CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 02705/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 04/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta, adito in sede di riesame, ha confermato l'oi dinanza pronunciata in data 1 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico descritta al capo 8), e per i reati scopo di cui ai capi 25) e 26), di detenzione a fini di cessione e di coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana; ha annullato invece il titolo genetico limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Il ricorso avverso tale provvedimento, proposto dall'indagato con atto del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli art. 192, 273, cod. proc. pen., 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; travisamento "degli atti di indagine"; contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il Tribunale, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., ha contraddittoriamente ritenuto integrata la condotta di partecipazione del ricorrente alla associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 8) della provvisoria incolpazione. Di tale condotta difettano gli elementi costitutivi tipici, stante anche il brevissimo lasso temporale in cui si sono succedute le conversazioni intercettate che fondano la ritenuta gravità indiziaria. Si tratta di tre sole conversazioni del ricorrente con il nipote [OSCURATO:PERSONA], tutte avvenute nella giornata del 26 aprile 2019, cui si aggiunge un contatto con [OSCURATO:PERSONA], in cui il ricorrente rimane silente: le une e l'altro sono specificamente relativi ai fatti di cui ai capi 25) e 26) e, a tutto concedere, dimostrativi del concorso del ricorrente nella perpetrazione dei relativi delitti. Dalla commissione dei reati scopo non è dato evincere che Palumbo abbia offerto un contributo causale significativo all'operatività del sodalizio ed alla realizzazione di un programma indeterminato e, più a monte, non vi sono elementi da cui inferire che egli abbia avuto consapevolezza della esistenza e della struttura del gruppo organizzato dedito al narcotraffico e che abbia inteso aderirvi. Il riferimento alla cassa comune di cui alla conversazione del 13 maggio 2019 è frutto di travisamento, in quanto il fatto che Pasqualino si sia fermato dal Palumbo a prelevare la somma di mille euro non dimostra che tale importo sia stato attinto dalle risorse del sodalizio e che di tali risorse Palumbo avesse la custodia. 2.2. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato risulta privo di coerenza intrinseca (specie quanto ai contatti che il ricorrente avrebbe avuto con le 'ndrine calabresi per la vendita dello stupefacente di cui curava la coltivazione) e non suffragato da riscontri esterni individualizzanti. Al ricorrente, indicato come "l'amico di Peppe "stampella" egli attribuisce caratteri fisionomici non corrispondenti al reale (descrivendolo come un uomo di cinquanta anni, dalla corporatura robusta, sottopostosi a trapianto di capelli) e comunque non individua alcun ruolo attivo svolto dallo stesso nell'ambito della consorteria. 2.3. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla condotta associativa; mancata considerazione dei rilievi difensivi e travisamento di emergenze investigative. Dalla conversazione n. 303 del 26 settembre 2019, indebitamene trascurata dal Tribunale, avrebbe dovuto desumersi la divergenza di interessi tra il ricorrente ed il sodalizio, che è dato incompatibile con l'affectio societatis, atteso che: Pasqualino afferma che avrebbe fatto guadagnare Palumbo e che non guadagnerà nulla per sé; Palumbo propone di conservare la sostanza "in un posto buono", proposta alla quale Pasqualino replica che loro invece devono custodirla in campagna, evocando la contrada Settefarine. Lo stesso collaboratore. Castorina, nell'interrogatorio del 30 luglio 2021, avrebbe rappresentato che: a) Pasqualino perseguiva finalità diametralmente opposte rispetto a Palumbo, al punto che avrebbe voluto sottrargli lo stupefacente per scopi personali; b) Palumbo era l'esclusivo titolare e gestore della piantagione; c) era Peppe "stampella" a gestire sia la coltivazione e la produzione della sostanza, che la sua vendita, cosicchè il ruolo di Palumbo era sostanzialmente svuotato di contenuto. 2.4. Violazione di legge con riferimento alla presunzione di esistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della custodia cautelare in carcere; illogicità della motivazione. La pericolosità di Palumbo risulta affievolita dalla ritenuta insussistenza, da parte del Tribunale, della aggravante speciale di cui all'art. art. 416-bis.1. Il tempo silente è stimabile in cinque anni, sicché il pericolo di condotte reiterative è privo di concretezza ed attualità, avuto riguardo alle modalità della condotta criminosa e alla vita anteatta del ricorrente, che è immune da pregiudizi. Peraltro, le esigenze sono tutte rapportate al delitto associativo e non ai reati scopo.Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Deve premettersi, ai fini di un corretto inquadramento dei temi proposti, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). 3. Alla luce di tali direttrici ermeneutiche, il primo motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità. Le deduzioni difensive sono generiche nella parte in cui non si confrontano con un compendio indiziario robusto e lineare, che il Tribunale ha ricostruito rimandando anche ai contenuti dell'ordinanza genetica, con tecnica del tutto legittima (su cui si vedano Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664- 01 e, più di recente, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01), evidenziando correttamente come l'assenza di censure specifiche devolute in sede di riesame avesse significativamente ridimensionato l'obbligo motivazionale. Deve invero considerarsi, come già affermato da questa Corte regolatrice proprio in tema di riesame di una misura cautelare personale, che la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato (Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202 - 01). Non essendo stata posta in discussione l'esistenza ed operatività della consorteria dedita al narcotraffico - consorteria, gestita dai vertici della cosca gelese diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che era dotata di una struttura organizzativa non certo rudimentale, forte di un numero cospicuo di sodali e capace di gestire un flusso considerevole e continuativo di sostanze stupefacenti attraverso una pluralità di canali di rifornimento - l'ordinanza ha operato la necessaria valutazione del materiale investigativo, esponendo, in una efficace sintesi, i presupposti della ritenuta condotta di partecipazione di Palumbo. Soffermandosi sulle ampie dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sui riscontri esterni, costituiti dalle dichiarazioni degli altri collaboratori e dagli esiti dell'attività tecnica, nonché dai servizi di nnonitoraggio svolti dalla polizia giudiziaria, congruamente i Giudici di merito hanno argomentato che la partecipazione del ricorrente si è estrinsecata nella cogestione, con l'apicale Pasqualino (Peppe "stampella"), delle serre riconducibili al sodalizio in cui veniva coltivata la marijuana, e nella conduzione, come alter ego del detto, di alcune trattative per la successiva commercializzazione dello stupefacente autoprodotto, che veniva utilizzato da altri accoliti come merce di scambio per l'acquisto di cocaina. Sono descritti tre episodi di cessione ai gruppi criminali catanesi di imponenti quantitativi di droga (nell'ordine di diverse decine di chilogrammi per volta), avvenuti in un arco temporale non breve, che va dal 2018 al 2019. Il ricorso è generico nella parte in cui non si confronta con le conversazioni captate, richiamate nell'ordinanza con rinvio al titolo genetico, in cui il ricorrente discorreva con Pasqualino di tali attività, peraltro in termini espliciti. Ad integrare tale ampio corredo indiziario, sono stati valorizzati elementi dimostrativi della commissione degli ulteriori reati in addebito, in applicazione del consolidato principio di diritto per il quale la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione può integrare indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione ad essa, posto che, attraverso tali reati, si manifesta in concreto l'operatività della compagine criminale; e deve considerarsi che, stante la natura permanente del reato associativo, non rileva la limitata durata dei rapporti tra i correi o il breve periodo di protrazione delle condotte allorché dagli elementi acquisiti emerga un rapporto di collaborazione collaudato, destinato a produrre effetti oltre i singoli episodi delittuosi realizzati (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021; Sermone, Rv. 282122; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279505). Alla luce dei rapporti ricostruiti con il sodalizio - con Pasqualino e Martin in particolare - vengono in rilievo condotte idonee ad arrecare un contributo causale ai fini della esistenza ed al rafforzamento dell'associazione, mentre appare netto il discrimine con l'ipotesi del mero concorso di persone nei reati scopo, ravvisato dalla difesa nelle sue deduzioni. Difatti, se nel concorso l'accordo criminoso è occasionale e limitato, perché diretto alla commissione di uno o più reati determinati, nel reato associativo la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminoso connotano il susseguirsi delle condotte illecite tra soggetti stabilmente collegati, così da rendere i reati-fine un epifenomeno della compagine criminale, che non la esaurisce, permanendo questa in essere anche dopo la loro consumazione. Sotto altro profilo, non vi è alcuna contraddittorietà logica tra la ritenuta gravità indiziaria della condotta di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico e la esclusione della aggravante della agevolazione mafiosa. Le due associazioni sono invero tipologicamente distinte e l'elemento qualificante che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori( in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali) sicché è ben ipotizzabile anche il concorso tra i due delitti, ad esempio quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01). Nel caso di specie, la alterità non è dunque esclusa dall'essere il primo sodalizio guidato da esponenti di cosa nostra gelese. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Le prospettate questioni relative alle dichiarazioni del collaboratore Castorina sono declinate essenzialmente in fatto e sono dirette a sollecitare una differente ricostruzione degli accadimenti. Il ricorrente si limita a dedurre, a riprova della inattendibilità intrinseca del propalante, incongruenze o profili di contraddittorietà del suo narrato con il dato reale, quanto alla descrizione della fisionomia di Palumbo ed alla appartenenza del collaboratore al gruppo criminale di Strano all'epoca della cessione, puramente asserite o implicanti questioni di stretto merito. A proposito della dedotta insufficienza dei riscontri estrinseci, occorre considerare che, ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare; fatto che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572 - 01). Sicchè, un elemento di riscontro esterno idoneo a conferire alla chiamata valore di prova, in tema di reati associativi, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che è attraverso tale condotta che si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017 Musacco, Rv. 269658 - 01). 5. Il terzo motivo è inammissibile perché aspecifico e proposto per ragioni non consentite. Con riguardo ai colloqui intercettati, la difesa si limita a prospettare una alternativa lettura del loro contenuto, basata su una valutazione non globale, ma artificiosamente parcellizzata. Viene enucleato, in termini asseritamente escludenti la gravità indiziaria, il contenuto della conversazione n. 303 del 2019, sul beneficiario dei profitti e sul luogo ove lo stupefacente avrebbe dovuto essere stoccato in relazione ad una specifica trattativa, che in tesi dimostrerebbe un antagonismo radicale tra i due sodali. A parte che non ne è chiarita la decisiva rilevanza a fronte di un così ampio corredo dimostrativo, è stato già ripetutamene precisato da questa Corte regolatrice che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la .valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01) ed anche l'interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori nei dialoghi intercettati, quand'anche criptico, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715). 6. Il quarto motivo è aspecifico. In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma tale valutazione non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, • Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Peraltro, proprio in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, arresti più recenti hanno evidenziato che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). Nel caso che occupa, il Tribunale non si è limitato a richiamare la doppia presunzione di pericolosità derivante dal reato associativo, declinata dal legislatore in senso relativo per l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza di elementi positivi atti a vincere tale presunzione, ma ha espressamente motivato in ordine ad elementi concreti che denotano l'attuale pericolosità sociale del ricorrente: ne ha sottolineato il protagonismo nella gestione del narcotraffico, il suo relazionarsi stabilmente ad un numero elevato di sodali, la capacità di gestire e portare personalmente a termine affari anche di rilevante importo, di curare la coltivazione e detenzione di quantitativi elevati di droga per conto del sodalizio. A fronte di tali rilievi, la distanza temporale dai fatti è stata valutata in senso recessivo con motivazione, che, in quanto esente da errori di diritto e vizi logici, resiste ai rilievi censori del ricorrente. 7. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 8. [OSCURATO:PERSONA] sono demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod