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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32130/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per il per il delitto di furto in abitazione.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore, lamentando la mancanza di procura speciale in favore del difensore e col secondo motivo vizi motivazionali quanto alla entità della pena.

Considerato, quanto al primo motivo , che dagli atti doverosamente consultati dal Collegio si ricava che nel verbale di udienza il difensore si è riferito alla presenza della procura speciale.

Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto cloglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a dedurre genericamente l'eccessività della pena, del resto frutto di un accordo col PG, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

Stlfr o (Pe-I-1, D !- p(.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per il per il delitto di furto in abitazione. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore, lamentando la mancanza di procura speciale in favore del difensore e col secondo motivo vizi motivazionali quanto alla entità della pena. Considerato, quanto al primo motivo , che dagli atti doverosamente consultati dal Collegio si ricava che nel verbale di udienza il difensore si è riferito alla presenza della procura speciale. Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto cloglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a dedurre genericamente l'eccessività della pena, del resto frutto di un accordo col PG, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Stlfr o (Pe-I-1, D !- p(. T ,\ .\
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