentale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 L. n. 47 del 1948, la Corte d'Appello di •,;;; m. f° Campobasso, con sentenza Vdel 4/6/2020, ha accolto il gravame principale (e rigettato l'incidentale), ritenendo che il diritto di cronaca fosse stato esercitato nel rispetto delle condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte: la verità oggettiva del fatto riportato, consistente in uno scontro verbale reso dal senso traslato del termine "rissa"; la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, avendo la vicenda coinvolto due personaggi appartenenti al mondo dell'informazione, e la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione. In particolare la Corte d'Appello ha ritenuto che il termine "rissa", riportato dall'articolo, non alludeva ad un contrasto fisico tra i protagonisti ma si riferiva ad uno scontro verbale. Conseguentemente ha ritenuto che il contenuto dell'articolo rispondesse a verità, che non avesse una portata offensiva e che i termini "siparietto, fattaccio, bar di paese o reality da strapazzo", pure presenti nell'articolo a commento dell'episodio, avessero apportato una coloritura ironica al medesimo ma non avessero offeso l'onore dell'attore. 3. Avverso la sentenza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, co.1 n. 5 c.p.c. - il ricorrente contesta la "contestualizzazione" operata dalla Corte d'Appello dell'episodio, con il ridimensionamento del termine "rissa", senza considerare che l'autore dell'articolo doveva ritenersi aver volutamente utilizzato il termine per attirare l'attenzione del lettore medio, facendogli corrispondere anche ulteriori epiteti ("siparietto", "fattaccio", "bar di paese o reality da strapazzo"), e cercando di prospettare un quadro che avrebbe dovuto essere ritenuto oggettivamente difforme dalla realtà, con un contenuto altamente offensivo per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] qualificato quale persona rissosa, nervosa, volgare e facilmente irritabile tanto da farsi coinvolgere in una rissa. 1.1 II motivo è privo di decisività in quanto le circostanze di fatto cui allude lo Iacovino nel contesto del motivo sono del tutto irrilevanti e non attingono in alcun modo la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che, come riferito, si è incentrata sulla non offensività e sul significato traslato del termine "rissa" e sulla esclusione di qualunque portata offensiva delle espressioni utilizzate nei confronti dello Iacovino. Il motivo è peraltro inammissibile sia in quanto, pur prospetto nei termini dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., non individua un atto sitprico-----,m7 mitc1, 4,4, .1g4g e u, 4u decisivo che sarebbe stato pretermesso dal giudice< sia in quanto e volto a suscitare, da parte di questa Corte, una rilettura dell'episodio secondo una diversa e più appagante ricostruzione, con evidente inammissibile natura fattuale della censura. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 2043 c.c. nonché all'art. 12 della legge 47/1948 e all'art. 51 c.p.- il ricorrente contesta che la impugnata sentenza avrebbe giustificato "il venticello della calunnia" portato dall'articolo ritenendo avverate condizioni mai verificatesi quali una rissa in senso proprio, con ciò incorrendo, oltre che in violazione dell'art. 51 c.p., anche nella violazione dell'art. 2043 c.c. 2.1 n motivo è infondato. La sentenza ha motivatamente argomentato che l'uso del termine "rissa" nel caso di specie doveva intendersi in senso figurato quale relativo ad un diverbio verbale insorto tra i protagonisti dell'episodio, sicchè i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte - ai fini della scriminante del diritto di critica, - erano stati del tutto rispettati, in primis quello della verità del fatto riferito, dell'interesse pubblico alla circolazione dell'informazione e della continenza delle espressioni utilizzate. La sentenza è, pertanto, conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la scriminante è integrata dalla verità dei fatti riferiti, dalla continenza delle espressioni utilizzate e dall'interesse pubblico alla informazione (Cass., 3, n. 23366 del 15/12/2004, Cass., 3, n. 1205 del 19/1/2007). 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato, ed il ricorrente è condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della