CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 31378/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/03/2026 della Corte d'appello di L'Aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e BrunoMasciulli, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha dichiaratoinammissibile l’istanza di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Chieti, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelosante, parte civilenel procedimento n. 1103/2023 R.G. del Tribunale di Chieti, che vede imputatiAnna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 392 cod.pen., commesso in Villamagna in data anteriore e prossima al 04 luglio 2022.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Angelosante, con atto del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], nel quale sono articolati due motivi, di seguito sintetizzati.2.1. Con il primo il difensore ha dedotto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha espressola propria valutazione sui medesimi fatti riguardanti l’imputata [OSCURATO:PERSONA] RitaMasciulli, quale [OSCURATO:PERSONA] del procedimento relativo ai fatti accaduti il 2 settembre2019, in merito alla chiusura del passaggio esclusivo sulla contrada Marciliana,43 in Villamagna, definito con sentenza di assoluzione nei confronti di LuigiMasciulli.La pronuncia della sentenza conclusiva di quel procedimento avrebbeavuto, per il dott. [OSCURATO:PERSONA], un effetto pregiudicante, tale da minarnel’imparzialità.La Corte non ha tenuto conto del portato della pronuncia additiva dellaCorte costituzionale n. 283 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui nonprevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decideresulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anchenon penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti delmedesimo soggetto.Tale pronuncia è stata richiamata nel suo contenuto, anche di recente,dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 25951 del 24/02/2022,Lapelosa, Rv. 283350 – 01, che ha confermato, con riferimento al procedimentodi prevenzione, la possibilità di promuovere il motivo di ricusazione previstodall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia, inprecedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti delmedesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.Nel caso di specie il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamente manifestato ilproprio convincimento, operando una anticipata valutazione sul merito dellaregiudicanda, pronunciandosi sulla non colpevolezza dei [OSCURATO:PERSONA] nel processorelativo ai fatti accaduti il 2 settembre 2019.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che erroneamente è stataritenuta inammissibile l’istanza, perché carente di documentazione.La Corte d'appello ha ritenuto non provati i presupposti fattuali dellaricusazione, che invece erano pienamene evincibili dal fascicolo processuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è generico e comunque manifestamenteinfondato.La ricorrente deduce che il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso una valutazionerelativa al medesimo fatto di cui all’attuale procedimento pendente innanzi alTribunale di Chieti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cuiessa deducente è costituita parte civile.La doglianza - formulata in termini alquanto confusi - non si confronta conla lineare ricostruzione della ordinanza impugnata, da cui si evince che:a) il giudizio attualmente pendente, relativo al reato di cui agli artt.110 e 392 cod. pen., ha ad oggetto l’utilizzo del passaggio attraverso ilcancello posto a monte di contrada Marciliana 43, per raggiungerel'appartamento acquistato dalla ricorrente in sede di asta giudiziaria, eriguarda fatti ivi accaduti, in Villamagna, in data anteriore e prossimaall’anno 2022;b) i l dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe condizionato nel suo liberoconvincimento, secondo la tesi della parte civile D’Angelosante, per averedefinito con sentenza assolutoria per insussistenza del fatto ilprocedimento intentato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo titolo direato, per avere chiuso il detto passaggio esclusivo in data 2 settembre2019, fatto ascritto in concorso alla odierna imputata [OSCURATO:PERSONA] confronti della quale si procedeva, tuttavia, separatamente; ciò senzavalutare la falsità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], edomettendo di condurre una approfondita istruttoria, che avrebbe potutocondurre ad un esito diverso.3.Il tema che il ricorso pone attiene ai presupposti applicativi dell’art. 37cod. proc. pen., norma regolativa della ricusazione.4. Per quel che riguarda la indebita manifestazione del proprioconvincimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] che procede sui fatti di cui all'imputazione,rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., occorreconsiderare che è tale l'anticipazione di valutazioni sul merito della "resiudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fattioggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento chein un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte ogiustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esseinvadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere,l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti(Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01).Sul punto il ricorso è del tutto generico, non essendo indicato in cosa sisia concretizzata la pretesa indebita manifestazione del proprio convincimento ecome il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto valutare la colpevolezza o l'innocenza diAnna [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento pregresso, relativo a fatti di molto anterioria quelli per cui qui si procede, intentato a carico di [OSCURATO:PERSONA] (essendosiseparatamente proceduto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]).5. Vero è che l’art. 37 cod. proc. pen. ha visto ampliata la sua latitudinedalla sentenza della Corte cost. n. 283 del 2000.La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nellaparte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in undiverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione dimerito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.E’ incontestabile che la garanzia dell'imparzialità/neutralità del giudicecostituisca uno dei cardini fondativi della giurisdizione e del fair trial, sicché ladisciplina in materia deve essere comunque idonea ad evitare che il giudicechiamato a svolgere funzioni di giudizio possa essere, o anche solo apparire,condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda,tali da esporlo alla “forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarieprecedentemente svolte”.Su tali premesse, la Corte costituzionale ha disegnato nitidamente le sferedi applicazione degli istituti della incompatibilità e della astensione-ricusazione ela differente funzione da essi svolta per assicurare una esaustiva tutela dellaequità processuale.La scelta del legislatore di qualificare una situazione come causa diincompatibilità, ovvero e in alternativa, di astensione e di ricusazione, discenderispettivamente, dalla possibil ità o dalla impossibil ità di valutarnepreventivamente e in astratto l'effetto pregiudicante per l'imparzialità del giudicepenale (Corte cost. n. 308 del 1997).Difatti, mentre le situazioni pregiudizievoliper l'imparzialità riconducibili all'istituto dell'incompatibilità all'interno delmedesimo procedimento si riferiscono ad atti o funzioni che hanno "di per séeffetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell'atto stesso odalle modalità con cui la funzione è stata esercitata" (Corte cost. n. 308 del1997), e sono tipicizzate dal legislatore (nonché prevedibili e quindi ancheprevenibili mediante accorgimenti organizzativi adottati nell'ambito dell'ufficiogiudiziario), gli istituti della astensione-ricusazione, “riguardano situazionipregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante – ad eccezione,evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di incompatibilità -che solitamente preesistono al procedimento (art. 36, comma 1, lettere a, b, d,e, f, cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di fuori di esso (art. 36,comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) e richiedono una puntuale valutazione dimerito che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effettopregiudicante, di rendere operante la garanzia della imparzialità, non essendoesigibile dal legislatore una previsione casistica delle ipotesi in concretoverificabili (in tal senso, Sez. 1, n. 45448 del 2021).Ampliata l'area di operatività degli istituti dell'astensione e dellaricusazione a casi non previsti dal codice di rito, la Consulta ha segnalato comespetti al giudice investito della decisione sulla ricusazione apprezzare in concretola sussistenza di una causa pregiudicante per l'imparzialità-neutralità deldecisore, la quale non discende dalla mera cognizione dei fatti di causa, dallaraccolta di prove, ovvero dalla mera espressione in via incidentale edoccasionale su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta a giudizio (in tal senso v. Corte cost., sentenze nn. 131 e 155 del 1996, ordinanze nn. 444,153, 152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998 n. 364 del 1997); essa vaindividuata in una valutazione di merito espressa dal giudice ricusato attinentealla responsabilità penale del ricusante.Tanto premesso, è agevole rilevare che la Corte di merito ha fattocorretta applicazione di tali direttrici interpretative, atteso che, nella situazione inscrutinio:- il fatto oggetto del primo procedimento, risalente al 2 settembre 2019 -pur essendo identico il titolo di reato - è diverso da quello del procedimento incorso per fatti anteriori e prossimi al 4 luglio 2022;-i soggetti sono solo in parte coincidenti ([OSCURATO:PERSONA] nel pregressoprocedimento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’attuale ).Difetta, dunque il duplice profilo di identità richiesto dalla sentenza dellaCorte costituzionale, identità che deve investire sia il fatto storico che il soggetto.La ricorrente non ha spiegato – neppure con il ricorso per cassazione – inche cosa sia consistita tale causa pregiudicante rispetto alla posizione di AnnaRita [OSCURATO:PERSONA], di cui si censurano nella istanza di ricusazione le false dichiarazioniche avrebbe reso, unitamente ad alcune modalità di conduzione dell'istruttoria daparte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Basti pensare che, anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia pronunciatosentenza nei confronti di un concorrente nel reato, non necessariamente si radicauna ipotesi di ricusazione.Secondo le suindicate direttrici esegetiche, si è precisato nellagiurisprudenza di legittimità che non vi sono automatismi.Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione neppure nei confronti delgiudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedenteprocedimento e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altrasentenza nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato, qualora laposizione di questi ultimi non sia stata oggetto di valutazione di merito nel primoprocesso (Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730 – 01).6. Da ultimo, la Corte di appello ha anche evidenziato che l'ipotesidedotta, non riconducibile nel novero di quelle di cui alle lett. a) e b) dell'art. 37,potrebbe al più rientrare nell'ambito della previsione di cui all'articolo 36 lett. h)cod. proc. pen, ove fossero integrate le “altre gravi ragioni di convenienza”.In realtà, sul punto vale pur sempre il principio, anche di recente ribadito,secondo cui è inammissibile la dichiarazione di ricusazione del giudice fondatasulle "altre gravi ragioni di convenienza" per le quali l'art. 36, comma 1, lett. h),cod. proc. pen. impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale ultimadisposizione non è richiamata nel successivo art. 37, che detta la disciplina deicasi di ricusazione, né può essere ad essa estesa, avendo tale disciplina naturaeccezionale (Sez. 1, ordinanza n. 2663 del 13/01/2026, Faiuolo, Rv. 289302 –01; Sez. 1, n. 12467 del 11/03/2009, Cariolo, Rv. 243562 – 01).7. Il secondo motivo è aspecifico.L'ordinanza impugnata non ha dichiarato l'inammissibilità della istanza diricusazione per la mancanza di prova documentale, bensì per la ragione che imotivi addotti nell’istanza stessa non integrano alcuna delle cause di ricusazionetassativamente previste dall'art. 37 cod. proc. pen.Vi è, dunque, un difetto sostanziale di prospettazione delle ragioni delladedotta assenza di terzietà del decisore, prima ancora che di prova di taleassenza.8. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]