CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che sono del tutto inconferenti con la motivazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che h ritenuto l'istanza inammissibile in quanto meramente reiterativa di istanza di continuazione già valutata e respinta dal giudice della cognizione del procedimento terminato con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 febbraio 2022, statuizione in punto di continuazione che avrebbe dovuto, pertanto, essere contestata mediante la eventuale impugnazione di tale sentenza, contestazione che non può essere riproposta in sede di esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2