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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 06533/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nateka PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33457/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena al minimo edittale — è talmente generico da non avvedersi che la pena è già stata determinata nel minimo (salvo un lievissimo discostamento per quella pecuniaria) dal Giudice di prime cure, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti speciali e alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nateka PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33457/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena al minimo edittale — è talmente generico da non avvedersi che la pena è già stata determinata nel minimo (salvo un lievissimo discostamento per quella pecuniaria) dal Giudice di prime cure, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti speciali e alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06533/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris