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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 45488/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] EMILIAcon l'ordinanza del 07/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di BOLOGNA-, - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di BOLOGNA. - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 Aprile 2022, il G.I.P. del Tribunale di Bologna - richiesto dal pubblico ministero di applicare la misura cautelare reale del sequestro preventivo nei confronti di più persone indagate del reato, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - ha sollevato conflitto di competenza negativo con il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, con ordinanza, in data 8 febbraio 2022, aveva dichiarato la propria incompetenza, indicando il G.I.P. del Tribunale di Bologna quale giudice competente per tutti i reati contestati nel procedimento penale già al suo esame ed aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero di quella sede, che, infine, aveva promosso l'azione cautelare dinnanzi al G.I.P confliggente.

2. A sosteiggo della decisione, il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] premette che la richiesta di sequestro si fonda su indagini compiute in un unico ed originario procedimento penale - quello avente numero 13399/2018 iscritto presso la Procura distrettuale di Bologna - nell'ambito del quale è stato contestato a più indagati anche il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ! aggravato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., con riferimento alle medesime fatture per operazioni inesistenti oggetto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000> n. 74 Sussistendo un' evidente connessione teleologica di tra gli ipotizzati reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti,aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e i reati di presentazione di dichiarazioni fraudolente con l'uso delle medesime fatture, la competenza per territorio, in applicazione degli artt. 12, lett. c), e 16 cod. proc. pen., si radica per tutti i reati in capo al G.I.P.

Tribunale distrettuale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. per í reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., a nulla rilevando, come precisato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 53390 del 26/10/2017, l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.2

2. Il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha, a sua volta, ricusato la propria competenza ritenendo ostativo l'intervenuto esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,aggravato ex art. 416-bis,1 cod. pen.

Al riguardo evidenzia che nel troncone originario del procedimento, su richiesta del Procuratore distrettuale, il Giudice per le indagini preliminari aveva già disposto il rinvio a giudizio per alcuni imputati e l'ammissione al giudizio abbreviato di altri.

Pur essendo la connessione un criterio attributivo della competenza originario ed autonomo, come tale operante a prescindere dalla pendenza dei procedimenti nella stessa fase e grado del giudizio e pur esercitando il criterio attributivo della competenza di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 321, comma 1-bis, cod. proc. pen. una vis attractiva nei confronti dei delitti non indicati nell'apposito elenco dalla disciplina derogatoria, anche se di maggiore gravità, lo spostamento di competenza, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, può avvenire solo nell'ambito dello stesso procedimento e, in ogni caso, solo nella fase delle indagini preliminari, tenuto conto della ratio della disciplina ispirata all'esigenza di concentrare l'attività investigativa presso un solo ufficio del pubblico ministero specializzato e, di riflesso, l'attività giurisdizionale di GIP e GUP presso un solo ufficio giudiziario distrettuale.

Quando, come nel caso di specie, non è più in corso l'attività investigativa, per essere il processo pervenuto ad una fase diversa, non vi è spazio per l'operatività della deroga funzionale alla competenza rispetto a reati non contenuti nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali, pertanto, opera la regola generale che prevede la competenza del giudice del iocus commissi delicti.

Non rileva il principio fissato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 27343 del 28.02.2013, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che dirime il conflitto tra più giudici egualmente competenti per territorio senza occuparsi della particolare competenza prevista dall'art. 51, comma 3-ter, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo ad una situazione di stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto, atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, individuato quale giudice competente ad esaminare la richiesta di applicazione della misura cautelare reale del sequestro dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha, a sua volta, declinato la cognizione per incompetenza denunziando il conflitto negativo.

2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

3. E' pacifico che il procedimento nel quale è stata avanzata la richiesta di sequestro è stato iscritto presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della scelta del Procuratore Distrettuale di Bologna di separare, dall'unico procedimento originario, la posizione degli indagati chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 da quella degli indagati per i quali è stata, invece, esercitata l'azione penale in ordine al delitto di cui all'art. 8 del medesimo , aggravato ai sensi dell'art. 416-bis! cod. pen.

Si evince dai capi di imputazione ed è comunque incontestato nelle prospettazioni dei giudici confliggenti che, tra i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e quelli di emissione di più fatture per operazioni inesistenti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sussiste un rapporto di connessione ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. idoneo a determinare lo spostamento della competenza per territorio a prescindere dall'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (cfr. Sez.

U, n. 27343 del 28/02/2013, Rv. 255345 - 01, che ha precisato che comunque è comunque necessario accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato).

Tanto posto, non può revocarsi in dubbio che, nella fase delle indagini preliminari prima della disposta separazione, G.i.p. e G.u.p. territorialmente competenti per entrambi i reati teleologicamente connessi fossero quelli del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Trova, infatti, applicazione il consolidato principio secondo cui l'attribuzione delle funzioni inquirenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - tra cui rientrano quelli aggravati ex art. 416-biskod. pen. - all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep.2019, Rv. 276391 - 01; Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n. m.; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944; Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243300).

4. Contrariamente a quanto sostenuto dal G.i.p, del Tribunale di Bologna, la competenza per entrambi i reati connessi, già radicatasi nella fase delle indagini preliminari, non viene meno qualora il pubblico ministero distrettuale scelga di disporre la separazione dei reati non aggravati ai sensi dell'art. 416-bisjcod. pen. e di trasmettere gli atti per il prosieguo al pubblico ministero territorialmente competente per i reati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 48590 del 18/04/2019, Confl. comp. in proc.

Sacco, che si pone in continuità con Sez.

U del 26 ottobre 2017, n. 53390, Gonfi. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, non solo il riconoscimento della competenza per connessione quale criterio originario di riparto della competenza, ma anche il principio della perpetuatio iurisdictionis e, soprattutto, quello di rango costituzionale di precostituzione del giudice naturale escludono che l'individuazione della competenza possa essere il frutto di valutazioni del pubblico ministero sulle quali il giudice delle indagini preliminari non possa esercitare un adeguato potere di controllo.

Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la separazione disposta dal pubblico ministero in corso di indagini preliminari dei reati che esercitano la "vis attractiva" da quelli che non la esercitano, qualora tra gli stessi sussista un evidente rapporto di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., non può incidere sulla competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, perché essa è ormai radicata in ragione dell'iniziale iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., integrante l'unico fattore legittimante, anche per i reati connessi, la deroga alle ordinarie regole di competenza "ratione Non rilevano le vicende successive come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, sullo_ scorta dei richiamati principi, ha ritenuto competente, a norma dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari distrettuale che) in un procedimento per reati indicati nell'art.51, comma 3-bis, stesso codice, ed altri reati attratti per connessione, emette ordinanza applicativa di misura cautelare personale per reati privi della contestazione dell'aggravante del metodo mafioso qualora la stessa risulti inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5340 del 04/10/1999, Bruzzese, Rv. 214847 - 01; più di recente sulla stessa linea Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, P.M. in proc.

Wang, Rv. 256370 - 01; Sez.

F, n. 35672 del 18/08/2015, Coal. comp. in proc.

D'Angelo, Rv. 264512 - 01).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] EMILIAcon l'ordinanza del 07/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di BOLOGNA-, - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di BOLOGNA. - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 Aprile 2022, il G.I.P. del Tribunale di Bologna - richiesto dal pubblico ministero di applicare la misura cautelare reale del sequestro preventivo nei confronti di più persone indagate del reato, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - ha sollevato conflitto di competenza negativo con il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, con ordinanza, in data 8 febbraio 2022, aveva dichiarato la propria incompetenza, indicando il G.I.P. del Tribunale di Bologna quale giudice competente per tutti i reati contestati nel procedimento penale già al suo esame ed aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero di quella sede, che, infine, aveva promosso l'azione cautelare dinnanzi al G.I.P confliggente. 2. A sosteiggo della decisione, il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] premette che la richiesta di sequestro si fonda su indagini compiute in un unico ed originario procedimento penale - quello avente numero 13399/2018 iscritto presso la Procura distrettuale di Bologna - nell'ambito del quale è stato contestato a più indagati anche il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ! aggravato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., con riferimento alle medesime fatture per operazioni inesistenti oggetto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000> n. 74 Sussistendo un' evidente connessione teleologica di tra gli ipotizzati reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti,aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e i reati di presentazione di dichiarazioni fraudolente con l'uso delle medesime fatture, la competenza per territorio, in applicazione degli artt. 12, lett. c), e 16 cod. proc. pen., si radica per tutti i reati in capo al G.I.P. Tribunale distrettuale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. per í reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., a nulla rilevando, come precisato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 53390 del 26/10/2017, l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.2 2. Il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha, a sua volta, ricusato la propria competenza ritenendo ostativo l'intervenuto esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,aggravato ex art. 416-bis,1 cod. pen. Al riguardo evidenzia che nel troncone originario del procedimento, su richiesta del Procuratore distrettuale, il Giudice per le indagini preliminari aveva già disposto il rinvio a giudizio per alcuni imputati e l'ammissione al giudizio abbreviato di altri. Pur essendo la connessione un criterio attributivo della competenza originario ed autonomo, come tale operante a prescindere dalla pendenza dei procedimenti nella stessa fase e grado del giudizio e pur esercitando il criterio attributivo della competenza di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 321, comma 1-bis, cod. proc. pen. una vis attractiva nei confronti dei delitti non indicati nell'apposito elenco dalla disciplina derogatoria, anche se di maggiore gravità, lo spostamento di competenza, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, può avvenire solo nell'ambito dello stesso procedimento e, in ogni caso, solo nella fase delle indagini preliminari, tenuto conto della ratio della disciplina ispirata all'esigenza di concentrare l'attività investigativa presso un solo ufficio del pubblico ministero specializzato e, di riflesso, l'attività giurisdizionale di GIP e GUP presso un solo ufficio giudiziario distrettuale. Quando, come nel caso di specie, non è più in corso l'attività investigativa, per essere il processo pervenuto ad una fase diversa, non vi è spazio per l'operatività della deroga funzionale alla competenza rispetto a reati non contenuti nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali, pertanto, opera la regola generale che prevede la competenza del giudice del iocus commissi delicti. Non rileva il principio fissato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 27343 del 28.02.2013, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che dirime il conflitto tra più giudici egualmente competenti per territorio senza occuparsi della particolare competenza prevista dall'art. 51, comma 3-ter, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo ad una situazione di stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto, atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, individuato quale giudice competente ad esaminare la richiesta di applicazione della misura cautelare reale del sequestro dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha, a sua volta, declinato la cognizione per incompetenza denunziando il conflitto negativo. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. 3. E' pacifico che il procedimento nel quale è stata avanzata la richiesta di sequestro è stato iscritto presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della scelta del Procuratore Distrettuale di Bologna di separare, dall'unico procedimento originario, la posizione degli indagati chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 da quella degli indagati per i quali è stata, invece, esercitata l'azione penale in ordine al delitto di cui all'art. 8 del medesimo , aggravato ai sensi dell'art. 416-bis! cod. pen. Si evince dai capi di imputazione ed è comunque incontestato nelle prospettazioni dei giudici confliggenti che, tra i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e quelli di emissione di più fatture per operazioni inesistenti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sussiste un rapporto di connessione ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. idoneo a determinare lo spostamento della competenza per territorio a prescindere dall'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (cfr. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Rv. 255345 - 01, che ha precisato che comunque è comunque necessario accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato). Tanto posto, non può revocarsi in dubbio che, nella fase delle indagini preliminari prima della disposta separazione, G.i.p. e G.u.p. territorialmente competenti per entrambi i reati teleologicamente connessi fossero quelli del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Trova, infatti, applicazione il consolidato principio secondo cui l'attribuzione delle funzioni inquirenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - tra cui rientrano quelli aggravati ex art. 416-biskod. pen. - all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep.2019, Rv. 276391 - 01; Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n. m.; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944; Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243300). 4. Contrariamente a quanto sostenuto dal G.i.p, del Tribunale di Bologna, la competenza per entrambi i reati connessi, già radicatasi nella fase delle indagini preliminari, non viene meno qualora il pubblico ministero distrettuale scelga di disporre la separazione dei reati non aggravati ai sensi dell'art. 416-bisjcod. pen. e di trasmettere gli atti per il prosieguo al pubblico ministero territorialmente competente per i reati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 48590 del 18/04/2019, Confl. comp. in proc. Sacco, che si pone in continuità con Sez. U del 26 ottobre 2017, n. 53390, Gonfi. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, non solo il riconoscimento della competenza per connessione quale criterio originario di riparto della competenza, ma anche il principio della perpetuatio iurisdictionis e, soprattutto, quello di rango costituzionale di precostituzione del giudice naturale escludono che l'individuazione della competenza possa essere il frutto di valutazioni del pubblico ministero sulle quali il giudice delle indagini preliminari non possa esercitare un adeguato potere di controllo. Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la separazione disposta dal pubblico ministero in corso di indagini preliminari dei reati che esercitano la "vis attractiva" da quelli che non la esercitano, qualora tra gli stessi sussista un evidente rapporto di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., non può incidere sulla competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, perché essa è ormai radicata in ragione dell'iniziale iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., integrante l'unico fattore legittimante, anche per i reati connessi, la deroga alle ordinarie regole di competenza "ratione Non rilevano le vicende successive come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, sullo_ scorta dei richiamati principi, ha ritenuto competente, a norma dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari distrettuale che) in un procedimento per reati indicati nell'art.51, comma 3-bis, stesso codice, ed altri reati attratti per connessione, emette ordinanza applicativa di misura cautelare personale per reati privi della contestazione dell'aggravante del metodo mafioso qualora la stessa risulti inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5340 del 04/10/1999, Bruzzese, Rv. 214847 - 01; più di recente sulla stessa linea Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, P.M. in proc. Wang, Rv. 256370 - 01; Sez. F, n. 35672 del 18/08/2015, Coal. comp. in proc. D'Angelo, Rv. 264512 - 01). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Trib
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