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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 28767/2022

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ORDINANZA INGIUNZIONE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - R.G.N.14735/2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14735-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Editoriale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SOCIALI E DEL LAVORO - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell' Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; Ric. 2021 n. 14735 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 653/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Ragusa aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avverso 3 ordinanze ingiunzioni emesse dal locale Ispettorato del Lavoro;

2. in estrema sintesi, la Corte, per quanto ancora qui interessa, ha respinto il motivo di impugnazione con cui l’ingiunto aveva lamentato che il Tribunale avesse “accertato la sua responsabilità in ordine alla commissione degli illeciti contestati sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli Ispettori del lavoro”; inoltre, quanto alle due “sentenze emesse in data 8.7.2020 nell’ambito dei giudizi promossi da due dei tre lavoratori al cui rapporto di lavoro si riferiscono le ordinanze opposte”, rispetto alle quali l’opponente sosteneva che le stesse costituivano piena prova nei confronti dell’Ispettorato ed erano idonee a determinare la revoca delle ordinanze, la Corte ha considerato che “nessun giudicato è intervenuto essendo la parte appellata estranea ai detti giudizi” ed ha osservato che “il Bonina era in questo giudizio che avrebbe dovuto introdurre elementi idonei a contrastare gli accertamenti dell’Ispettorato, quanto meno contestando Ric. 2021 n. 14735 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -3- specificamente i fatti dichiarati dai lavoratori stessi e posti a base delle ordinanze opposte”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha pro posto ricorso il soccombente, in proprio e nella qualità, con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato per il tramite dell’Avvocatura dello Stato;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente aldecreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha depositato memoria e, dopo la comunicazione della proposta, attestazioni di passaggio in giudicato della due sentenze innanzi richiamate, rilasciate in data 25 febbraio 2022 dalla cancelleria del Tribunale di Ragusa; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia: “ nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei princìpi e norme che regolano la cosa giudicata e gli effetti riflessi del giudicato”; si sostiene che il Tribunale di Ragusa aveva deciso due cause “relative alle richieste dei lavoratori che costituiscono l’antecedente logico ed il presupposto indefettibile delle contestate violazioni”; la censura è inammissibile; posto che di efficacia diretta del giudicato intervenuto tra altre parti non può neanche discutersi nei confronti dell’amministrazione resistente estranea a detti giudizi, in mancanza dell’identità soggettiva postulata dall’art. 2909 c.c., parte ricorrenteevoca, ancora in memoria, il principio della cd. efficacia riflessa del giudicato; orbene, di recente, questa Corte ha sottoposto a profonda revisione critica tale principio, affermandone “l'inaccettabilità, nel nostro sistema”, anche per il potenzialeconflitto con i “princìpi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del Ric. 2021 n. 14735 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -4- contraddittorio tra le parti (artt. 24 e 111 Cost.), finendo col legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu (o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare” (v. diffusamente, Cass. n. 12969 del 2022; in precedenza v.

Cass. n. 18325 del 2019; Cass. n. 12394 del 2020; Cass. n. 35037 del 2021); in ogni caso, anche a voler ritenere operante il principio nella sua forma debole, nel senso che l'affermazione oggettiva di verità contenuta nella sentenza possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cuiè stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (v.

Cass. n. 6788 del 2013), trattasi di fenomeno estraneo al giudicato di cui all'art. 2909 c.c., che è la disposizione denunciata dal ricorrente, in quanto la sentenza assume piuttosto valore di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale (v.

Cass.n. 19492 del 2007; Cass. n. 2370 del 2015; Cass. n. 18539 del 2015); sicché la sua valutazione probatoria attiene al potere di accertamento dei fatti che è demandato al giudice del merito e che si sottrae al sindacato di legittimità; infine, considerato che la parte che eccepisce il giudicato ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (Cass. n. 9746 del 2017; Cass. n. 20974 del 2018), parte ricorrente nel motivo in esame neanche allega di aver prodotto tale certificazione innanzi alla Corte territoriale di cui denuncia il preteso errore, bensì produce tali attestazioni Ric. 2021 n. 14735 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -5- rilasciate nel febbraio 2022, tardivamente e dopo la proposta del relatore, solo innanzi a questa Corte;

2. il secondo mezzo deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in ordine all’omesso esercizio del dovere di prudente apprezzamento nella valutazione del compendio probatorio”; la censura è inammissibile; la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove in sostanza si deduca – come nella specie - che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (di recente, Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020, in motivazione); 3.col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, criticando la sentenza impugnata per avere statuito che la responsabilità dell’ingiunto fosse provata dalle dichiarazioni dei lavoratori, senza tenere conto degli esiti degli altri giudizi; Ric. 2021 n. 14735 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -6- la censura è inammissibile perché denuncia il vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. in presenza di una c.d.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), senza che il ricorrente - per evitare l’inammissibilità del motivo –abbia, nel corpo del motivo, indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf.

Cass. n. 20944 del 2019);

4. conclusivamente il ricorso va dichiarato, nel suo complesso, inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INGIUNZIONE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - R.G.N.14735/2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14735-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Editoriale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SOCIALI E DEL LAVORO - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell' Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; Ric. 2021 n. 14735 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 653/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Ragusa aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avverso 3 ordinanze ingiunzioni emesse dal locale Ispettorato del Lavoro; 2. in estrema sintesi, la Corte, per quanto ancora qui interessa, ha respinto il motivo di impugnazione con cui l’ingiunto aveva lamentato che il Tribunale avesse “accertato la sua responsabilità in ordine alla commissione degli illeciti contestati sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli Ispettori del lavoro”; inoltre, quanto alle due “sentenze emesse in data 8.7.2020 nell’ambito dei giudizi promossi da due dei tre lavoratori al cui rapporto di lavoro si riferiscono le ordinanze opposte”, rispetto alle quali l’opponente sosteneva che le stesse costituivano piena prova nei confronti dell’Ispettorato ed erano idonee a determinare la revoca delle ordinanze, la Corte ha considerato che “nessun giudicato è intervenuto essendo la parte appellata estranea ai detti giudizi” ed ha osservato che “il Bonina era in questo giudizio che avrebbe dovuto introdurre elementi idonei a contrastare gli accertamenti dell’Ispettorato, quanto meno contestando Ric. 2021 n. 14735 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- specificamente i fatti dichiarati dai lavoratori stessi e posti a base delle ordinanze opposte”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha pro posto ricorso il soccombente, in proprio e nella qualità, con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato per il tramite dell’Avvocatura dello Stato; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente aldecreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha depositato memoria e, dopo la comunicazione della proposta, attestazioni di passaggio in giudicato della due sentenze innanzi richiamate, rilasciate in data 25 febbraio 2022 dalla cancelleria del Tribunale di Ragusa; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia: “ nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei princìpi e norme che regolano la cosa giudicata e gli effetti riflessi del giudicato”; si sostiene che il Tribunale di Ragusa aveva deciso due cause “relative alle richieste dei lavoratori che costituiscono l’antecedente logico ed il presupposto indefettibile delle contestate violazioni”; la censura è inammissibile; posto che di efficacia diretta del giudicato intervenuto tra altre parti non può neanche discutersi nei confronti dell’amministrazione resistente estranea a detti giudizi, in mancanza dell’identità soggettiva postulata dall’art. 2909 c.c., parte ricorrenteevoca, ancora in memoria, il principio della cd. efficacia riflessa del giudicato; orbene, di recente, questa Corte ha sottoposto a profonda revisione critica tale principio, affermandone “l'inaccettabilità, nel nostro sistema”, anche per il potenzialeconflitto con i “princìpi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del Ric. 2021 n. 14735 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- contraddittorio tra le parti (artt. 24 e 111 Cost.), finendo col legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu (o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare” (v. diffusamente, Cass. n. 12969 del 2022; in precedenza v. Cass. n. 18325 del 2019; Cass. n. 12394 del 2020; Cass. n. 35037 del 2021); in ogni caso, anche a voler ritenere operante il principio nella sua forma debole, nel senso che l'affermazione oggettiva di verità contenuta nella sentenza possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cuiè stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (v. Cass. n. 6788 del 2013), trattasi di fenomeno estraneo al giudicato di cui all'art. 2909 c.c., che è la disposizione denunciata dal ricorrente, in quanto la sentenza assume piuttosto valore di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale (v. Cass.n. 19492 del 2007; Cass. n. 2370 del 2015; Cass. n. 18539 del 2015); sicché la sua valutazione probatoria attiene al potere di accertamento dei fatti che è demandato al giudice del merito e che si sottrae al sindacato di legittimità; infine, considerato che la parte che eccepisce il giudicato ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (Cass. n. 9746 del 2017; Cass. n. 20974 del 2018), parte ricorrente nel motivo in esame neanche allega di aver prodotto tale certificazione innanzi alla Corte territoriale di cui denuncia il preteso errore, bensì produce tali attestazioni Ric. 2021 n. 14735 sez. ML -ud. 26-05-2022 -5- rilasciate nel febbraio 2022, tardivamente e dopo la proposta del relatore, solo innanzi a questa Corte; 2. il secondo mezzo deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in ordine all’omesso esercizio del dovere di prudente apprezzamento nella valutazione del compendio probatorio”; la censura è inammissibile; la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove in sostanza si deduca – come nella specie - che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (di recente, Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020, in motivazione); 3.col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, criticando la sentenza impugnata per avere statuito che la responsabilità dell’ingiunto fosse provata dalle dichiarazioni dei lavoratori, senza tenere conto degli esiti degli altri giudizi; Ric. 2021 n. 14735 sez. ML -ud. 26-05-2022 -6- la censura è inammissibile perché denuncia il vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), senza che il ricorrente - per evitare l’inammissibilità del motivo –abbia, nel corpo del motivo, indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019); 4. conclusivamente il ricorso va dichiarato, nel suo complesso, inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con
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