CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19926/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 494 e 595 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. è manifestamente infondato e non si confronta compiutamente con la motivazione, atteso che «integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su "social network", servendosi abusivamente dell'immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un'identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso» (Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Yague, Rv. 279358 - 01), non valendo ex se in senso contrario che accanto al nome e cognome della persona offesa sia stato indicato anche il cognome di altro soggetto, profilo rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata è congrua e conforme al diritto, anche sub specie dell'elemento soggettivo (cfr. spec. p. 6); ragion per cui non occorre dilungarsi per osservare che, dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito, rispetto alla quale non sono state mosse neppure puntuali censure sotto il profilo del travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), risulta che il falso profilo è stato effettivamente utilizzato (per porre in essere il fatto diffamatorio per cui pure è condanna); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così