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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40322/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e per questa ragione non consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la congrua e logica motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto l'assenza dei presupposti per l'operatività della suddetta causa di non punibilità (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza); che i giudici di appello hanno correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte e che qui si devono intendere ribaditi (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), ritenendo correttamente ostative alla configurabilità della causa di non punibilità in esame le modalità professionali nella realizzazione del reato di truffa posto in essere dall'imputato e il non minimale ingiusto profitto ottenuto, in assenza di apprezzabili e rilevanti comportamenti post delictum; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione nell'escludere l'intervenuto risarcimento del danno è generico ed aspecifico, omettendo il confronto con la motivazione della Corte di appello, del tutto esente da illogicità manifesta o contraddittorietà (si veda in tal senso pag. 8 al punto

7.2. dove sono stati valorizzati plurimi elementi in ordine alla mancata prova del risarcimento anche tenuto conto delle diverse voci che lo avrebbero dovuto caratterizzare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 4 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e per questa ragione non consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la congrua e logica motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto l'assenza dei presupposti per l'operatività della suddetta causa di non punibilità (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza); che i giudici di appello hanno correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte e che qui si devono intendere ribaditi (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), ritenendo correttamente ostative alla configurabilità della causa di non punibilità in esame le modalità professionali nella realizzazione del reato di truffa posto in essere dall'imputato e il non minimale ingiusto profitto ottenuto, in assenza di apprezzabili e rilevanti comportamenti post delictum; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione nell'escludere l'intervenuto risarcimento del danno è generico ed aspecifico, omettendo il confronto con la motivazione della Corte di appello, del tutto esente da illogicità manifesta o contraddittorietà (si veda in tal senso pag. 8 al punto 7.2. dove sono stati valorizzati plurimi elementi in ordine alla mancata prova del risarcimento anche tenuto conto delle diverse voci che lo avrebbero dovuto caratterizzare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novem
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