CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 dicembre 1987
Cassazione n. 41790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/1987 avverso la sentenza del 14/02/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, decidendo a seguito di annullamento senza rinvio della sentenza del 26 ottobre 2017 della stessa Corte di appello disposto con sentenza di questa Corte di cassazione n. 22824 del 28 gennaio 2019, ha confermato la sentenza del 2 ottobre 2013 del Tribunale di Messina che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravato dalla pluralità delle condotte di bancarotta e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 la cui durata era fissata in anni dieci, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 13 ottobre 2010, distratto somme di pertinenza della società per circa euro 860.000,00. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del giudizio di rinvio e della sentenza qui impugnata per effetto della nullità, da ritenersi assoluta, della notifica del decreto di citazione all'udienza del 14 febbraio 2020 per il giudizio in quanto non effettuata presso il domicilio dichiarato nell'atto di appello presso la propria abitazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità assoluta del giudizio di primo grado per difetto di notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e degli atti propedeutici in quanto la notifica non sarebbe stata effettuata nel domicilio indicato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. nel verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore del 17 giugno 2011, con il quale era stato eletto domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina; le notifiche risultano eseguite in Messina, via Libertà is. 521. La nullità della notifica non è stata sanata perché l'imputato è rimasto contumace e il plico con il quale l'atto è stato inviato all'imputato è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in quanto non ritirato presso l'ufficio postale; ne consegue che la notifica risulta inidonea a portare l'atto a conoscenza dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e la illegittimità della riqualificazione del fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata ex art. 219, secondo comma, I. fall. Sostiene che detta riqualificazione, per un reato diverso e più grave, è illegittima perché essa doveva essere preventivamente contestata all'imputato contumace; l'omessa previa contestazione comporta la violazione dell'art. 6 CEDU. La Corte di appello aveva ritenuto la riqualificazione una mera correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di citazione in ordine alla disposizione violata e che nel capo di imputazione era stata correttamente descritta la condotta distrattiva. Sostiene il ricorrente che anche la riqualificazione del reato contestato all'imputato deve essere notificata all'imputato ove egli sia assente nel giudizio a pena di nullità assoluta.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione di una prova decisiva e in particolare della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società fallita. Sostiene che il teste avrebbe potuto fornire chiarimenti in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione. In relazione a tale richiesta istruttoria, lamenta il rico -rente, la Corte di appello non ha affatto motivato o deciso. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216 I. fall. per insussistenza, sia in relazione alla bancarotta patrimoniale, sia in ordine alla bancarotta documentale, del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Inoltre, le condotte oggetto di imputazione erano avvenute prima della dichiarazione di fallimento e neppure l'imputato era amministratore unico della fallita. 2.6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62, 62-bis, 133 e 163 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle attenuanti comuni e generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena ed in ordine alla quantificazione della pena. La Corte di appello ha affermato che non sussistono elementi valutabili per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mentre doveva considerarsi l'incensuratezza e la giovanissima età dell'imputato al momento del fatto. Viene anche denunciata la misura eccessiva della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso appare fondato quanto alla nullità assoluta della citazione per il giudizio di primo grado. 1.1. La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di «omissione» della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179, comma 1, 3 cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540). Le Sezioni Unite hanno affermato che una modalità astrattamente idonea di notifica, se irregolare, può produrre una nullità assoluta solo quando sia allegato che l'imputato è stato privato, nel caso concreto, dell'informazione cui aveva diritto. In particolare «quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuol far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 comma 1 c.p.p., non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile. Infatti in un processo basato sulla iniziativa delle parti è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione» (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539). Nel caso di specie, la notifica del decreto di citazione a giudizio è avvenuta non presso il difensore domiciliatario, ma presso la residenza dell'imputato; tuttavia, stante la assenza del destinatario, il plico è stato depositato presso l'ufficio postale e poi restituito al mittente, cosicché il procedimento di notificazione è risultato in concreto inidoneo a determinare la conoscenza del decreto di citazione in giudizio dell'imputato, con conseguente nullità assoluta. Si consideri che proprio la sentenza delle Sezioni Unite sopra citata (vedi punto 7. della motivazione in diritto) menziona, quale ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, quella in cui la notificazione, anziché essere stata eseguita presso il domicilio eletto, sia stata effettata presso il domicilio reale a norma dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., mediante il deposito nella c:asa del comune, e l'atto non sia stato ritirato. 1.2. Il motivo è, invece, inammissibile quanto alla lamentata omessa notifica degli atti propedeutici al decreto di rinvio a giudizio ed in particolare dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, poiché la mancanza nel fascicolo degli atti relativi all'udienza preliminare e dell'avviso previsto dalla disposizione appena citata e delle relative notifiche non consente a questa Corte di cassazione di rilevare il vizio denunciato dal ricorrente. Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535) in particolare, quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020 Rv. 280551), mentre nel caso di specie tale onere non risulta rispettato. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. 2. Concludendo, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo g