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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 30264/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Seconda Sezione penale n. 7295/23 del 17/01/2023, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1967 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha espresso parere favorevole alla correzione dell'errore materiale nel senso richiesto dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2023, per quanto qui rileva, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascrittogli al capo 1 dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte milanese.

2. Richiede ex art. 130 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, la correzione dell'errore materiale ravvisabile nella parte motiva, laddove (paragrafo 1.5, p. 21) si sarebbe confuso l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il cugino e coimputato [OSCURATO:PERSONA].

3. Nel passaggio motivazionale che qui occupa, si precisa che, a séguito della pronuncia di annullamento della condanna pronunciata in secondo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, «devono ritenersi assorbiti: il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], circa il diniego della continuazione tra la condanna ex art. 416-bis cod. pen. della Corte di Appello di Milano dell'01/07/2014, divenuta definitiva, e quella - sempre per 416-bis cod. pen. - inflitta dalla sentenza impugnata; il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen.».

Dall'esame della motivazione è chiaramente ricostruibile il procedimento logico seguito dal giudice per pervenire alla determinazione finale: appare indubitabile che, laddove si dice «il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]», debba invece leggersi e intendersi «il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]», posto che l'esame degli atti di impugnazione dei due co-imputati è assolutamente dirimente, poiché il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sull'invocato vincolo della continuazione (mentre il quinto motivo del ricorso proposto da suo cugino [OSCURATO:PERSONA] concerne la violazione di legge e il vizio di motivazione per alcuni capi relativi a delitti in materia di stupefacenti); viceversa, il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] censura la ritenuta aggravante dell'associazione armata (mentre il secondo motivo per [OSCURATO:PERSONA] attiene al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990).

4. È dunque possibile rettificare il refuso.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza n. 7295 del 17 gennaio 2023, alla pagina 21, secondo periodo del paragrafo 1.5., nel senso che laddove al secondo rigo è indicato «[OSCURATO:PERSONA]», debba intendersi «[OSCURATO:PERSONA]».

Manda alla Cancelleria per le ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Seconda Sezione penale n. 7295/23 del 17/01/2023, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1967 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha espresso parere favorevole alla correzione dell'errore materiale nel senso richiesto dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2023, per quanto qui rileva, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascrittogli al capo 1 dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte milanese. 2. Richiede ex art. 130 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, la correzione dell'errore materiale ravvisabile nella parte motiva, laddove (paragrafo 1.5, p. 21) si sarebbe confuso l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il cugino e coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nel passaggio motivazionale che qui occupa, si precisa che, a séguito della pronuncia di annullamento della condanna pronunciata in secondo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, «devono ritenersi assorbiti: il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], circa il diniego della continuazione tra la condanna ex art. 416-bis cod. pen. della Corte di Appello di Milano dell'01/07/2014, divenuta definitiva, e quella - sempre per 416-bis cod. pen. - inflitta dalla sentenza impugnata; il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen.». Dall'esame della motivazione è chiaramente ricostruibile il procedimento logico seguito dal giudice per pervenire alla determinazione finale: appare indubitabile che, laddove si dice «il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]», debba invece leggersi e intendersi «il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]», posto che l'esame degli atti di impugnazione dei due co-imputati è assolutamente dirimente, poiché il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sull'invocato vincolo della continuazione (mentre il quinto motivo del ricorso proposto da suo cugino [OSCURATO:PERSONA] concerne la violazione di legge e il vizio di motivazione per alcuni capi relativi a delitti in materia di stupefacenti); viceversa, il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] censura la ritenuta aggravante dell'associazione armata (mentre il secondo motivo per [OSCURATO:PERSONA] attiene al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990). 4. È dunque possibile rettificare il refuso. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza n. 7295 del 17 gennaio 2023, alla pagina 21, secondo periodo del paragrafo 1.5., nel senso che laddove al secondo rigo è indicato «[OSCURATO:PERSONA]», debba intendersi «[OSCURATO:PERSONA]». Manda alla Cancelleria per le ann
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