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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 43540/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di ILINSCHI Benoni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, in data 24 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino, in data 1 ottobre 2015, ha condannato l'ILINSCHI alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in data 19.10.2014.

2. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 23, comma 5 del D.I. 149/2020 nella parte in cui esclude la possibilità di procedere con le forme della camera di consiglio non partecipata nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge (09 novembre 2020). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto in quanto la sentenza impugnata è affetta da violazione di legge.

2. Dalla lettura degli atti risulta che l'udienza per la trattazione del giudizio di appello è stata fissata per la data del 24 novembre 2020 e che il giudizio è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

3. La sentenza impugnata è, quindi, stata deliberata in violazione dell'art. 23, comma 5, del D.I. 149/2020 che esclude l'applicabilità della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, ai procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è stata fissata, come nel caso di specie, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (ossia il 9 novembre 2020).

4. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso.

Così deciso il 5 luglip 2022 [OSCURATO:PERSONA] est,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di ILINSCHI Benoni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, in data 24 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino, in data 1 ottobre 2015, ha condannato l'ILINSCHI alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in data 19.10.2014. 2. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 23, comma 5 del D.I. 149/2020 nella parte in cui esclude la possibilità di procedere con le forme della camera di consiglio non partecipata nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge (09 novembre 2020). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto in quanto la sentenza impugnata è affetta da violazione di legge. 2. Dalla lettura degli atti risulta che l'udienza per la trattazione del giudizio di appello è stata fissata per la data del 24 novembre 2020 e che il giudizio è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori. 3. La sentenza impugnata è, quindi, stata deliberata in violazione dell'art. 23, comma 5, del D.I. 149/2020 che esclude l'applicabilità della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, ai procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è stata fissata, come nel caso di specie, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (ossia il 9 novembre 2020). 4. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso il 5 luglip 2022 [OSCURATO:PERSONA] est,
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