Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 febbraio 1980

Cassazione n. 06508/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1980 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33273/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione dal reato a lui ascritto per la lacunosità e genericità del quadro probatorio - è indeducibile perché contiene doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La Corte di Appello ha ribadito come sia stato possibile ricostruire un quadro probatorio chiaro che non lascia dubbi riguardo alla colpevolezza dell'imputato grazie alle videocamere di sorveglianza, che hanno immortalato il furgone bianco sul quale è stato controllato l'imputato è dove era stata visualizzata parte della merce rubata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle aggravanti ex art. 625 comma 1 e 7 e art. 61 n.5 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

La Corte di Appello, infatti, ha specificato come la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non sia esclusa dall'esistenza nel luogo in cui si è consumato il delitto di un sistema di videosorveglianza non idoneo ad impedire la commissione del reato (in linea con la conforme giurisprudenza di questa Corte, ex multis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157, Saja).

Quanto all'altra aggravante, la Corte di appello ha chiarito che la commissione dell'illecito era stata agevolata dal tempo di notte e che non vi era alcuna circostanza che neutralizzasse tale portata agevolatrice e il ricorso non formula, sul punto, alcun enunciato critico; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1980 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33273/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione dal reato a lui ascritto per la lacunosità e genericità del quadro probatorio - è indeducibile perché contiene doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte di Appello ha ribadito come sia stato possibile ricostruire un quadro probatorio chiaro che non lascia dubbi riguardo alla colpevolezza dell'imputato grazie alle videocamere di sorveglianza, che hanno immortalato il furgone bianco sul quale è stato controllato l'imputato è dove era stata visualizzata parte della merce rubata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle aggravanti ex art. 625 comma 1 e 7 e art. 61 n.5 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte di Appello, infatti, ha specificato come la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non sia esclusa dall'esistenza nel luogo in cui si è consumato il delitto di un sistema di videosorveglianza non idoneo ad impedire la commissione del reato (in linea con la conforme giurisprudenza di questa Corte, ex multis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157, Saja). Quanto all'altra aggravante, la Corte di appello ha chiarito che la commissione dell'illecito era stata agevolata dal tempo di notte e che non vi era alcuna circostanza che neutralizzasse tale portata agevolatrice e il ricorso non formula, sul punto, alcun enunciato critico; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 06508/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris