CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 08004/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13727/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Milano, alla via Lanzone n. 2, in persona del presidente nazionale e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata a l ricorso, d all’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 40. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA].ASS – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla Via del Viminale n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], ANAPA – [OSCURATO:PERSONA] (come risultante dalla integrazione associativa tra ANAPA e UNAPASS avvenuta il 19 novembre 2015), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 69, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], FISAC-CGIL, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], FIRST - CISL (come risultante dall’integrazione associativa tra FIBACISL e Dircredito), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], UILCA-UIL, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30, in persona del legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] –FNA, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 132, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentanti e difesi, giusta procure speciali allegate al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al Lungotevere dei Melini n. 7. - controricorrent i - avverso la sentenza, n. cron. 8346 /202 2 , del la [OSCURATO:PERSONA] pubblicatail giorno 2 2 / 1 2 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel giorno 21/03/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 23 maggio 2016, SNA – [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione – citò l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione – ENBASS, nonché UNAPASS (ora ANAPA ImpresAgenzia), FISAC - CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e la [OSCURATO:PERSONA] – FNA innanzi al Tribunale di Roma chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni così precisate con la memoria exart. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.: “a) ordinare a ENBASS e alle altre parti convenute il rendimentodel conto di tutte le attività fino alla data odierna, precisando, in particolare, l’ammontare di tutti i contributi corrisposti fino al novembre 2014, la collocazione delle somme corrispondenti, l’eventuale erogazione di controprestazioni a favore di associati; b) ordinare ai responsabili delle attività di ENBASS di non disporre in alcun modo del patrimonio dell’ENBASS costituito in forza del CCNL 2001; c) adottare tutti i provvedimenti più idonei a tutelare i diritti e le domande qui azionate; d) accertata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la cessazione dell’efficacia dell’ENBASS costituito in forza del CCNL/ASS 2001, e comunque l’intervenuta costituzione di nuovo Ente bilaterale in base al CCNL 20.11.2014, sottoscritto tra UNAPASS ed ANAPA, da un lato, e da FIBA-CISL, FISAC- CIGL, UILCA-UIL, FNA, dall’altro, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di diritto, nonché di quelle dello Statuto per la liquidazione e scioglimento dell’E.N.B.ASS.; e) conseguentemente dichiarare la liquidazione e lo scioglimento dell’ente bilaterale ENBASS costituito ai sensi del CCNL/ASS 2001; f) nominare il liquidatore e/o i liquidatori dell’ENBASS considerate anche le irregolarità poste in essere dall’Organo rappresentativo dell’ente bilaterale, […]; g) adottare ogni più idoneo provvedimento per la tutela del patrimonio dell’ENBASS, da devolversi secondo quanto stabilito dall’art. 23, n.5 dello Statuto”. 1.1. A fondamento delle domande, l’attore dedusse che: i) aveva costituito, unitamente a UNAPASS, quali associazioni dei datori di lavoro, con le organizzazioni sindacali FIBA-CISL, FISAC-CIGL, UILCA-UIL, FNA, mediante il CCNL per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera del 12 dicembre 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione –ENBASS, nel cui ambito era stata prevista la costituzione di una “Cassa lavoratori agenziali”, gestita allo scopo di “realizzare le finalità e i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica” (art. 4, comma 5, CCNL/2001); ii) la costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] era avvenuta allo scopo di assicurare un sostegno al reddito dei lavoratori vincolati al CCNL, durante i periodi di sospensione del lavoro per malattia; iii) il 18 aprile 2004, era stato approvato lo Statuto di ENBASS e che l’ente era da qualificare come associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss. cod. civ., soggetta alle comuni regole civilistiche sulle associazioni, senza che il carattere sindacale e contrattuale dell’[OSCURATO:PERSONA] potesse assumere rilevanza e determinare la verificazione di particolari effetti; iv) il 20 novembre 2014, le Organizzazioni firmatarie del CCNL/2001 e del CCNL/2007 avevano sottoscritto un nuovo CCNL, al quale il Sindacato attore non aveva aderito in quanto firmatario di diverso contratto in data 10 novembre 2014 con altre organizzazionisindacali; v) a seguito della sottoscrizione di tale diverso CCNL, era stato costituito un nuovo ente bilaterale, che avrebbe conservato la sola denominazione di E.N.B.ASS., restando comunque autonomo rispetto al precedente, istituito mediante il CCNL/2001, che invece doveva reputarsi estinto;vi) nel novembre 2014, aveva richiesto, senza utile seguito, all’ENBASS di restituire agli associati i contributi versati a decorrere dal 2013; vii) il 6 novembre 2015, aveva inviato altra comunicazione con cui aveva richiesto di procedere alla liquidazione dell’ENBASS, sull’assunto che, con l’intervento del nuovo CCNL 20.11.2014, al quale non aveva aderito il Sindacato SNA, si era verificata la condizione di cui all’art. 23 dello Statuto ENBASS. 1.1. Costituitesi le associazioni convenute, che contestarono le avverse pretese per l’inesistenza dei presupposti dello scioglimento e della liquidazione richiesti, l’adito tribunale, con sentenza del 10 luglio 2018, n. 14177, rigettò tutte le domande dell’attore. 2. Il gravame promosso da quest’ultimo contro tale decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Roma con sentenza del 22 dicembre 2022, n. 8346, resa, exart. 281-sexies cod. proc. civ. nel contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione – E.N.B.ASS., nonché UNAPASS (ora ANAPA ImpresAgenzia), FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e la [OSCURATO:PERSONA] –FNA. 2.1. In particolare, quella corte, esaminando congiuntamente le formulate doglianze, strettamente connesse, riguardando tutte, «sotto diversi profili, la questione della ricorrenza, o meno, dei presupposti per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’ENBASS», osservò che: «Il giudice di prime cure, sulla base dell’esame dello statuto ENBASS e della ulteriore documentazione in atti, ha indicato in modo completo e puntuale natura, funzioni, durata e istituzione dell’ente, nonché validità ed efficacia dei vari accordi e rinnovi del CCNL/2001 (anni 2007, 2011 e 2014), mancato rinnovo del CCNL del 2011 da parte di SNA, sottoscrizione da parte di quest’ultimo (il 10.11.2014) di un nuovo CCNL con associazioni differenti e creazione di un nuovo ente bilaterale (EBIDEP), arrivando ad escludere la ricorrenza di una delle ipotesi di messa in liquidazione espressamente previste dall’art. 23 dello statuto e ad inquadrare la mancata adesione di SNA al nuovo contratto sottoscritto dalle altre associazioni il 20.11.2014 in termini di recesso dalla precedente associazione e dai relativi accordi e manifestazione della volontà di aderire ad altro sistema contrattuale e alla costituzione di un nuovo ente bilaterale di riferimento. Ha sostenuto, quindi , che il venir meno di uno degli originari associati non ha determinato l’estinzione dell’ENBASS, ma solo una modificazione dal lato soggettivo, con conseguente esclusione del diritto per il recedente alla restituzione della quota parte della contribuzione devoluta al fondo comune e dell’obbligo delle associazioni rimaste nell’ente di rendere il conto. A fronte di tale coerente ricostruzione dei fatti e corretta lettura della disciplina statutaria, l’appellante si limita a riproporre la propria originaria tesi, che fonda essenzialmente su un’interpretazione, definita “letterale” dell’art. 23, lett. c), dello statuto, che consentirebbe anche ad una sola organizzazione firmataria del CCNL di dissociarsi dal contratto e dall’ente e chiedere lo scioglimento dell’ente bilaterale, per il venir meno della “efficacia generale” delle norme del CCNL, nella sua “dizione onnicomprensiva”. Interpretazione che, tuttavia, contrasta con la stessa disposizione statutaria citata, a tenore della quale la liquidazione è disposta «su conforme deliberazione di tutte le Associazioni ed Organizzazioni stipulanti», e con le norme del codice civile (dettate per le associazioni riconosciute, ma ritenute pacificamente applicabili anche alle associazioni non riconosciute), e, in particolare, l’art. 24 c.c., che prevede la libertà di recesso di ciascun associato, se non ha assunto l’obbligo di fare parte dell’associazione per un tempo determinato, in linea con il disposto di cui all’art. 18 Cost., e l’art. 27 c.c., che disciplina la diversa ipotesi del venir meno di tutti i gli associati quale causa estintiva dell’associazione. Né assume valore decisivo, nel senso dello scioglimento dell’originario ente bilaterale (ENBASS), l’avvenuta costituzione del nuovo ente bilaterale (EBISEP), posto che il primo ha continuato ad operare senza soluzione di continuità, modificando e adeguando il suo statuto per recepire quanto previsto dal contratto collettivo del 20.11.2014; mentre l’impossibilità di ripetere la quota parte dei contributi costituenti il fondo comune dell’associazione non riconosciuta discende dall’inquadramento della fattispecie – corretto per quanto sopra evidenziato – nell’ambito dell’esercizio della facoltà di recesso, che comporta, quale naturale conseguenza exart. 37 c.c., il divieto per il recedente di chiedere la divisione del fondo comune e di pretendere la liquidazione della quota, a nulla valendo le considerazioni svolte in ordine alla maggiore rappresentatività di SNA in rapporto a quella di UNAPASS-ANAPA e alla limitazione della libertà sindacale che la diversa soluzione comporterebbe, del tutto insussistente»; ii) «Quanto all’obbligo di rendicontazione, gli argomenti posti dal giudice di prime cure a fondamento della statuizione di rigetto (difetto di interesse dell’associazione recedente a conseguire il rendimento del conto da cui non potrebbe comunque trarre vantaggio; inesistenza dell’obbligo suddetto all’utilizzo del fondo comune da parte delle associazioni aderenti) vengono superate dall’appellanteattraverso il mero richiamo delle ragioni sviluppate nei motivi precedenti, fondate sulla ritenuta sussistenza del presupposto per lo scioglimento e messa in liquidazione dell’ente di cui all’art. 23, lett. c), dello statuto, che invece è stata esclusa». 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso SNA – [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione, affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione – ENB.ASS., nonché UNAPASS (ora ANAPA ImpresAgenzia), FISAC - CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e la [OSCURATO:PERSONA] –FNA. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 c.c., degli art.li 1362 -1363 c.c., in relazione all’art. 23, n. 1), lettera c), dello [OSCURATO:PERSONA] ». Si censura l’interpretazione fornita dai giudici di merito relativamente al significato letterale da attribuire alla previsione di cui all’art. 23, lett. c), dello statuto dell’ENBASS in tema di cause di liquidazione e scioglimento di quest’ultimo. Secondo il Sindacato ricorrente, poiché è pacifico che, a far data dal novembre 2014, il contratto collettivo rispetto al quale era stato costituito l’ente bilaterale suddetto non era più efficace “per tutti gli appartenenti alla categoria”, doveva ritenersi integrata, ad ogni effetto, la condizione di cui alla menzionata previsione statutaria. Si assume che il tribunale, prima, e la corte di appello, poi, non hanno in alcun modo specificamente esaminato quella norma statutaria, né hanno indagato in ordine al suo significato; II) «Violazione e falsa interpretazione dell’art. 4 del CCNL sottoscritto da ANAPA/UNAPASS e F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C/C.G.I.L., UILCA/UIL, F.N.A., il 20.11.2014; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera del 10.11.2014, sottoscritto da SNA e CPMI Italia, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] dall’altra; violazione e falsa applicazione dell’art. 23, n. 1), lett. c), dello Statuto E.N.B.ASS. emanato in applicazione dell’art. 4 del CCNL del 2001, sottoscritto da SNA, UNAPASS, da un lato, e F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C/C.G.I.L., UILCA/UIL, F.N.A dall’altro». Si deduce, essenzialmente, che con la firma dei due sopra detti distinti CCNL, le parti stipulanti hanno stabilito, nei rispettivi artt. 4, l’istituzione di nuovi enti bilaterali; non era previsto, invece, in alcuno di tali due contratti collettivi, che l’ENBASS, istituito in base al CCNL del 2001, dovesse sopravvivere alla scissione. Tanto, secondo il ricorrente, si inquadra perfettamente nella logica già individuata nel precedente motivo di ricorso, per la quale le parti collettive avevano ab origine indicato nella clausola 23, n. 1, lettera c), dello Statuto ENBASS., una ipotesi di liquidazione dell’ente bilaterale, una volta che ne fosse venuta meno l’efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’odierna controversia, avendo ad oggetto , sostanzialmente e chiaramente , rapporti tra organizzazioni sindacali, contratti collettivi e correlativi enti bilaterali, rientra, innegabilmente, tra quelle tabellarmente spettanti alla cognizione dell a Sezione Lavoro di questa Corte (cfr. § 45delle Tabelleorganizzative di questo Ufficio per il triennio 2020-2022, tuttora vigenti), cui, dunque,preliminarmente, va rimessa.Né l’avvenuta sua iscrizione al ruolo con la dicitura“[OSCURATO:PERSONA]” può mutarne la sostanza e, quindi, laspettanza tabellare come predetta. 1.1. Nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., il Sindacato ricorrente ha chiesto espressamente la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della “delicatezza eparticolarità della controversia ”: richiesta che , in questa sede,si ritiene di poter condividere. [OSCURATO:PERSONA] LaCorte dispone rimettersi l’odierno ricorso alla S ezione Lavoro di questa Corte , disponendone,