CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno n. 6,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Castro; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 6645/20/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella c amera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] RICORSOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento emessa per il recupero di somme erroneamente rimborsate per l’anno 2000, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 602/1973. Avverso lasuddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivoil ricorrente de duce la violazione de gli artt.2697 cod. civ. e 38-bisd.P.R. n. 633/1972. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al comportamento concludente con il quale l’Agenzia delle entrate ha dato spontanea esecuzione al giudicato. 2. Preliminarmente va rilevato che ilricorrente ha depositato, in data 11 aprile 20 23 , atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. L’Agenzia delle entrate ha aderito all’atto di rinunciacon nota di deposito del 26 aprile 2023. Va dunque dichiarata, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.,l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Ro