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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 34646/2025

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pronunciato la seguente Dott. [OSCURATO:PERSONA] CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. n. 16323/2024 R.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 16323/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],il qual e dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Linneo, n. 8, presso il suo studio; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato; -controricorrente- 2RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Bologna n. 876/2024, depo- sitata il 2/5/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 2/10/ 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] vantavano crediti nei confronti del Comune di Carpineti.

Tali crediti venivano ceduti in favore della Banca FARMAFACTO- RING (d'ora in poi B.F.F.) con contratto del 26/6/2015, notificato al Comune il 17/7/2015, con rifiuto espresso del Comune del 3/8/2015, ai sensi dell'art.117 del d.lgs. n. 163 del 2006, successivamente art. 106 del d.lgs.n. 50 del 2016.

La B.F.F. con atto di citazione del 10/3/2020 conveniva in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la con- danna al pagamento della somma di euro 96.106,07. 2.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 348 del 2021, rigettava la domanda.

Il Tribunale statuiva la carenza di legittimazione attiva della B.F.F., in quanto il Comune di Carpineti aveva ritualmente rifiutato, ai sensi dell'art.117 del d.lgs. n. 163 del 2006, la cessione del cre- dito operata da [OSCURATO:PERSONA], con atto tempestivamente notificato via p.e.c. e regolarmente ricevut o d a l destinatario.

Rilevava anche che il rapporto contrattuale tra il Comune di Car- pineti ed [OSCURATO:PERSONA] «vigente all ' epoca» era «ancora oggi vi- gente», come si desumeva dal riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di cui all'art.183 sesto comma c.p.c.

L'espresso rifiuto dell'ente pubblico aveva impedito il perfeziona- mento della cessione del credito. 3RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] domanda di pagamento del cessionario era inammissibile per carenza di legittimazione.

Quanto poi ai crediti maturati dalla [OSCURATO:PERSONA], la domanda era infondata nel merito.

Le fatture azionate erano state pagate dal Comune di Carpineti.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la B.F.F.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione la banca eccepiva che il rifiuto della cessione del credito da parte del Comune era del tutto irrilevante, «in ragione dell'avvenuto esaurimento del rapporto con- trattuale dal quale erano sorti i crediti azionati».

La norma applicabile alla fattispecie era l'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, successivamente l'art.106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, che rendeva la cessione inopponibile al debitore ceduto, Comune di Carpineti, «soltanto nel caso in cui sia ancora in corso il rapporto contrattuale da cui sono sorti i crediti ceduti».

Nessuna ri- levanza aveva il consenso dell'ente pubblico territoriale, debitore ce- duto, quando il rapporto contrattuale era ormai cessato.

In ragione del principio della prossimità alla prova, era a carico del Comune, debitore ceduto, che eccepiva l'inopponibilità della ces- sione del credito, dimostrare che il relativo contratto era ancora in corso di esecuzione.

A nulla valeva il documento prodotto in giudizio dal Comune, at- testante l'elencazione di fatture emesse anche nel 2020 da [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del medesimo rapporto contrattuale, trattan- dosi di documento formato dalla stessa parte convenuta.

Negli atti di causa non v'era mai un espresso riconoscimento dell'attuale effi- cacia del contratto da cui erano sorti i crediti.

3.2. Con il secondo motivo di appello si censurava l'errata valu- tazione del Tribunale in ordine al materiale probatorio in atti, e se- 4RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio gnatamente al documento n. 4 prodotto dal Comune, trattandosi di un riepilogo di fatture e mandati di pagamento.

Tale documento non sarebbe stato idoneo a provare l'inesistenza dei crediti azionati.

Il Comune, dunque, non aveva fornito la prova dell'avvenuto pa- gamento dei crediti.

4. La Corte d ' appello di Bologna, con la sentenza n. 876/2024, depositata il 2/5/2024, rigettava l'appello.

4.1. Con riguardo al primo motivo d'appello, la Corteterritoriale evidenziava la permanenza degli effetti del contratto stipulato tra il Comune di Carpineti e la [OSCURATO:PERSONA]; tale contratto «non solo non aveva ancora esaurito i suoi effetti, ma era certamente vigente all'epoca di detta cessione».

Ciò risultavadalla circostanza che nell'atto di appello di B.F.F. si faceva riferimento a fatture emesse dalla società tra l'aprile 2016 e il gennaio 2017, quindi certamente successivealla notifica della ces- sione del luglio 2015.

Inoltre, nell'atto di citazione di B.F.F. si sosteneva che la cessione faceva riferimento a crediti già sorti, ma anche futuri.

Nel documento n. 7 del Comune di Carpineti, allegato al la me- moria ex art.183, 6º comma, c.p.c., erano riportate le varie fatture di [OSCURATO:PERSONA] periodo 2017/2020.

Inoltre, vi era il riconoscimento della stessa difesa di parte ap- pellante, nella memoria ex art.183, 6° comma, c.p.c., per cui i man- dati di pagamento «non consentono, quindi, di attribuirle alle fatture azionate ovvero ad altre fatture emesse da parte di [OSCURATO:PERSONA]», ammettendo quindi espressamente «che il contratto era ancora in corso, tanto che ha riconosciuto l'emissione di altre fatture alle quali riferire ipagamenti». 5RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4.2. Non era fondato neppure il secondo motivo d'appello, in or- dine alla prova della insussistenza dei crediti vantati nei confronti del Comune.

Quest'ultimo, infatti, aveva prodotto in giudizio tutta la contabi- lità relativa airapporti con Edison e [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi i mandati di pagamento.

Anzi, dopo che la B.F.F. aveva contestato la mancata produzione dei mandati di pagamento relativi alla società [OSCURATO:PERSONA], in risposta a tale contestazione, il Comune aveva anche prodotto i man- dati di pagamento emessiin favore di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna successiva contestazione B.F.F.

L'onere di precisa contestazione incombeva sulla parte appel- lante B.F.F., che avrebbe dovuto provare la diversa imputazione del pagamento.

Tra l'altro, con riferimento all'eccezione di intervenuto paga- mento in favore di Edison, B.F.F. aveva dedotto,in sede di memoria ex art.183, 6° comma , c.p.c., che la Edison «non ha ancora comu- nicato gli esiti delle verifiche che è stata invitata a compiere».

Era tardiva la contestazione, effettuata solo in sede d'appello, in base alla quale dai mandati di pagamento non si evincerebbe il pa- gamento delle fatture.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.F.F.

6. Ha resistito con controricorso il Comune di Carpineti, deposi- tando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «in relazione al ritenuto difetto di legittimazione sostanziale di B.F.F. al pagamento dei crediti.

Violazione e falsa applicazione delle disposi- 6RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52, in materia di cessioni di crediti di impresa nonché dell'art.345, 2º comma, c.p.c., in rela- zione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Per non avere la Corte d'appello ritenuto applicabile tale disposizione alla cessione dei cre- diti richiesti in pagamento da B.F.F.». [OSCURATO:PERSONA] ' appello ha ritenuto che il Comune ave sse rifiutato la cessione entro i 45 giorni dalla relativa notifica, ai sensi dell'art.117 del d.lgs.n. 163 del 2006. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque omesso di considerare ap- plicabili alle cessioni dei crediti richiesti in pagamento da B.F.F. le disposizioni di cui alla legge n.52 del 1991, dovendosi invece esclu- dere le disposizioni di cui agli artt. 69-70 regio decreto n.2440/1923 e delle disposizioni di cui all'art.117 del d.lgs. n. 163 2006, come sostituito dall'art.106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016.

In realtà, ad avviso della ricorrente, troverebbe applicazione la disciplina di cui alla legge 21/2/1991, n.52.

In tal caso, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pub- blica Amministrazione, si prevede che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori for- malità, quali l'accettazione o l'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Trattasi di motivo nuovo, in quanto con l'atto d'appello la B.F.F. aveva, invece, dato per scontato che si applicasse alla fattispe- cie in esame l'art.117 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Occorreva, dunque, ai fini dell'opponibilità della cessione del cre- dito al debitore ceduto (Comune di Carpineti) il mancato rifiuto da parte dell'ente territoriale entro 45 giorni dalla notifica dell'avvenuta cessione. 7RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

3. In sede di ricorso per cassazione, invece, la ricorrente deduce, per la prima volta, l'inapplicabilità dell'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2000,dovendo trovare applicazione invece la legge n. 52 del 1991, che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti, la sola notifica della cessione, essendo to talmente irrilevante l ' omessa ac- cettazione delle cessioni o il loro rifiuto.

Nel motivo di ricorso si cita anche una pronuncia di questa Corte - senza indicazione dell ' anno di pubblicazione o del numero - nella quale si affermerebbe che l'art.26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, avrebbe abrogato implicitamente le norme speciali che rego- lavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della P.A., in tal modo rendendo applicabile l'art.1, comma 2, della legge n. 52 del 1991.

3.1. Tra l'altro, questa Corte, con riferimento all'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994 ha ritenuto che la disciplina concer- nente la cessione dei crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- zione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della ces- sione dei crediti prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass., sez. 1, 24/9/2007, n. 19571).

Ha anche chiarito che a sua volta la disciplina della cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge n.52 del 1991 costituisce una nor- mativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di ces- sione dei crediti, come emerge dall'art.1, comma 2, della legge n. 52 del 1991.

Tanto che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 dell'art.1 della legge n. 52 del 1991, per le cessioni prive dei requisiti prescritti, «resta salva l'applicazione delle norme del co- dice civile».

Per questa Corte (Cass. n. 19571 del 2007), dunque, l ' art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, nel rendere applicabile ai 8RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina della legge n. 52 del 1991, ha inteso rendere operante la disciplina derogatoria posta dalla legge per i crediti impresa, «ma non anche procedere all'abro- gazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la ces- sione dei crediti nei confronti della P.A., rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge n. 52 del 1991, la disciplina codicistica».

Pertanto, il legislatore del 1994 non ha inteso derogare alla di- sciplina relativa alla cessione dei crediti nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] derivanti da appaltidi lavori pubblici.

Tant'è vero che successivamente l'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 ha previsto la «cessione dei crediti derivanti dal contratto».

Tale disposizione, infatti, mentre ribadisce la cedibilità dei crediti nei confronti della PA derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, confermala necessità che il cessionario sia un'impresa qua- lificata e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del codice civile (Cass. n. 19571 del 2007).

Del resto, la disciplina speciale in materia di appalti e concessioni pubbliche è stata successivamente modificata con l'art.106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, ove si conferma che le cessioni dei crediti sono efficaci e opponibilialle stazioni appaltanti che sono Am- ministratori Pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunica- zione da notificarsi alla cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Analoga disposizione si rinviene nell'allegato II.14 del d.lgs. n. 36 del 2023 all'art.6, comma 2 («fatto salvo il rispetto degli obblighi rintracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, con- cessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibile alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora que- 9RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ste non le rifiutino con la comunicazione da notificarsi alla cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione»).

Pertanto, la normativa speciale in tema di appalti pubblici e con- cessioni continua a prevedere l'ipotesi della cessione dei crediti e l a disciplina dell'opponibilità di tale cessione al debitore ceduto, sta- zione appaltante.

4. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «in relazione al ritenuto difetto di legittimazione sostanziale di B.F.F. al pagamento dei crediti.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 69-70 regio decreto n. 2440/1923 e dell ' art. 117 d.lgs. n. 163 del 2006 –Art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 e degli art t. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. o comunque in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corteomesso di esaminare atti e documenti ac- quisiti al giudizio decisivi per la controversia nonché un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti, ossia che al momento del rifiuto delle cessioni e dell'avvio dell'azione giudiziaria di recupero dei crediti e comunque al momento dell'emissione della sentenza di primo grado il sottostante rapporto contrattuale tra l'o- riginaria creditrice cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Comune era concluso, con la conseguente inidoneità della non accettazione della cessione ai sensi degli artt. 69-70 regio decreto n. 2440 del 1923 e del rifiuto a determinarne l'inopponibilità al comune».

5. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, con questa censura, torna sostenere l'applicabilità dell'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede, ai fini dell ' op- ponibilità della cessione del credito al debitore ceduto, stazione ap- paltante, il mancato rifiuto da parte dell'ente territoriale entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione. 10RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avviso della ricorrente, però, tale disposizione non troverebbe applicazione in quanto il contratto stipulato tra le parti avrebbe esau- rito ormai i suoi effetti, non trattandosi di un contratto in corso di esecuzione. 6.Va immediatamente precisato che costituisce principio giuri- sprudenziale di legittimità univoco quello per cui l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 -che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola Amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad Amministra- zioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pub- blici estranei al novero delle Amministrazioni statali (Cass., sez. 3, 21/12/2017, n. 30658).

Ai sensi art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 «[l]e cessioni, le dele- gazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le op- posizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento». 7.Si premette, ancora, che la disciplina di cui agli art t. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1993 si applica solamente rapporti di durata come l'appalto ela somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legi- slatore ha ravvisato, in deroga al principio generale previsto dal co- dice civile, il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della ces- sione del credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato 11RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio verso l'Amministrazione e possa risultare così compromessa la rego- lare prosecuzione del rapporto (Cass., sez. 1, 24/10/2023, n. 29420; Cass., n. 24758 del 2021; Cass. n. 18339 del 2014).

La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione, è necessaria, oltre che la notificazione, l'e- spressa accettazione da parte dell'Amministrazione interessata della cessione (Cass. n. 29420 del 2023; Cass. n. 2541 del 2007).

Tale disposizione si applica solo nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con l'Amministrazione statale, sicché non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istitu- zione, sono enti pubblici estranei al novero delle Amministrazionista- tali (Cass. n. 29420 del 2023; Cass. n. 30658 del 2017; Cass. n. 32788 del 2019).

8. Questa Corte ha anche ritenuto che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire quando detti contratti sono ancora “in corso”, solo previa adesione dell'Aamministrazione, ai sensi dell'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923.

Ne deriva che l'inefficaciadi detta cessione verso l ' A mministra- zione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A.sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma an- che che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insus- sistenza della causa di inefficacia della cessione (Cass. n. 9789 del 1994; Cass., sez. 1, 13/10/2000, n. 13075; Cass., sez. 3, 21/9/ 2005, n. 18610).

9. I medesimi principi valgono anche per l'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, come pure per le successive modificazioni di cui all'art. 12RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 106 del d.lgs.n. 50 del 2016, e al l ' art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, allegato II.14.

Trattasi di norme speciali, derogatorie rispetto agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923.

Ai fini dell'applicazione della norma sulla cessione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA], dunque, è necessario che il contratto sti- pulato sia ancora in corso tra le parti e non abbia esaurito i propri effetti.

Dovendosi peraltro tenere conto che, in caso di appalto pubblico, il contratto si esaurisce esclusivamente con il collaudo dell'opera.

10. Nella specie, però, sia il Tribunale che la Corted'appello, con pieni giudizi meritali, hanno ritenuto che il contratto (di concessione o di appalto pubblico) stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora in corso, non solo al momento della cessione del credito,av- venuta il 26/6/2015, ma anche al momento della decisione da parte del Tribunale, intervenuta con sentenza n.348 del 2021.

In particolare, il Tribunale ha affermato che «il rapporto contrat- tuale tra il Comune di Carpineti ed Edison vigente all'epoca» era «an- cora oggi vigente». [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti affermato che il contratto di du- rata intercorrente tra il Comune di Carpineti ed Edison, non solo non aveva ancora esaurito i suoi effetti, ma era certamente vigente all'e- poca di detta cessione.

Pertanto, a fronte di una doppia decisione conforme di merito, l'art. 348 - ter c.p.c., all ' epoca vigente, impedisce la formulazione di un motivo di censura per vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.

11. Con il terzomotivo di impugnazione si deduce «in relazione al ritenuto difetto di legittimazione sostanziale di B.F.F. al pagamento dei crediti.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 163 13RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del 2006 –Art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016 e degli art t. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. o, comunque, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi della controversia nonché un fatto deci- sivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ossia che il rifiuto delle cessioni non è stato inviato dal Comune sia alla cedente Edison EnergiaS.p.A. che alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA].».

Per la ricorrente, sia l'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, sia l'art.106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, richiedono espressamente che il rifiuto dell'ente territoriale venga trasmesso sia alla cessionaria che alla cedente.

12. Il motivo è inammissibile.

In realtà, la Corted'appello ha riportato il contenuto della moti- vazione della sentenza del Tribunale, da cui emerge che il rifiuto dell'ente territoriale è stato portato a conoscenza, mediante notifica, sia della cedente [OSCURATO:PERSONA] della cessionaria B.F.F. («la ces- sione del credito operata da [OSCURATO:PERSONA] qui azionata da parte attrice, con atto tempestivamente notificato via p.e.c. e regolar- mente ricevuta dal destinatario»: cfr. all. 5 fascicolo di parte conve- nuta).

Pertanto, è stataaccertata, in sede di merito, l'intervenuta noti- fica del rifiuto da parte della stazione appaltante, Comune di Carpi- neto, in relazione alla cessione del credito.

13. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «in relazione al ritenuto difetto di legittimazione sostanziale di B.F.F. al pagamento dei crediti.

Violazione e falsa applicazione dell'art.117 del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituito dall ' art. 106, comma 13, del d.lgs.n. 50 del 2016, in relazione all ' art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e degli artt. 115 - 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all ' art. 14RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 360, primo comma, n.4, c.p.c., per avere la Corte omesso di esami- nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi della controversia e avere ritenuto che il rifiuto sia idoneo a determinare l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto ancorché ove tale rifiuto sia privo di motivazione».

14. Il motivo è infondato.

14.1. In primo luogo, infatti, le disposizioni sopra richiamate im- pongono al Comune, quale debitore ceduto, stazione appaltante, al fine di impedire l'opponibilità della cessione di credito notificata, di notificare il rifiuto al cedente e al cessionario, senza richiedere alcuna motivazione al riguardo.

14.2. In secondoluogo, come emerge dal controricorso, il rifiuto del Comune era motivato.

15. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «con riferimento alla ritenuta estinzione del credito per pagamento da parte del Comune.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115- 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. o, comunque, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corteomesso di esaminare atti e documenti ac- quisiti al giudizio decisivi della controversia nonché un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti,ossia che il Co- mune abbia effettivamente pagato alla società originaria creditrice cedente [OSCURATO:PERSONA] crediti oggetto del giudizio».

Per la ricorrente,la Corte d ' appello avrebbe erroneamente rite- nuto che il pagamento delle fatture sarebbe stato effettuato dal Co- mune in favore di [OSCURATO:PERSONA], con efficacia liberatoria nei con- fronti della cessionaria B.F.F.

Ad avviso della ricorrente,i documenti prodotti dal Comune non costituirebbero mandati di pagamento firmati né tantomeno finan- 15RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ziati, non contenendo l'evidenza in ordine all'effettiva comunicazione del mandato.

La sola emissione del mandato di pagamento non potrebbe si- gnificare che la fattura è stata effettivamente pagata e accreditata.

16. Il motivo è inammissibile.

In realtà, con pieno giudizio meritale, sia ilTribunale che la Corte d'appello hanno ritenuto che il Comune avesse pagato le somme di cui alle fatture, oggetto di cessione del credito da parte della cedente [OSCURATO:PERSONA] cessionaria B.F.F.

Il Tribunale ha affermato che «per quanto concerne gli asseriti crediti maturati da RINA, la domanda è infondata nel merito.

Invero, risulta documentalmente che già prima della cessione del credito, le fatture qui azionateerano state pagate dal Comune di Carpineti».

La Corte d ' appello ha aggiunto che « il Comune ha prodotto la contabilità relativa airapporti con Edison e RINA e tutti i mandati di pagamento».

Ha anche precisato, che, con riferimento ai crediti di [OSCURATO:PERSONA]- VICES, con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., B.F.F. ha testualmente dedotto «si rileva che, allo stato attuale, l'affermazione avversaria è sfornita di prova, non essendo stati prodotti mandati del preteso pagamento».

In risposta a detta contestazione, il Comune ha precisato che nel documento n. 4 erano compresi anche mandati di pagamento emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA], indicati nei nn. 771/2016 e 2767/18, e a tale specificazione «non ha fatto seguito alcuna suc- cessiva contestazione di B.F.F.».

Inoltre, la B.F.F., con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ha dedotto, in relazione all'eccezione di intervenuto paga- mento in favore di Edison, di aver rappresentato la circostanza alla [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del fatto che l'acquisizione del cre- 16RG n. 16323/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dito era avvenutaa titolo oneroso e dietro la garanzia, da parte della cedente, circa l'esistenza del credito medesimo.

Tuttavia, B.F.F. ha dichiarato che «ad oggi, tuttavia, Edison non ha ancora comunicato gli esiti delle verifiche che è stata invitata a compiere».

Si tratta, dunque, di un giudizio di pieno merito, compiutamente effettuatodalla Corte d ' appello, non contestabile in questa sede.

17. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi- pio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente Dott. [OSCURATO:PERSONA] CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. n. 16323/2024 R.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 16323/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],il qual e dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Linneo, n. 8, presso il suo studio; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato; -controricorrente- 2RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Bologna n. 876/2024, depo- sitata il 2/5/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 2/10/ 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] vantavano crediti nei confronti del Comune di Carpineti. Tali crediti venivano ceduti in favore della Banca FARMAFACTO- RING (d'ora in poi B.F.F.) con contratto del 26/6/2015, notificato al Comune il 17/7/2015, con rifiuto espresso del Comune del 3/8/2015, ai sensi dell'art.117 del d.lgs. n. 163 del 2006, successivamente art. 106 del d.lgs.n. 50 del 2016. La B.F.F. con atto di citazione del 10/3/2020 conveniva in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la con- danna al pagamento della somma di euro 96.106,07. 2.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 348 del 2021, rigettava la domanda. Il Tribunale statuiva la carenza di legittimazione attiva della B.F.F., in quanto il Comune di Carpineti aveva ritualmente rifiutato, ai sensi dell'art.117 del d.lgs. n. 163 del 2006, la cessione del cre- dito operata da [OSCURATO:PERSONA], con atto tempestivamente notificato via p.e.c. e regolarmente ricevut o d a l destinatario. Rilevava anche che il rapporto contrattuale tra il Comune di Car- pineti ed [OSCURATO:PERSONA] «vigente all ' epoca» era «ancora oggi vi- gente», come si desumeva dal riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di cui all'art.183 sesto comma c.p.c. L'espresso rifiuto dell'ente pubblico aveva impedito il perfeziona- mento della cessione del credito. 3RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] domanda di pagamento del cessionario era inammissibile per carenza di legittimazione. Quanto poi ai crediti maturati dalla [OSCURATO:PERSONA], la domanda era infondata nel merito. Le fatture azionate erano state pagate dal Comune di Carpineti. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello la B.F.F. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione la banca eccepiva che il rifiuto della cessione del credito da parte del Comune era del tutto irrilevante, «in ragione dell'avvenuto esaurimento del rapporto con- trattuale dal quale erano sorti i crediti azionati». La norma applicabile alla fattispecie era l'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, successivamente l'art.106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, che rendeva la cessione inopponibile al debitore ceduto, Comune di Carpineti, «soltanto nel caso in cui sia ancora in corso il rapporto contrattuale da cui sono sorti i crediti ceduti». Nessuna ri- levanza aveva il consenso dell'ente pubblico territoriale, debitore ce- duto, quando il rapporto contrattuale era ormai cessato. In ragione del principio della prossimità alla prova, era a carico del Comune, debitore ceduto, che eccepiva l'inopponibilità della ces- sione del credito, dimostrare che il relativo contratto era ancora in corso di esecuzione. A nulla valeva il documento prodotto in giudizio dal Comune, at- testante l'elencazione di fatture emesse anche nel 2020 da [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del medesimo rapporto contrattuale, trattan- dosi di documento formato dalla stessa parte convenuta. Negli atti di causa non v'era mai un espresso riconoscimento dell'attuale effi- cacia del contratto da cui erano sorti i crediti. 3.2. Con il secondo motivo di appello si censurava l'errata valu- tazione del Tribunale in ordine al materiale probatorio in atti, e se- 4RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio gnatamente al documento n. 4 prodotto dal Comune, trattandosi di un riepilogo di fatture e mandati di pagamento. Tale documento non sarebbe stato idoneo a provare l'inesistenza dei crediti azionati. Il Comune, dunque, non aveva fornito la prova dell'avvenuto pa- gamento dei crediti. 4. La Corte d ' appello di Bologna, con la sentenza n. 876/2024, depositata il 2/5/2024, rigettava l'appello. 4.1. Con riguardo al primo motivo d'appello, la Corteterritoriale evidenziava la permanenza degli effetti del contratto stipulato tra il Comune di Carpineti e la [OSCURATO:PERSONA]; tale contratto «non solo non aveva ancora esaurito i suoi effetti, ma era certamente vigente all'epoca di detta cessione». Ciò risultavadalla circostanza che nell'atto di appello di B.F.F. si faceva riferimento a fatture emesse dalla società tra l'aprile 2016 e il gennaio 2017, quindi certamente successivealla notifica della ces- sione del luglio 2015. Inoltre, nell'atto di citazione di B.F.F. si sosteneva che la cessione faceva riferimento a crediti già sorti, ma anche futuri. Nel documento n. 7 del Comune di Carpineti, allegato al la me- moria ex art.183, 6º comma, c.p.c., erano riportate le varie fatture di [OSCURATO:PERSONA] periodo 2017/2020. Inoltre, vi era il riconoscimento della stessa difesa di parte ap- pellante, nella memoria ex art.183, 6° comma, c.p.c., per cui i man- dati di pagamento «non consentono, quindi, di attribuirle alle fatture azionate ovvero ad altre fatture emesse da parte di [OSCURATO:PERSONA]», ammettendo quindi espressamente «che il contratto era ancora in corso, tanto che ha riconosciuto l'emissione di altre fatture alle quali riferire ipagamenti». 5RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.2. Non era fondato neppure il secondo motivo d'appello, in or- dine alla prova della insussistenza dei crediti vantati nei confronti del Comune. Quest'ultimo, infatti, aveva prodotto in giudizio tutta la contabi- lità relativa airapporti con Edison e [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi i mandati di pagamento. Anzi, dopo che la B.F.F. aveva contestato la mancata produzione dei mandati di pagamento relativi alla società [OSCURATO:PERSONA], in risposta a tale contestazione, il Comune aveva anche prodotto i man- dati di pagamento emessiin favore di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna successiva contestazione B.F.F. L'onere di precisa contestazione incombeva sulla parte appel- lante B.F.F., che avrebbe dovuto provare la diversa imputazione del pagamento. Tra l'altro, con riferimento all'eccezione di intervenuto paga- mento in favore di Edison, B.F.F. aveva dedotto,in sede di memoria ex art.183, 6° comma , c.p.c., che la Edison «non ha ancora comu- nicato gli esiti delle verifiche che è stata invitata a compiere». Era tardiva la contestazione, effettuata solo in sede d'appello, in base alla quale dai mandati di pagamento non si evincerebbe il pa- gamento delle fatture. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.F.F. 6. Ha resistito con controricorso il Comune di Carpineti, deposi- tando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «in relazione al ritenuto difetto di legittimazione sostanziale di B.F.F. al pagamento dei crediti. Violazione e falsa applicazione delle disposi- 6RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52, in materia di cessioni di crediti di impresa nonché dell'art.345, 2º comma, c.p.c., in rela- zione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. Per non avere la Corte d'appello ritenuto applicabile tale disposizione alla cessione dei cre- diti richiesti in pagamento da B.F.F.». [OSCURATO:PERSONA] ' appello ha ritenuto che il Comune ave sse rifiutato la cessione entro i 45 giorni dalla relativa notifica, ai sensi dell'art.117 del d.lgs.n. 163 del 2006. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque omesso di considerare ap- plicabili alle cessioni dei crediti richiesti in pagamento da B.F.F. le disposizioni di cui alla legge n.52 del 1991, dovendosi invece esclu- dere le disposizioni di cui agli artt. 69-70 regio decreto n.2440/1923 e delle disposizioni di cui all'art.117 del d.lgs. n. 163 2006, come sostituito dall'art.106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016. In realtà, ad avviso della ricorrente, troverebbe applicazione la disciplina di cui alla legge 21/2/1991, n.52. In tal caso, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pub- blica Amministrazione, si prevede che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori for- malità, quali l'accettazione o l'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Trattasi di motivo nuovo, in quanto con l'atto d'appello la B.F.F. aveva, invece, dato per scontato che si applicasse alla fattispe- cie in esame l'art.117 del d.lgs. n. 163 del 2006. Occorreva, dunque, ai fini dell'opponibilità della cessione del cre- dito al debitore ceduto (Comune di Carpineti) il mancato rifiuto da parte dell'ente territoriale entro 45 giorni dalla notifica dell'avvenuta cessione. 7RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 3. In sede di ricorso per cassazione, invece, la ricorrente deduce, per la prima volta, l'inapplicabilità dell'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2000,dovendo trovare applicazione invece la legge n. 52 del 1991, che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti, la sola notifica della cessione, essendo to talmente irrilevante l ' omessa ac- cettazione delle cessioni o il loro rifiuto. Nel motivo di ricorso si cita anche una pronuncia di questa Corte - senza indicazione dell ' anno di pubblicazione o del numero - nella quale si affermerebbe che l'art.26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, avrebbe abrogato implicitamente le norme speciali che rego- lavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della P.A., in tal modo rendendo applicabile l'art.1, comma 2, della legge n. 52 del 1991. 3.1. Tra l'altro, questa Corte, con riferimento all'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994 ha ritenuto che la disciplina concer- nente la cessione dei crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- zione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della ces- sione dei crediti prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass., sez. 1, 24/9/2007, n. 19571). Ha anche chiarito che a sua volta la disciplina della cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge n.52 del 1991 costituisce una nor- mativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di ces- sione dei crediti, come emerge dall'art.1, comma 2, della legge n. 52 del 1991. Tanto che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 dell'art.1 della legge n. 52 del 1991, per le cessioni prive dei requisiti prescritti, «resta salva l'applicazione delle norme del co- dice civile». Per questa Corte (Cass. n. 19571 del 2007), dunque, l ' art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, nel rendere applicabile ai 8RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina della legge n. 52 del 1991, ha inteso rendere operante la disciplina derogatoria posta dalla legge per i crediti impresa, «ma non anche procedere all'abro- gazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la ces- sione dei crediti nei confronti della P.A., rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge n. 52 del 1991, la disciplina codicistica». Pertanto, il legislatore del 1994 non ha inteso derogare alla di- sciplina relativa alla cessione dei crediti nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] derivanti da appaltidi lavori pubblici. Tant'è vero che successivamente l'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 ha previsto la «cessione dei crediti derivanti dal contratto». Tale disposizione, infatti, mentre ribadisce la cedibilità dei crediti nei confronti della PA derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, confermala necessità che il cessionario sia un'impresa qua- lificata e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del codice civile (Cass. n. 19571 del 2007). Del resto, la disciplina speciale in materia di appalti e concessioni pubbliche è stata successivamente modificata con l'art.106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, ove si conferma che le cessioni dei crediti sono efficaci e opponibilialle stazioni appaltanti che sono Am- ministratori Pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunica- zione da notificarsi alla cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Analoga disposizione si rinviene nell'allegato II.14 del d.lgs. n. 36 del 2023 all'art.6, comma 2 («fatto salvo il rispetto degli obblighi rintracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, con- cessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibile alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora que- 9RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ste non le rifiutino con la comunicazione da notificarsi alla cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione»). Pertanto, la normativa speciale in tema di appalti pubblici e con- cessioni continua a prevedere l'ipotesi della cessione dei crediti e l a disciplina dell'opponibilità di tale cessione al debitore ceduto, sta- zione appaltante. 4. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «in relazione al ritenuto difetto di legittimazione sostanziale di B.F.F. al pagamento dei crediti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 69-70 regio decreto n. 2440/1923 e dell ' art. 117 d.lgs. n. 163 del 2006 –Art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 e degli art t. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. o comunque in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corteomesso di esaminare atti e documenti ac- quisiti al giudizio decisivi per la controversia nonché un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti, ossia che al momento del rifiuto delle cessioni e dell'avvio dell'azione giudiziaria di recupero dei crediti e comunque al momento dell'emissione della sentenza di primo grado il sottostante rapporto contrattuale tra l'o- riginaria creditrice cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Comune era concluso, con la conseguente inidoneità della non accettazione della cessione ai sensi degli artt. 69-70 regio decreto n. 2440 del 1923 e del rifiuto a determinarne l'inopponibilità al comune». 5. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, con questa censura, torna sostenere l'applicabilità dell'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede, ai fini dell ' op- ponibilità della cessione del credito al debitore ceduto, stazione ap- paltante, il mancato rifiuto da parte dell'ente territoriale entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione. 10RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avviso della ricorrente, però, tale disposizione non troverebbe applicazione in quanto il contratto stipulato tra le parti avrebbe esau- rito ormai i suoi effetti, non trattandosi di un contratto in corso di esecuzione. 6.Va immediatamente precisato che costituisce principio giuri- sprudenziale di legittimità univoco quello per cui l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 -che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola Amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad Amministra- zioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pub- blici estranei al novero delle Amministrazioni statali (Cass., sez. 3, 21/12/2017, n. 30658). Ai sensi art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 «[l]e cessioni, le dele- gazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le op- posizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento». 7.Si premette, ancora, che la disciplina di cui agli art t. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1993 si applica solamente rapporti di durata come l'appalto ela somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legi- slatore ha ravvisato, in deroga al principio generale previsto dal co- dice civile, il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della ces- sione del credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato 11RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio verso l'Amministrazione e possa risultare così compromessa la rego- lare prosecuzione del rapporto (Cass., sez. 1, 24/10/2023, n. 29420; Cass., n. 24758 del 2021; Cass. n. 18339 del 2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione, è necessaria, oltre che la notificazione, l'e- spressa accettazione da parte dell'Amministrazione interessata della cessione (Cass. n. 29420 del 2023; Cass. n. 2541 del 2007). Tale disposizione si applica solo nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con l'Amministrazione statale, sicché non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istitu- zione, sono enti pubblici estranei al novero delle Amministrazionista- tali (Cass. n. 29420 del 2023; Cass. n. 30658 del 2017; Cass. n. 32788 del 2019). 8. Questa Corte ha anche ritenuto che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire quando detti contratti sono ancora “in corso”, solo previa adesione dell'Aamministrazione, ai sensi dell'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923. Ne deriva che l'inefficaciadi detta cessione verso l ' A mministra- zione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A.sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma an- che che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insus- sistenza della causa di inefficacia della cessione (Cass. n. 9789 del 1994; Cass., sez. 1, 13/10/2000, n. 13075; Cass., sez. 3, 21/9/ 2005, n. 18610). 9. I medesimi principi valgono anche per l'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, come pure per le successive modificazioni di cui all'art. 12RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 106 del d.lgs.n. 50 del 2016, e al l ' art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, allegato II.14. Trattasi di norme speciali, derogatorie rispetto agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923. Ai fini dell'applicazione della norma sulla cessione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA], dunque, è necessario che il contratto sti- pulato sia ancora in corso tra le parti e non abbia esaurito i propri effetti. Dovendosi peraltro tenere conto che, in caso di appalto pubblico, il contratto si esaurisce esclusivamente con il collaudo dell'opera. 10. Nella specie, però, sia il Tribunale che la Corted'appello, con pieni giudizi meritali, hanno ritenuto che il contratto (di concessione o di appalto pubblico) stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora in corso, non solo al momento della cessione del credito,av- venuta il 26/6/2015, ma anche al momento della decisione da parte del Tribunale, intervenuta con sentenza n.348 del 2021. In particolare, il Tribunale ha affermato che «il rapporto contrat- tuale tra il Comune di Carpineti ed Edison vigente all'epoca» era «an- cora oggi vigente». [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti affermato che il contratto di du- rata intercorrente tra il Comune di Carpineti ed Edison, non solo non aveva ancora esaurito i suoi effetti, ma era certamente vigente all'e- poca di detta cessione. Pertanto, a fronte di una doppia decisione conforme di merito, l'art. 348 - ter c.p.c., all ' epoca vigente, impedisce la formulazione di un motivo di censura per vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. 11. Con il terzomotivo di impugnazione si deduce «in relazione al ritenuto difetto di legittimazione sostanziale di B.F.F. al pagamento dei crediti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 163 13RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del 2006 –Art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016 e degli art t. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. o, comunque, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi della controversia nonché un fatto deci- sivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ossia che il rifiuto delle cessioni non è stato inviato dal Comune sia alla cedente Edison EnergiaS.p.A. che alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA].». Per la ricorrente, sia l'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, sia l'art.106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, richiedono espressamente che il rifiuto dell'ente territoriale venga trasmesso sia alla cessionaria che alla cedente. 12. Il motivo è inammissibile. In realtà, la Corted'appello ha riportato il contenuto della moti- vazione della sentenza del Tribunale, da cui emerge che il rifiuto dell'ente territoriale è stato portato a conoscenza, mediante notifica, sia della cedente [OSCURATO:PERSONA] della cessionaria B.F.F. («la ces- sione del credito operata da [OSCURATO:PERSONA] qui azionata da parte attrice, con atto tempestivamente notificato via p.e.c. e regolar- mente ricevuta dal destinatario»: cfr. all. 5 fascicolo di parte conve- nuta). Pertanto, è stataaccertata, in sede di merito, l'intervenuta noti- fica del rifiuto da parte della stazione appaltante, Comune di Carpi- neto, in relazione alla cessione del credito. 13. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «in relazione al ritenuto difetto di legittimazione sostanziale di B.F.F. al pagamento dei crediti. Violazione e falsa applicazione dell'art.117 del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituito dall ' art. 106, comma 13, del d.lgs.n. 50 del 2016, in relazione all ' art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e degli artt. 115 - 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all ' art. 14RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 360, primo comma, n.4, c.p.c., per avere la Corte omesso di esami- nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi della controversia e avere ritenuto che il rifiuto sia idoneo a determinare l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto ancorché ove tale rifiuto sia privo di motivazione». 14. Il motivo è infondato. 14.1. In primo luogo, infatti, le disposizioni sopra richiamate im- pongono al Comune, quale debitore ceduto, stazione appaltante, al fine di impedire l'opponibilità della cessione di credito notificata, di notificare il rifiuto al cedente e al cessionario, senza richiedere alcuna motivazione al riguardo. 14.2. In secondoluogo, come emerge dal controricorso, il rifiuto del Comune era motivato. 15. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «con riferimento alla ritenuta estinzione del credito per pagamento da parte del Comune. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115- 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. o, comunque, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corteomesso di esaminare atti e documenti ac- quisiti al giudizio decisivi della controversia nonché un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti,ossia che il Co- mune abbia effettivamente pagato alla società originaria creditrice cedente [OSCURATO:PERSONA] crediti oggetto del giudizio». Per la ricorrente,la Corte d ' appello avrebbe erroneamente rite- nuto che il pagamento delle fatture sarebbe stato effettuato dal Co- mune in favore di [OSCURATO:PERSONA], con efficacia liberatoria nei con- fronti della cessionaria B.F.F. Ad avviso della ricorrente,i documenti prodotti dal Comune non costituirebbero mandati di pagamento firmati né tantomeno finan- 15RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ziati, non contenendo l'evidenza in ordine all'effettiva comunicazione del mandato. La sola emissione del mandato di pagamento non potrebbe si- gnificare che la fattura è stata effettivamente pagata e accreditata. 16. Il motivo è inammissibile. In realtà, con pieno giudizio meritale, sia ilTribunale che la Corte d'appello hanno ritenuto che il Comune avesse pagato le somme di cui alle fatture, oggetto di cessione del credito da parte della cedente [OSCURATO:PERSONA] cessionaria B.F.F. Il Tribunale ha affermato che «per quanto concerne gli asseriti crediti maturati da RINA, la domanda è infondata nel merito. Invero, risulta documentalmente che già prima della cessione del credito, le fatture qui azionateerano state pagate dal Comune di Carpineti». La Corte d ' appello ha aggiunto che « il Comune ha prodotto la contabilità relativa airapporti con Edison e RINA e tutti i mandati di pagamento». Ha anche precisato, che, con riferimento ai crediti di [OSCURATO:PERSONA]- VICES, con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., B.F.F. ha testualmente dedotto «si rileva che, allo stato attuale, l'affermazione avversaria è sfornita di prova, non essendo stati prodotti mandati del preteso pagamento». In risposta a detta contestazione, il Comune ha precisato che nel documento n. 4 erano compresi anche mandati di pagamento emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA], indicati nei nn. 771/2016 e 2767/18, e a tale specificazione «non ha fatto seguito alcuna suc- cessiva contestazione di B.F.F.». Inoltre, la B.F.F., con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ha dedotto, in relazione all'eccezione di intervenuto paga- mento in favore di Edison, di aver rappresentato la circostanza alla [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del fatto che l'acquisizione del cre- 16RG n. 16323/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dito era avvenutaa titolo oneroso e dietro la garanzia, da parte della cedente, circa l'esistenza del credito medesimo. Tuttavia, B.F.F. ha dichiarato che «ad oggi, tuttavia, Edison non ha ancora comunicato gli esiti delle verifiche che è stata invitata a compiere». Si tratta, dunque, di un giudizio di pieno merito, compiutamente effettuatodalla Corte d ' appello, non contestabile in questa sede. 17. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi- pio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P
Sentenza Cassazione n. 34646/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris