CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 03154/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04ASO5D nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04ASO5D ricorre avverso la sentenza emessa in data 6 aprile 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 495, cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso (con il quale il ricorrente lamenta la violazio - ne e falsa applicazione dell 'art. 495, cod. pen. relativamente alla carenza di of- fensività in concreto del fatto materiale accertato) ed il quarto (con il quale il ri - corrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sentenza di primo grado), oltre che essere affetti da conclamata genericità, non sono consentiti in questa sede in quanto inediti, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato tali doglianze; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce l 'inosservanza o er- ronea applicazione della legge penale determinata dalla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enun - ciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurispruden - za di legittimità. Invero, l'art. 131-bis, cod. pen. è applicabile solo per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Nel caso di specie la pena stabilita dalla norma incriminatrice è la reclusione da uno a sei anni. Tra l'altro, ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., ai fini della determina- zione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale, tra le quali la recidiva ex art. 99, cod. pen., contestata nel caso di specie nella forma specifica, reiterata ed infraquinquennale; - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dedotta inosser - vanza ed erronea interpretazione e applicazione dell 'art. 99, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto non scandito da necessaria critica ana - lisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricor - rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa - vore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2