CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1989
Cassazione n. 07659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza dell’11 settembre 2024 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto e 1000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 per avere portato fuori dalla sua abitazione un coltello con apertura a scatto. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatolamentando la violazione di legge con riguardo alla affermazione di penale responsabilità. Lamenta carenza di motivazione del provvedimento impugnato circa la affermazione di penale responsabilità e, in particolare, l’omesso esame dei motivi di gravame e lamenta altresì un’omessa motivazione circa il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, in termini generali, Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 — 01) In contrasto con tale insegnamento il ricorrente propone in sede di giudizio di legittimità, in termini peraltro del tutto generici, un motivomai propo sto al giud i ce di appello, inerente cioè la declaratoria di penale responsabilità. Come emerge dal provvedimento impugnato, infatti, l’unico motivo di doglianza devoluto alla Corte territoriale atteneva alla mancata concessione delle attenuanti generiche; tale motivo veniva respinto con motivazione ampia, logica e non contraddittoria. Con tale motivazione il ricorso non si confronta, configurando anche questo motivo come inammissibile per aspecificità. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il