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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31345/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ABDELMAJID nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata;

2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e un difetto di motivazione in riferimento al mancato esame della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - quanto alla causa di esclusione della punibilità invocata, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata): si è evidenziato, infatti, che nel caso di specie non si può ritenere l'offesa di particolare tenuità, in quanto l'imputato ha agito per motivi abiel:ti o futili, e non si ravvisano ragioni per ridurre il carico sanzionatorio con le attenuanti generiche;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ABDELMAJID nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; 2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e un difetto di motivazione in riferimento al mancato esame della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - quanto alla causa di esclusione della punibilità invocata, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata): si è evidenziato, infatti, che nel caso di specie non si può ritenere l'offesa di particolare tenuità, in quanto l'imputato ha agito per motivi abiel:ti o futili, e non si ravvisano ragioni per ridurre il carico sanzionatorio con le attenuanti generiche; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]