CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00101/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 5) dell'imputazione, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, l'esistenza dei lamentati vizi motivazionali è in realtà smentita dalla presenza di ampia argomentazione coerente, peraltro, con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche recentemente, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembr