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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:262
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993J0432 - IT Avis juridique important | 61993J0432 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - SOCIETE D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ENGLAND) - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - ARTT. 36, 37 E 38 - ESECUZIONE - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'ESECUZIONE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-432/93. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02269 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Esecuzione ° Mezzi di ricorso ° Ricorso in cassazione o ricorso analogo per motivi di diritto ° Decisioni suscettibili di ricorso ° [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sospensione del procedimento adottata dal giudice dinanzi al quale è stata proposta opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione ° Esclusione ° Competenza del giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso per motivi di diritto a decidere in ordine alla detta sospensione dell' esecuzione ° Insussistenza ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, artt. 37, secondo comma, e 38, primo comma) [OSCURATO:PERSONA] artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all' esame dei soli motivi di diritto.

Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], non è competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-432/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Société d' informatique service réalisation organisation (SISRO) e

[OSCURATO:PERSONA] BV,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo emendato ° pag. 77), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A.

Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, J.L.

Murray e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per la Société d' informatique service réalisation organisation (SISRO), dal signor J. Marks, barrister, su incarico dello studio Gregory, Rowcliffe & Milners, solicitors; ° per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dallo studio Paris & Co, solicitors; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], inizialmente dal signor J.D.

Colahan, poi dal signor S. Braviner, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agenti, assistiti dal signor A. Briggs, barrister; ° per il governo tedesco, dal signor J. Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Société d' informatique service réalisation organisation, della [OSCURATO:PERSONA] BV, rappresentata dal signor S. Oliver-Jones, barrister, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora L. Nicoll, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor A. Briggs, e della Commissione all' udienza del 6 aprile 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 14 luglio 1993, pervenuta in cancelleria il 3 novembre successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo emendato ° pag. 77, in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, di detta [OSCURATO:PERSONA]. 2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Société d' informatique service réalisation organisation (in prosieguo: la "SISRO"), società di diritto francese con sede in Francia, e la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), società di diritto olandese con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. 3 Risulta dal fascicolo che in data 8 aprile 1987 la SISRO otteneva dal Tribunal de grande instance di Parigi una sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per violazione del diritto d' autore della SISRO su un programma informatico. 4 [OSCURATO:PERSONA] si appellava contro tale sentenza alla Cour d' appel di Parigi facendo valere che la controversia non era di competenza dei giudici francesi e che la sentenza 8 aprile 1987 era stata pronunciata in base ad una falsa perizia.

Il giudizio di appello è tuttora pendente, essendo stato sospeso dalla Cour d' appel in attesa dell' esito dei procedimenti penali per falso instaurati in seguito alle denunce di alcune delle parti convenute in primo grado, diverse dalla [OSCURATO:PERSONA], presentate a carico del perito nominato dal Tribunal de grande instance. 5 [OSCURATO:PERSONA] presentava alla Cour d' appel di Parigi due successive domande di sospensione dell' esecuzione della sentenza 8 aprile 1987.

Tali domande venivano respinte, la prima per un motivo di ordine procedurale e la seconda nel merito. 6 Il 15 dicembre 1987 la SISRO otteneva la registrazione della detta sentenza in [OSCURATO:PERSONA] e nel Galles, dove la [OSCURATO:PERSONA] è titolare di attività patrimoniali, per la sua esecuzione in quella parte del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 31 della [OSCURATO:PERSONA]. 7 L' 8 aprile 1988 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un' opposizione contro tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, facendo valere che l' esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza straniera ottenuta con mezzi fraudolenti è contraria all' ordine pubblico.

Benché fosse scaduto il termine di due mesi fissato dall' art. 36, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] per proporre l' opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ne dichiarava la ricevibilità in forza delle norme processuali nazionali. 8 Con ordinanza 9 ottobre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] sospendeva, ai sensi dell' art. 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento sull' opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione inglese di registrazione, in attesa dell' esito del giudizio di appello pendente in Francia. 9 La SISRO impugnava allora quest' ultima ordinanza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce della seconda decisione della Cour d' appel di Parigi, che negava la sospensione dell' esecuzione della sentenza francese 8 aprile 1987, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] autorizzava la SISRO a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice la revoca della sospensione del procedimento disposta il 9 ottobre 1989. 10 Quest' ultima revocava quindi, il 23 gennaio 1992, la sospensione del procedimento, in ragione del fatto che la domanda di sospensione dell' esecuzione della sentenza 8 aprile 1987 era stata respinta nel merito in Francia.

Essa respingeva peraltro l' opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di registrazione della medesima sentenza in [OSCURATO:PERSONA], considerando che la detta società disponeva in Francia di rimedi giurisdizionali per far valere il fatto che la sentenza era stata ottenuta con mezzi fraudolenti e che, di conseguenza, l' esecuzione di tale sentenza in [OSCURATO:PERSONA] non era contraria all' ordine pubblico. 11 [OSCURATO:PERSONA] impugnava allora queste due decisioni della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. 12 Quest' ultima stabiliva che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere l' opposizione proposta contro l' ordinanza di registrazione della sentenza francese in [OSCURATO:PERSONA] non era censurabile, dal momento che non potevano essere invocati i motivi contemplati dagli artt. 27 e 28 della [OSCURATO:PERSONA] per negare la registrazione ai sensi dell' art. 34. 13 Per quanto riguarda invece la revoca della sospensione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] si è interrogata sulla propria competenza chiedendosi inoltre se e in quale misura il giudice dello Stato richiesto debba, per valutare l' opportunità di sospendere un procedimento, tener conto dell' esito dato nello Stato d' origine alla domanda di sospensione dell' esecuzione della sentenza per la quale viene chiesto l' exequatur, nonché della motivazione della decisione pronunciata al riguardo. 14 Ritenendo che vi fossero al riguardo alcuni dubbi sull' interpretazione da dare alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte le tre questioni pregiudiziali seguenti: "1) Se la parte che ha proposto nel [OSCURATO:PERSONA] un' opposizione ai sensi dell' art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia legittimata a chiedere il beneficio previsto dall' art. 38, qualora non sia in grado di invocare fondatamente uno dei motivi elencati dagli artt. 27 e 28 per il rigetto di una domanda di registrazione, ai fini dell' esecuzione, di una decisione resa in un altro Stato contraente e, in caso affermativo, quale sia 'il procedimento' che può essere sospeso. 2) Se il fatto che la sospensione dell' esecuzione di una decisione è stata negata nello Stato in cui tale decisione è stata resa, sia

i) pertinente, e/o ii) decisivo, per quanto riguarda le modalità di esercizio del potere, previsto dall' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA], di sospendere il procedimento di registrazione. 3) Nell' ipotesi in cui, nell' ambito dell' art. 36 della [OSCURATO:PERSONA], uno dei giudici indicati dall' art. 37, n. 1, della medesima [OSCURATO:PERSONA]:

i) neghi la sospensione del procedimento, o ii) revochi una sospensione precedentemente disposta, se il giudice dinanzi al quale è proposto ricorso per motivi di diritto ai sensi dell' art. 37, n. 2, sia competente a disporre o a disporre nuovamente tale sospensione". 15 Si deve osservare in limine che, poiché l' opposizione alla decisione di registrazione è stata proposta dopo la scadenza del termine di due mesi di cui all' art. 36, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 7 della presente sentenza), la Corte risolve le questioni sottopostele lasciando impregiudicata la questione se il giudice adito con l' opposizione potesse comunque dichiararne la ricevibilità in base alle norme processuali nazionali. 16 Occorre inoltre rilevare che gli artt. 36, 37 e 38 della [OSCURATO:PERSONA], menzionati nelle questioni pregiudiziali, fanno parte del Titolo III, Sezione 2, della detta [OSCURATO:PERSONA], relativi all' esecuzione delle decisioni giudiziarie che sono esecutive nello Stato contraente nel quale sono state rese. 17 Ai sensi dell' art. 31 della [OSCURATO:PERSONA], tali decisioni sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esservi state dichiarate esecutive o, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], dopo esservi state registrate ai fini dell' esecuzione, su istanza di una parte interessata, dal giudice competente designato dall' art. 32 della [OSCURATO:PERSONA] e in conformità alle disposizioni degli artt. 33 e seguenti della medesima [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e nel Galles l' istanza deve essere proposta alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, salvo nei casi di decisioni in materia di obbligazione alimentare. 18 Secondo l' art. 34 della [OSCURATO:PERSONA], la parte contro cui viene chiesta l' esecuzione non può presentare osservazioni in tale fase del procedimento.

Inoltre, l' istanza di exequatur può essere respinta soltanto per uno dei motivi contemplati dagli artt. 27 e 28 della [OSCURATO:PERSONA]; in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. 19 Se l' esecuzione viene concessa, la parte contro cui è stata chiesta può, ai sensi dell' art. 36 della [OSCURATO:PERSONA], proporre opposizione contro tale decisione entro un mese dalla sua notifica.

Il medesimo termine è di due mesi se la detta parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso dallo Stato d' origine della decisione.

Esso non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. 20 A norma dell' art. 37, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], l' opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio, in [OSCURATO:PERSONA] e nel Galles, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, salvo nei casi di decisioni in materia di obbligazione alimentare.

Ai sensi dell' art. 39 della [OSCURATO:PERSONA], fintantoché corre il termine per proporre l' opposizione e fino a quando non sia intervenuta una decisione su di essa, possono essere eseguiti soltanto provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l' esecuzione. 21 In forza dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], la decisione resa sull' opposizione può essere oggetto soltanto di ricorso in cassazione o di un ricorso analogo.

Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la medesima disposizione prevede che la decisione di cui trattasi può essere oggetto di "un unico ricorso per motivi di diritto".

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1982 (legge del 1982 sulla competenza e le sentenze in materia civile), che ha per oggetto l' attuazione della [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], il giudice competente per l' [OSCURATO:PERSONA] è la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. 22 L' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: "Il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d' origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l' impugnazione non è scaduto; in quest' ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. (...) Il giudice può inoltre subordinare l' esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare". 23 Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni nelle quali è stato effettuato il presente rinvio pregiudiziale, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] è stata investita, conformemente all' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], di un "ricorso per motivi di diritto" avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] of Justice resa sull' opposizione proposta, ai sensi dell' art. 36 della [OSCURATO:PERSONA], contro la registrazione ai fini dell' esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza esecutiva emessa in un altro Stato contraente. 24 Nell' ambito di tale ricorso, la parte contro la quale è stata chiesta l' esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sia sulla legittimità del rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' impugnazione proposta contro l' ordinanza di registrazione sia sulla fondatezza della revoca ordinata dallo stesso giudice del provvedimento di sospensione del procedimento disposto in precedenza. 25 Per il giudice di rinvio l' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] dà adito a dubbi soltanto in ordine alla sospensione del procedimento di cui all' art. 38, primo comma.

Esso chiede quindi alla Corte se il giudice adito in cassazione o con un ricorso analogo per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, sia competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento a norma dell' art. 38, primo comma (terza questione).

In caso di soluzione affermativa, esso chiede alla Corte di precisare quali siano la portata e le modalità di esercizio del potere di concedere o negare tale sospensione (prima e seconda questione). 26 Stando così le cose, occorre esaminare in primo luogo la terza questione pregiudiziale.

Sulla terza questione 27 Con tale questione, il giudice a quo chiede in sostanza se gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] vadano interpretati nel senso che, da un lato, la decisione con la quale il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta può essere oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo limitato ai soli motivi di diritto e, dall' altro, che il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], è competente a disporre o a disporre nuovamente tale sospensione. 28 Per risolvere la detta questione, si deve anzitutto constatare che le relazioni degli esperti, redatte in occasione dell' elaborazione e dell' adattamento della [OSCURATO:PERSONA], hanno sottolineato la necessità di un' interpretazione restrittiva dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, "la molteplicità delle impugnazioni, permettendo alla parte soccombente di impiegarle a fini puramente dilatori, costituirebbe in definitiva un ostacolo alla libera circolazione delle sentenze cui mira la [OSCURATO:PERSONA]" (relazione Jenard, GU 1979, C 59, pag. 52).

"Nell' interesse di una rapida esecuzione [la [OSCURATO:PERSONA] limita] il numero dei mezzi d' impugnazione a un primo ricorso comportante la possibilità di un pieno controllo dei fatti e a un secondo limitato a un controllo di cassazione" (relazione Schlosser, GU 1979, C 59, pag. 133).

"Solo il giudice investito dell' opposizione", vale a dire della prima opposizione proposta ai sensi degli artt. 36 e 37, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], "può sospendere il procedimento" (relazione Jenard, pag. 52). 29 Si deve inoltre ricordare che la Corte si è più volte pronunciata a favore di un' interpretazione restrittiva della nozione di "decisione resa sull' opposizione" di cui all' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA]. 30 Così, nella sentenza 27 novembre 1984, causa 258/83, Brennero/Wendel (Racc. pag. 3971, punto 15), essa ha considerato che, nell' ambito della struttura generale della [OSCURATO:PERSONA] e alla luce di uno dei suoi scopi principali, cioè la semplificazione dei provvedimenti nello Stato in cui l' esecuzione viene chiesta, tale disposizione non può essere interpretata estensivamente in modo da consentire un gravame contro una decisione diversa da quella emessa sull' opposizione, per esempio l' impugnazione di un provvedimento preparatorio o interlocutorio con cui si dispongano mezzi istruttori. 31 Del pari, nella sentenza 4 ottobre 1991, causa C-183/90, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag.

I-4743, punto 21), la Corte ha stabilito che, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] tende a facilitare la libera circolazione delle sentenze, istituendo una procedura semplice e rapida nello Stato contraente in cui l' esecuzione di una decisione straniera viene chiesta, l' espressione "decisione resa sull' opposizione", che figura nell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], deve essere intesa nel senso che essa riguarda solo le decisioni con cui si statuisce sulla fondatezza dell' opposizione proposta contro una decisione che accorda l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente, ad esclusione di quelle adottate ai sensi dell' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA]. 32 Nella medesima sentenza, la Corte ha quindi dichiarato che una decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA], con cui il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento, non costituisce una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] e non può pertanto essere oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. 33 Quest' interpretazione si applica a tutte le decisioni in materia di sospensione del procedimento adottate dal giudice davanti al quale è proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione o contro la registrazione ai fini dell' esecuzione di una sentenza emessa in un altro Stato contraente, ivi compresa la decisione di revoca di un provvedimento di sospensione precedentemente disposto. 34 Emerge infatti tanto dalla lettera quanto dal sistema della [OSCURATO:PERSONA] che quest' ultima opera una distinzione tra il "giudice davanti al quale è proposta l' opposizione" ai sensi dell' art. 38, primo comma, e il giudice dinanzi al quale è impugnata la "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, n. 2, in quanto la prima nozione si riferisce agli artt. 36 e 37, n. 1, ad esclusione dell' art. 37, n. 2. 35 Inoltre, i procedimenti incidentali, avendo l' effetto di ritardare l' esecuzione in uno Stato contraente di una sentenza emessa in un altro Stato contraente, costituiscono una deroga rispetto all' obiettivo della [OSCURATO:PERSONA] di istituire una procedura semplice e rapida di esecuzione delle decisioni esecutive nello Stato d' origine, di modo che le disposizioni che vi si riferiscono devono essere interpretate in modo restrittivo. 36 Per le stesse ragioni, il giudice di cui all' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] non è competente a pronunciarsi sulla sospensione del procedimento ai sensi dell' art. 38. 37 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia che tale giudice deve essere competente a conoscere della sospensione del procedimento prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] qualora questa competenza gli venga attribuita dalle norme processuali nazionali.

Esso si fonda in proposito sulla specificità del proprio ordinamento giuridico.

Nella maggior parte degli Stati contraenti originari della [OSCURATO:PERSONA], il giudice di cassazione che annulli il giudizio di grado inferiore si limita a rinviare la causa ad altro giudice per una pronunzia sul merito: quest' ultimo potrebbe allora sospendere il procedimento a norma dell' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invece, il giudice di grado superiore non può rinviare la causa e si pronunzia sempre sul merito.

Esso dovrebbe quindi, secondo il governo di tale Stato, avere la possibilità di decidere sulla sospensione. 38 Questa tesi non può essere accolta. 39 Come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, emerge dalla giurisprudenza (v. sentenze 14 luglio 1977, cause riunite 9/77 e 10/77, Eurocontrol, Racc. pag. 1517, punto 4, e 2 luglio 1985, causa 148/84, Brasserie du Pêcheur, Racc. pag. 1981, punto 17) da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un procedimento d' exequatur che costituisce un complesso autonomo e completo, indipendente rispetto ai sistemi giuridici degli Stati contraenti e, dall' altro, che il principio della certezza del diritto nell' ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell' art. 220 del Trattato CEE, sul quale essa si fonda, esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] e la giurisprudenza della Corte ad esse riferita. 40 Gli adattamenti necessari per l' adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], dovuti alla specificità del sistema giuridico di tale Stato, sono stati effettuati dalla convenzione 9 ottobre 1978, dianzi citata. 41 Stando così le cose, un giudice del [OSCURATO:PERSONA], chiamato a pronunciarsi su un ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], non può disporre di una competenza più estesa in ordine all' art. 38 di tale [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella di qualsiasi altro giudice di uno Stato contraente il quale, in qualità di giudice di cassazione, limita il suo controllo ad un esame di diritto, senza valutare i fatti della controversia.

L' applicazione uniforme della [OSCURATO:PERSONA] in tutti gli Stati contraenti non consente infatti che, in alcuni Stati richiesti, la parte contro la quale è chiesta l' esecuzione possa avvalersi di mezzi procedurali più ampi rispetto a quelli esistenti in altri Stati contraenti, al fine di ritardare l' esecuzione di una sentenza esecutiva emessa nello Stato contraente d' origine. 42 Sulla base delle considerazioni che precedono, la terza questione va risolta dichiarando che gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all' esame dei soli motivi di diritto.

Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], non è competente a disporre o a disporre nuovamente la detta sospensione.

Sulla prima e seconda questione 43 In considerazione della soluzione data alla terza questione pregiudiziale, non occorre più statuire sulla prima né sulla seconda questione sottoposte dal giudice di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 44 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con ordinanza 14 luglio 1993, dichiara: Gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all' esame dei soli motivi di diritto.

Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], non è competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993J0432 - IT Avis juridique important | 61993J0432 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - SOCIETE D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ENGLAND) - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - ARTT. 36, 37 E 38 - ESECUZIONE - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'ESECUZIONE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-432/93. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02269 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Esecuzione ° Mezzi di ricorso ° Ricorso in cassazione o ricorso analogo per motivi di diritto ° Decisioni suscettibili di ricorso ° [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sospensione del procedimento adottata dal giudice dinanzi al quale è stata proposta opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione ° Esclusione ° Competenza del giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso per motivi di diritto a decidere in ordine alla detta sospensione dell' esecuzione ° Insussistenza ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, artt. 37, secondo comma, e 38, primo comma) [OSCURATO:PERSONA] artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all' esame dei soli motivi di diritto. Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], non è competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-432/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Société d' informatique service réalisation organisation (SISRO) e [OSCURATO:PERSONA] BV, domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo emendato ° pag. 77), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per la Société d' informatique service réalisation organisation (SISRO), dal signor J. Marks, barrister, su incarico dello studio Gregory, Rowcliffe & Milners, solicitors; ° per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dallo studio Paris & Co, solicitors; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], inizialmente dal signor J.D. Colahan, poi dal signor S. Braviner, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agenti, assistiti dal signor A. Briggs, barrister; ° per il governo tedesco, dal signor J. Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Société d' informatique service réalisation organisation, della [OSCURATO:PERSONA] BV, rappresentata dal signor S. Oliver-Jones, barrister, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora L. Nicoll, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor A. Briggs, e della Commissione all' udienza del 6 aprile 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 14 luglio 1993, pervenuta in cancelleria il 3 novembre successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo emendato ° pag. 77, in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, di detta [OSCURATO:PERSONA]. 2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Société d' informatique service réalisation organisation (in prosieguo: la "SISRO"), società di diritto francese con sede in Francia, e la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), società di diritto olandese con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. 3 Risulta dal fascicolo che in data 8 aprile 1987 la SISRO otteneva dal Tribunal de grande instance di Parigi una sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per violazione del diritto d' autore della SISRO su un programma informatico. 4 [OSCURATO:PERSONA] si appellava contro tale sentenza alla Cour d' appel di Parigi facendo valere che la controversia non era di competenza dei giudici francesi e che la sentenza 8 aprile 1987 era stata pronunciata in base ad una falsa perizia. Il giudizio di appello è tuttora pendente, essendo stato sospeso dalla Cour d' appel in attesa dell' esito dei procedimenti penali per falso instaurati in seguito alle denunce di alcune delle parti convenute in primo grado, diverse dalla [OSCURATO:PERSONA], presentate a carico del perito nominato dal Tribunal de grande instance. 5 [OSCURATO:PERSONA] presentava alla Cour d' appel di Parigi due successive domande di sospensione dell' esecuzione della sentenza 8 aprile 1987. Tali domande venivano respinte, la prima per un motivo di ordine procedurale e la seconda nel merito. 6 Il 15 dicembre 1987 la SISRO otteneva la registrazione della detta sentenza in [OSCURATO:PERSONA] e nel Galles, dove la [OSCURATO:PERSONA] è titolare di attività patrimoniali, per la sua esecuzione in quella parte del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 31 della [OSCURATO:PERSONA]. 7 L' 8 aprile 1988 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un' opposizione contro tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, facendo valere che l' esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza straniera ottenuta con mezzi fraudolenti è contraria all' ordine pubblico. Benché fosse scaduto il termine di due mesi fissato dall' art. 36, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] per proporre l' opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ne dichiarava la ricevibilità in forza delle norme processuali nazionali. 8 Con ordinanza 9 ottobre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] sospendeva, ai sensi dell' art. 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento sull' opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione inglese di registrazione, in attesa dell' esito del giudizio di appello pendente in Francia. 9 La SISRO impugnava allora quest' ultima ordinanza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce della seconda decisione della Cour d' appel di Parigi, che negava la sospensione dell' esecuzione della sentenza francese 8 aprile 1987, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] autorizzava la SISRO a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice la revoca della sospensione del procedimento disposta il 9 ottobre 1989. 10 Quest' ultima revocava quindi, il 23 gennaio 1992, la sospensione del procedimento, in ragione del fatto che la domanda di sospensione dell' esecuzione della sentenza 8 aprile 1987 era stata respinta nel merito in Francia. Essa respingeva peraltro l' opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di registrazione della medesima sentenza in [OSCURATO:PERSONA], considerando che la detta società disponeva in Francia di rimedi giurisdizionali per far valere il fatto che la sentenza era stata ottenuta con mezzi fraudolenti e che, di conseguenza, l' esecuzione di tale sentenza in [OSCURATO:PERSONA] non era contraria all' ordine pubblico. 11 [OSCURATO:PERSONA] impugnava allora queste due decisioni della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. 12 Quest' ultima stabiliva che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere l' opposizione proposta contro l' ordinanza di registrazione della sentenza francese in [OSCURATO:PERSONA] non era censurabile, dal momento che non potevano essere invocati i motivi contemplati dagli artt. 27 e 28 della [OSCURATO:PERSONA] per negare la registrazione ai sensi dell' art. 34. 13 Per quanto riguarda invece la revoca della sospensione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] si è interrogata sulla propria competenza chiedendosi inoltre se e in quale misura il giudice dello Stato richiesto debba, per valutare l' opportunità di sospendere un procedimento, tener conto dell' esito dato nello Stato d' origine alla domanda di sospensione dell' esecuzione della sentenza per la quale viene chiesto l' exequatur, nonché della motivazione della decisione pronunciata al riguardo. 14 Ritenendo che vi fossero al riguardo alcuni dubbi sull' interpretazione da dare alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte le tre questioni pregiudiziali seguenti: "1) Se la parte che ha proposto nel [OSCURATO:PERSONA] un' opposizione ai sensi dell' art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia legittimata a chiedere il beneficio previsto dall' art. 38, qualora non sia in grado di invocare fondatamente uno dei motivi elencati dagli artt. 27 e 28 per il rigetto di una domanda di registrazione, ai fini dell' esecuzione, di una decisione resa in un altro Stato contraente e, in caso affermativo, quale sia 'il procedimento' che può essere sospeso. 2) Se il fatto che la sospensione dell' esecuzione di una decisione è stata negata nello Stato in cui tale decisione è stata resa, sia i) pertinente, e/o ii) decisivo, per quanto riguarda le modalità di esercizio del potere, previsto dall' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA], di sospendere il procedimento di registrazione. 3) Nell' ipotesi in cui, nell' ambito dell' art. 36 della [OSCURATO:PERSONA], uno dei giudici indicati dall' art. 37, n. 1, della medesima [OSCURATO:PERSONA]: i) neghi la sospensione del procedimento, o ii) revochi una sospensione precedentemente disposta, se il giudice dinanzi al quale è proposto ricorso per motivi di diritto ai sensi dell' art. 37, n. 2, sia competente a disporre o a disporre nuovamente tale sospensione". 15 Si deve osservare in limine che, poiché l' opposizione alla decisione di registrazione è stata proposta dopo la scadenza del termine di due mesi di cui all' art. 36, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 7 della presente sentenza), la Corte risolve le questioni sottopostele lasciando impregiudicata la questione se il giudice adito con l' opposizione potesse comunque dichiararne la ricevibilità in base alle norme processuali nazionali. 16 Occorre inoltre rilevare che gli artt. 36, 37 e 38 della [OSCURATO:PERSONA], menzionati nelle questioni pregiudiziali, fanno parte del Titolo III, Sezione 2, della detta [OSCURATO:PERSONA], relativi all' esecuzione delle decisioni giudiziarie che sono esecutive nello Stato contraente nel quale sono state rese. 17 Ai sensi dell' art. 31 della [OSCURATO:PERSONA], tali decisioni sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esservi state dichiarate esecutive o, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], dopo esservi state registrate ai fini dell' esecuzione, su istanza di una parte interessata, dal giudice competente designato dall' art. 32 della [OSCURATO:PERSONA] e in conformità alle disposizioni degli artt. 33 e seguenti della medesima [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e nel Galles l' istanza deve essere proposta alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, salvo nei casi di decisioni in materia di obbligazione alimentare. 18 Secondo l' art. 34 della [OSCURATO:PERSONA], la parte contro cui viene chiesta l' esecuzione non può presentare osservazioni in tale fase del procedimento. Inoltre, l' istanza di exequatur può essere respinta soltanto per uno dei motivi contemplati dagli artt. 27 e 28 della [OSCURATO:PERSONA]; in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. 19 Se l' esecuzione viene concessa, la parte contro cui è stata chiesta può, ai sensi dell' art. 36 della [OSCURATO:PERSONA], proporre opposizione contro tale decisione entro un mese dalla sua notifica. Il medesimo termine è di due mesi se la detta parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso dallo Stato d' origine della decisione. Esso non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. 20 A norma dell' art. 37, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], l' opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio, in [OSCURATO:PERSONA] e nel Galles, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, salvo nei casi di decisioni in materia di obbligazione alimentare. Ai sensi dell' art. 39 della [OSCURATO:PERSONA], fintantoché corre il termine per proporre l' opposizione e fino a quando non sia intervenuta una decisione su di essa, possono essere eseguiti soltanto provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l' esecuzione. 21 In forza dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], la decisione resa sull' opposizione può essere oggetto soltanto di ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la medesima disposizione prevede che la decisione di cui trattasi può essere oggetto di "un unico ricorso per motivi di diritto". Secondo il [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1982 (legge del 1982 sulla competenza e le sentenze in materia civile), che ha per oggetto l' attuazione della [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], il giudice competente per l' [OSCURATO:PERSONA] è la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. 22 L' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: "Il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d' origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l' impugnazione non è scaduto; in quest' ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. (...) Il giudice può inoltre subordinare l' esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare". 23 Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni nelle quali è stato effettuato il presente rinvio pregiudiziale, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] è stata investita, conformemente all' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], di un "ricorso per motivi di diritto" avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] of Justice resa sull' opposizione proposta, ai sensi dell' art. 36 della [OSCURATO:PERSONA], contro la registrazione ai fini dell' esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza esecutiva emessa in un altro Stato contraente. 24 Nell' ambito di tale ricorso, la parte contro la quale è stata chiesta l' esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sia sulla legittimità del rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' impugnazione proposta contro l' ordinanza di registrazione sia sulla fondatezza della revoca ordinata dallo stesso giudice del provvedimento di sospensione del procedimento disposto in precedenza. 25 Per il giudice di rinvio l' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] dà adito a dubbi soltanto in ordine alla sospensione del procedimento di cui all' art. 38, primo comma. Esso chiede quindi alla Corte se il giudice adito in cassazione o con un ricorso analogo per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, sia competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento a norma dell' art. 38, primo comma (terza questione). In caso di soluzione affermativa, esso chiede alla Corte di precisare quali siano la portata e le modalità di esercizio del potere di concedere o negare tale sospensione (prima e seconda questione). 26 Stando così le cose, occorre esaminare in primo luogo la terza questione pregiudiziale. Sulla terza questione 27 Con tale questione, il giudice a quo chiede in sostanza se gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] vadano interpretati nel senso che, da un lato, la decisione con la quale il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta può essere oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo limitato ai soli motivi di diritto e, dall' altro, che il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], è competente a disporre o a disporre nuovamente tale sospensione. 28 Per risolvere la detta questione, si deve anzitutto constatare che le relazioni degli esperti, redatte in occasione dell' elaborazione e dell' adattamento della [OSCURATO:PERSONA], hanno sottolineato la necessità di un' interpretazione restrittiva dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, "la molteplicità delle impugnazioni, permettendo alla parte soccombente di impiegarle a fini puramente dilatori, costituirebbe in definitiva un ostacolo alla libera circolazione delle sentenze cui mira la [OSCURATO:PERSONA]" (relazione Jenard, GU 1979, C 59, pag. 52). "Nell' interesse di una rapida esecuzione [la [OSCURATO:PERSONA] limita] il numero dei mezzi d' impugnazione a un primo ricorso comportante la possibilità di un pieno controllo dei fatti e a un secondo limitato a un controllo di cassazione" (relazione Schlosser, GU 1979, C 59, pag. 133). "Solo il giudice investito dell' opposizione", vale a dire della prima opposizione proposta ai sensi degli artt. 36 e 37, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], "può sospendere il procedimento" (relazione Jenard, pag. 52). 29 Si deve inoltre ricordare che la Corte si è più volte pronunciata a favore di un' interpretazione restrittiva della nozione di "decisione resa sull' opposizione" di cui all' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA]. 30 Così, nella sentenza 27 novembre 1984, causa 258/83, Brennero/Wendel (Racc. pag. 3971, punto 15), essa ha considerato che, nell' ambito della struttura generale della [OSCURATO:PERSONA] e alla luce di uno dei suoi scopi principali, cioè la semplificazione dei provvedimenti nello Stato in cui l' esecuzione viene chiesta, tale disposizione non può essere interpretata estensivamente in modo da consentire un gravame contro una decisione diversa da quella emessa sull' opposizione, per esempio l' impugnazione di un provvedimento preparatorio o interlocutorio con cui si dispongano mezzi istruttori. 31 Del pari, nella sentenza 4 ottobre 1991, causa C-183/90, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-4743, punto 21), la Corte ha stabilito che, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] tende a facilitare la libera circolazione delle sentenze, istituendo una procedura semplice e rapida nello Stato contraente in cui l' esecuzione di una decisione straniera viene chiesta, l' espressione "decisione resa sull' opposizione", che figura nell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], deve essere intesa nel senso che essa riguarda solo le decisioni con cui si statuisce sulla fondatezza dell' opposizione proposta contro una decisione che accorda l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente, ad esclusione di quelle adottate ai sensi dell' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA]. 32 Nella medesima sentenza, la Corte ha quindi dichiarato che una decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA], con cui il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento, non costituisce una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] e non può pertanto essere oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. 33 Quest' interpretazione si applica a tutte le decisioni in materia di sospensione del procedimento adottate dal giudice davanti al quale è proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione o contro la registrazione ai fini dell' esecuzione di una sentenza emessa in un altro Stato contraente, ivi compresa la decisione di revoca di un provvedimento di sospensione precedentemente disposto. 34 Emerge infatti tanto dalla lettera quanto dal sistema della [OSCURATO:PERSONA] che quest' ultima opera una distinzione tra il "giudice davanti al quale è proposta l' opposizione" ai sensi dell' art. 38, primo comma, e il giudice dinanzi al quale è impugnata la "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, n. 2, in quanto la prima nozione si riferisce agli artt. 36 e 37, n. 1, ad esclusione dell' art. 37, n. 2. 35 Inoltre, i procedimenti incidentali, avendo l' effetto di ritardare l' esecuzione in uno Stato contraente di una sentenza emessa in un altro Stato contraente, costituiscono una deroga rispetto all' obiettivo della [OSCURATO:PERSONA] di istituire una procedura semplice e rapida di esecuzione delle decisioni esecutive nello Stato d' origine, di modo che le disposizioni che vi si riferiscono devono essere interpretate in modo restrittivo. 36 Per le stesse ragioni, il giudice di cui all' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] non è competente a pronunciarsi sulla sospensione del procedimento ai sensi dell' art. 38. 37 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia che tale giudice deve essere competente a conoscere della sospensione del procedimento prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] qualora questa competenza gli venga attribuita dalle norme processuali nazionali. Esso si fonda in proposito sulla specificità del proprio ordinamento giuridico. Nella maggior parte degli Stati contraenti originari della [OSCURATO:PERSONA], il giudice di cassazione che annulli il giudizio di grado inferiore si limita a rinviare la causa ad altro giudice per una pronunzia sul merito: quest' ultimo potrebbe allora sospendere il procedimento a norma dell' art. 38 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invece, il giudice di grado superiore non può rinviare la causa e si pronunzia sempre sul merito. Esso dovrebbe quindi, secondo il governo di tale Stato, avere la possibilità di decidere sulla sospensione. 38 Questa tesi non può essere accolta. 39 Come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, emerge dalla giurisprudenza (v. sentenze 14 luglio 1977, cause riunite 9/77 e 10/77, Eurocontrol, Racc. pag. 1517, punto 4, e 2 luglio 1985, causa 148/84, Brasserie du Pêcheur, Racc. pag. 1981, punto 17) da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un procedimento d' exequatur che costituisce un complesso autonomo e completo, indipendente rispetto ai sistemi giuridici degli Stati contraenti e, dall' altro, che il principio della certezza del diritto nell' ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell' art. 220 del Trattato CEE, sul quale essa si fonda, esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] e la giurisprudenza della Corte ad esse riferita. 40 Gli adattamenti necessari per l' adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], dovuti alla specificità del sistema giuridico di tale Stato, sono stati effettuati dalla convenzione 9 ottobre 1978, dianzi citata. 41 Stando così le cose, un giudice del [OSCURATO:PERSONA], chiamato a pronunciarsi su un ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], non può disporre di una competenza più estesa in ordine all' art. 38 di tale [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella di qualsiasi altro giudice di uno Stato contraente il quale, in qualità di giudice di cassazione, limita il suo controllo ad un esame di diritto, senza valutare i fatti della controversia. L' applicazione uniforme della [OSCURATO:PERSONA] in tutti gli Stati contraenti non consente infatti che, in alcuni Stati richiesti, la parte contro la quale è chiesta l' esecuzione possa avvalersi di mezzi procedurali più ampi rispetto a quelli esistenti in altri Stati contraenti, al fine di ritardare l' esecuzione di una sentenza esecutiva emessa nello Stato contraente d' origine. 42 Sulla base delle considerazioni che precedono, la terza questione va risolta dichiarando che gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all' esame dei soli motivi di diritto. Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], non è competente a disporre o a disporre nuovamente la detta sospensione. Sulla prima e seconda questione 43 In considerazione della soluzione data alla terza questione pregiudiziale, non occorre più statuire sulla prima né sulla seconda questione sottoposte dal giudice di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 44 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con ordinanza 14 luglio 1993, dichiara: Gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all' esame dei soli motivi di diritto. Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], non è competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris