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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03196/2026

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A Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 16/10/2019 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ei ricorsi; preso atto che il procedimento si celebra con contradditorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte depositate in data 28/12/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 30/12/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 20/11/2023 dal Tribunale di Palermo che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa in concorso con irrogazione della pena di mesi 4 di reclusione ed euro 60,00 di multa nei confronti della prima e della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 80,00 di multa nei confronti del secondo.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il rispettivo difensore di fiducia, articolando due motivi di identico contenuto.

2.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento all’art. 131 biscod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Il diniego della Corte di appello è fondato esclusivamente sui precedenti penali a carico degli imputati senza, tuttavia, effettuare una valutazione in concreto delle pregresse condanne che hanno una valenza ostativa solo se relative a reati commessi in epoca antecedente e prossima all’illecito oggetto di giudizio e non, come nel caso di specie, se lontani tra loro nel tempo.

2.2. Con il secondo motivo si chiede che questa Corte dichiari l’estinzione del reato ascritto agli imputati atteso che, in pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza di appello, la persona offesa ha proceduto a rimettere la querela che ha datovita al presente procedimento, con relativa accettazione da parte sia della [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA], come da documentazione allegata ad entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ fondato il secondo motivo proposto in entrambi i ricorsi, con conseguente assorbimento del primo ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il contestato reato di truffa è estinto per intervenuta remissione di querela.

Va preliminarmente ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenzadel termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023; Ciociano, Rv. 285103; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209).

Tanto premesso, dagli atti allegati ai ricorsi emerge che in data 08/09/2025, e dunque in pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di secondo grado, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela presentata il 12/12/2019 nei confronti degli odiern i ricorrenti i quali hannoentrambi accettato detta remissione.

Il reatodi truffa on line per il quale è intervenuta condanna è procedibile solo su richiesta punitiva della persona offesa, non risultando contestate aggravanti che ne determinano la procedibilità d’ufficio, sicchè va dichiarato estinto.

Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mancando l’“evidenza di innocenza”.

Le due sentenze di merito, invero, danno conto della riconducibilità ad entrambi gli imputati, in concorso tra loro, della contestata condotta fraudolenta, attuata on line mediante l’utenza telefonica e l’indirizzo email riferibili a [OSCURATO:PERSONA] con accredito dell’ingiusto profitto sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA].

In difetto di diversa pattuizione, le spese, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., vanno poste a carico dei querelati, odierni ricorrenti.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così decisoil 08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 16/10/2019 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ei ricorsi; preso atto che il procedimento si celebra con contradditorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte depositate in data 28/12/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 30/12/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 20/11/2023 dal Tribunale di Palermo che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa in concorso con irrogazione della pena di mesi 4 di reclusione ed euro 60,00 di multa nei confronti della prima e della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 80,00 di multa nei confronti del secondo. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il rispettivo difensore di fiducia, articolando due motivi di identico contenuto. 2.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento all’art. 131 biscod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il diniego della Corte di appello è fondato esclusivamente sui precedenti penali a carico degli imputati senza, tuttavia, effettuare una valutazione in concreto delle pregresse condanne che hanno una valenza ostativa solo se relative a reati commessi in epoca antecedente e prossima all’illecito oggetto di giudizio e non, come nel caso di specie, se lontani tra loro nel tempo. 2.2. Con il secondo motivo si chiede che questa Corte dichiari l’estinzione del reato ascritto agli imputati atteso che, in pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza di appello, la persona offesa ha proceduto a rimettere la querela che ha datovita al presente procedimento, con relativa accettazione da parte sia della [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA], come da documentazione allegata ad entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ fondato il secondo motivo proposto in entrambi i ricorsi, con conseguente assorbimento del primo ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il contestato reato di truffa è estinto per intervenuta remissione di querela. Va preliminarmente ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenzadel termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023; Ciociano, Rv. 285103; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209). Tanto premesso, dagli atti allegati ai ricorsi emerge che in data 08/09/2025, e dunque in pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di secondo grado, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela presentata il 12/12/2019 nei confronti degli odiern i ricorrenti i quali hannoentrambi accettato detta remissione. Il reatodi truffa on line per il quale è intervenuta condanna è procedibile solo su richiesta punitiva della persona offesa, non risultando contestate aggravanti che ne determinano la procedibilità d’ufficio, sicchè va dichiarato estinto. Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mancando l’“evidenza di innocenza”. Le due sentenze di merito, invero, danno conto della riconducibilità ad entrambi gli imputati, in concorso tra loro, della contestata condotta fraudolenta, attuata on line mediante l’utenza telefonica e l’indirizzo email riferibili a [OSCURATO:PERSONA] con accredito dell’ingiusto profitto sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA]. In difetto di diversa pattuizione, le spese, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., vanno poste a carico dei querelati, odierni ricorrenti. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così decisoil 08/
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