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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32757/2026

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RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo e dichiarato colpevole il ricorrente di due reati di furto, uno consumato e l'altro tentato, aggravati (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge per violazione dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen. - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, in quanto l'imputato alla data dell'udienza di appello risultava libero (si veda l'intestazione della sentenza e verbale di udienza) e comunque la difesa non comprovava all'epoca né ha ora comprovato che l'imputato fosse detenuto; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Lo stesso motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i Giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge: infatti è precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Per un verso la Corte rende conto della attendibilità del riconoscimento dell'imputato a mezzo del filmato da parte della polizia giudiziaria, per altro verso è la stessa Corte che riferisce di evincere chiaramente il volto di [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato.

Per altro, il travisamento denunciato è aspecifico, in quanto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

Non è stata offerta a questa Corte la prova del dato travisato - anche al fine di verificare la non attendibilità del ravvisamento; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha ben motivato la univocità degli atti - quanto alla condotta contestata al capo 2) - tanto più che consolidato è il principio per il quale per la ravvisabilità del delitto di tentato furto non è necessaria l'esistenza della "res furtiva", dovendosi avere riguardo alla situazione che l'agente si era prospettato al momento dell'azione criminosa.

Pertanto, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile quando la mancanza dell'oggetto cui tende l'agente sia soltanto temporanea ed accidentale (fra le altre, Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01); , 2 rConsiderato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.3 della sentenza impugnata); sul punto, infatti, la Corte ha fornito un'adeguata valutazione della condotta ed ha irrogato una pena congrua al caso di specie, calcolata correttamente anche in considerazione della continuazione dei reati e comunque prossima al minimo edittale; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso - che contesta violazione di legge in relazione In ad i f/t) vP art. 545 bis cod. proc. pen. e 53 L. 24 novembre 1981, n. 689 con il lavoro di pubblica utilità e all'applicazione delle sanzioni sostitutive -non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

In sostanza il motivo è inedito e non vi è alcun richiamo all'art. 20-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello.

Per altro, la giurisprudenza di legittimità si è espressa evidenziando che in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n.4332 del 15/11/2024, dep. 03/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287624; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285751); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo e dichiarato colpevole il ricorrente di due reati di furto, uno consumato e l'altro tentato, aggravati (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge per violazione dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen. - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, in quanto l'imputato alla data dell'udienza di appello risultava libero (si veda l'intestazione della sentenza e verbale di udienza) e comunque la difesa non comprovava all'epoca né ha ora comprovato che l'imputato fosse detenuto; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Lo stesso motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i Giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge: infatti è precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Per un verso la Corte rende conto della attendibilità del riconoscimento dell'imputato a mezzo del filmato da parte della polizia giudiziaria, per altro verso è la stessa Corte che riferisce di evincere chiaramente il volto di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato. Per altro, il travisamento denunciato è aspecifico, in quanto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Non è stata offerta a questa Corte la prova del dato travisato - anche al fine di verificare la non attendibilità del ravvisamento; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha ben motivato la univocità degli atti - quanto alla condotta contestata al capo 2) - tanto più che consolidato è il principio per il quale per la ravvisabilità del delitto di tentato furto non è necessaria l'esistenza della "res furtiva", dovendosi avere riguardo alla situazione che l'agente si era prospettato al momento dell'azione criminosa. Pertanto, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile quando la mancanza dell'oggetto cui tende l'agente sia soltanto temporanea ed accidentale (fra le altre, Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01); , 2 rConsiderato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.3 della sentenza impugnata); sul punto, infatti, la Corte ha fornito un'adeguata valutazione della condotta ed ha irrogato una pena congrua al caso di specie, calcolata correttamente anche in considerazione della continuazione dei reati e comunque prossima al minimo edittale; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso - che contesta violazione di legge in relazione In ad i f/t) vP art. 545 bis cod. proc. pen. e 53 L. 24 novembre 1981, n. 689 con il lavoro di pubblica utilità e all'applicazione delle sanzioni sostitutive -non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. In sostanza il motivo è inedito e non vi è alcun richiamo all'art. 20-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello. Per altro, la giurisprudenza di legittimità si è espressa evidenziando che in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n.4332 del 15/11/2024, dep. 03/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287624; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285751); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
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