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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11531/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato la sussistenza dell'aggravante in esame, rilevando che l'imputato ha fruito, in più occasioni, di misure alternative alla detenzione, e, nondimeno, ha nuovamente commesso delitti in materia di stupefacenti, oggetto del presente giudizio, che evidentemente rappresentano una concreta e rinnovata pericolosità sociale dello Scardigli; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato la sussistenza dell'aggravante in esame, rilevando che l'imputato ha fruito, in più occasioni, di misure alternative alla detenzione, e, nondimeno, ha nuovamente commesso delitti in materia di stupefacenti, oggetto del presente giudizio, che evidentemente rappresentano una concreta e rinnovata pericolosità sociale dello Scardigli; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11531/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris