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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 51601/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relaziòne svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 gennaio 2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 7 luglio 2020.

Con la sentenza confermata in appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen. aggravato dalla violazione dell'art. 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione, oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 29 giugno 2012 sulla strada provinciale n. 23, denominata Cuprense, in località Carmine, nel territorio del Comune di Ripatransone.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], percorrendo una curva volgente a destra entrò in collisione col motociclo Ducati targato BE29820 condotto da [OSCURATO:PERSONA] che procedeva nella opposta corsia di marcia.

L'urto si verificò tra la fiancata sinistra della macchina e la fiancata sinistra della moto il cui conducente rovinò a terra riportando gravi lesioni che ne causarono il decesso.

Non è controverso che, subito prima dell'urto, Malavolta si fosse spostato verso il centro della carreggiata per superare una podista che si trovava alla sua destra e procedeva lungo il bordo della strada.

I giudici di merito sono stati concordi nel ritenere il concorso di colpa della vittima che affrontò la curva non mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata.

3. Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza articolandolo in tre motivi con i quali lamenta, sotto diversi profili tra loro connessi, violazione di legge e vizi di motivazione.

3.1. Col primo motivo, la difesa si duole che la Corte di appello non abbia argomentato sull'eccezione formulata nei motivi di gravame con la quale si sosteneva che all'imputato potrebbe essere ascritta al massimo una colpa generica non essendo ravvisabile nel suo comportamento la violazione di norme sulla sicurezza della circolazione stradale, sicché il reato si sarebbe estinto per prescrizione prima ancora della pronuncia della sentenza di appello.

3.2. Col secondo motivo, il difensore si duole che la Corte di appello abbia ritenuto integrate violazioni degli artt. 142 e 143 del codice della strada.

Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 142, osserva che il tratto di strada nel quale si è verificato l'incidente è classificato dall'art. 2 cod. strada di tipo F; in assenza di diverse disposizioni presenta un limite di velocità di 90 km/h e il perito ha indicato in 57 km/h la velocità tenuta dall'auto condotta dall'imputato al momento dell'impatto.

Una velocità che, peraltro, il Consulente del Pubblico ministero aveva ritenuto ancora inferiore, indicandola in 46 km/h.

Quanto alla violazione dell'art. 143 cod. strada - ritenuta sussistente perché entrambi i veicoli viaggiavano al centro della carreggiata - la difesa rileva che, come i giudici di merito hanno riconosciuto, Malavolta si spostò sulla sinistra perché sul margine destro della corsia di marcia da lui percorsa c'era una persona.

Si trattava, dunque, di un discostamento imposto dalla necessità di non urtare il pedone; necessità non riscontrabile per la moto condotta dalla vittima che procedeva, senza ragione, a più di due metri di distanza dal bordo destro della propria corsia di marcia.

La difesa sottolinea che l'obbligo di tenere strettamente la destra non è perentorio e, come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, può essere derogato quando è fonte di potenziale pericolo e, in particolare, quando - come nel caso di specie - sul lato destro della strada vi siano pedoni.

Sostiene che, per ritenere sussistente la violazione dell'art. 143 cod. strada, sarebbe stato necessario spiegare perché, mantenendo più strettamente la destra, Malavolta sarebbe stato certamente in condizione di evitare la podista, la cui presenza lo aveva indotto a spostarsi verso il centro della carreggiata

3.3. Col terzo motivo la difesa si duole che, al fine di sostenere che vi fu violazione dell'art. 143 cod. strada, la Corte di appello abbia fatto riferimento (pag. 4 della motivazione) alle conclusioni del Consulente tecnico del Pubblico ministero secondo il quale il punto d'urto non dovrebbe essere individuato a metà della carreggiata, bensì decisamente all'interno della corsia di pertinenza del motociclista, sicché, quando avvenne l'impatto, l'autovettura condotta dall'imputato era «ampiamente "contromano", per di più durante l'effettuazione di una curva destrorsa priva di visuale libera».

Nel censurare questa parte della motivazione, il ricorrente rileva che la Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dal consulente tecnico del Pubblico ministero e ha disatteso le diverse conclusioni alle quali è giunto il perito nominato dal Giudice.

Alle conclusioni del perito si era invece attenuto il Tribunale (pag. 3 e 4 della motivazione della sentenza di primo grado), secondo il quale al momento dell'impatto: l'auto condotta da Malavolta si trovava «con la fiancata sinistra al di sopra della striscia di mezzeria» e viaggiava a una velocità di 56-57 km/h; il motociclo condotto dalla vittima, marciava «in prossimità del centro della carreggiata» e arrivò all'impatto con l'auto condotta da Malavolta «al di sopra della striscia di mezzeria», muovendosi a una velocità quantificabile in 77 km/h.La difesa si duole che la Corte di appello abbia disatteso le indicazioni contenute nella perizia, fatte proprie dal Tribunale, e, per ritenere sussistente la violazione dell'art. 143 cod. strada, abbia privilegiato la tesi sostenuta dal Consulente del Pubblico ministero senza fornire di ciò adeguata motivazione.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il terzo motivo di ricorso è in parte fondato, ma non per questo la sentenza impugnata deve essere annullata.

Per ragioni di logica espositiva questo motivo deve essere esaminato per primo procedendo poi all'esame del secondo motivo e, infine, all'esame del primo.

2. Come noto, «il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti» (Sez. 4, n. 25127 del 26/04/2018, Olteanu, Rv. 273406; Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014, dep. 2015, L., Rv. 262469; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435).

Quando, come nel caso oggetto del presente giudizio, una perizia sia stata disposta e il giudice di primo grado abbia fondato la propria decisione sulle conclusioni della stessa, il giudice di appello che ritenga di disattendere quelle conclusioni e di condividere le differenti valutazioni formulate da un consulente di parte è tenuto a spiegare le ragioni di questa scelta con motivazione accurata e approfondita, dando conto del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907; sull'argomento anche: Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016; B., Rv. 266787).

Questi principi sono applicabili in ogni caso nel quale il giudice si avvalga del sapere scientifico e, nel caso di specie, sono stati disattesi.

La sentenza di appello, infatti, nel ritenere integrata la violazione dell'art. 143 cod. strada (la cui sussistenza era stata contestata nell'atto di impugnazione) ha fatto esclusivo riferimento alle argomentazioni sviluppate dal Consulente tecnico del Pubblico ministero, secondo il quale l'impatto avvenne «nettamente all'interno della corsia del motociclista cosicché l'autovettura dell'imputato, al momento dello stesso, era ampiamente "contromano", per di più durante l'effettuazione di una curva destrorsa priva di visuale libera» (pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata che cita le pagine 17 e 18 della relazione del Consulente tecnico del Pubblico ministero).

La Corte territoriale ha spiegato di aver condiviso tale valutazione perché le tracce di frenata attribuite alla motocicletta partivano all'interno della corsia impegnata da quel veicolo (a una distanza di 2,20 metri dal margine destro della carreggiata) e indicavano che la moto aveva deviato sulla propria destra per evitare l'ostacolo improvviso costituito dalla vettura.

Non si è confrontata, però, con le diverse conclusioni cui è giunto il perito nominato dal Tribunale, secondo il quale l'urto avvenne in corrispondenza con la linea di mezzeria e, al momento dell'impatto, la fiancata sinistra dell'auto condotta dall'imputato non si trovava nella corsia opposta alla propria direzione di marcia, bensì proprio sopra quella linea.

3. Fatta questa doverosa premessa, ci si deve chiedere se il vizio di motivazione evidenziato sia tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata.

Come noto, infatti, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione se essa trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773).

Si deve osservare, allora, che i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto la velocità mantenuta dall'imputato eccessiva in relazione alla situazione concreta.

A questo proposito, la sentenza impugnata osserva che, «avendo potuto tempestivamente avvistare la podista e la curva, l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo di regolare la velocità» (pag. 4 della sentenza impugnata).

Anche la sentenza di primo grado (cui la sentenza di appello fa rinvio per tutto quanto non diversamente valutato) sottolinea che Malavolta si avvide in anticipo della presenza del pedone sulla propria corsia e, pertanto, «la manovra di sorpasso non fu dettata da un'urgenza imprevista, imprevedibile o istintiva» (pag. 4 della motivazione).

A sostegno di tale affermazione la sentenza di primo grado riporta il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Rileva, inoltre, che la manovra di soprasso della podista fu eseguita «in prossimità di una curva pericolosa, anticipata dalla segnaletica stradale, in una strada stretta, costituita da un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione, suddivisa in due corsie di marcia».

La Corte territoriale sviluppa tali osservazioni sottolineando che l'imputato «aveva il tempo di rientrare» e avrebbe comunque potuto farlo se avesse ridotto la propria velocità in ragione della situazione di pericolo conseguente alla presenza di un pedone che si trovava sul lato destro della strada subito prima di una curva pericolosa.

Da quanto esposto emerge che il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto sussistente la violazione dell'art. 143 cod. strada soprattutto perché, prima di imboccare la curva pericolosa, l'odierno imputato avrebbe potuto rientrare.

In questa prospettiva, la circostanza che l'urto sia avvenuto sulla linea di mezzeria (come sostenuto dalla sentenza di primo grado e dal perito) o oltre la stessa (come sostenuto dalla sentenza impugnata e dal consulente del Pubblico ministero) non ha rilievo decisivo.

Sulla base di questa argomentazione, che non presenta alcun profilo di contraddittorietà o illogicità, la ritenuta violazione dell'art. 143 cod. strada non può essere censurata e resiste, pertanto, ai rilievi del ricorrente.

4. Alle considerazioni svolte si deve aggiungere che, come emerge chiaramente dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, i giudici di merito hanno ritenuto ravvisabile nel comportamento dell'imputato una violazione dell'art. 141 cod. strada, in base al quale, a prescindere dai limiti di velocità, il conducente deve regolare l'andatura in modo da evitare situazioni di pericolo tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni della strada, del traffico e di «ogni altra circostanza di qualsiasi natura» ma, soprattutto, deve sempre regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata e nelle curve.

Su questa violazione il ricorso non si sofferma in termini espliciti, ma ciò non dipende certo dal fatto che la norma non è citata nel capo di imputazione, nel quale, infatti, non compare neppure l'art. 142 cod. strada che il ricorrente contesta di aver violato con dettagliata e diffusa argomentazione.

4.1. Al fine di escludere la violazione dell'art. 142 cod. strada, la difesa ha allegato al ricorso una nota datata 9 maggio 2023 proveniente dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] nella quale si dà atto che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è classificato dall'art. 2 cod. strada di tipo F e, pertanto, «in assenza di ordinanza» è soggetto al limite massimo di velocità di 90 km/h.

Il documento ha data successiva alla pronuncia della sentenza (30 gennaio 2023) e non risulta che nessun documento analogo sia stato prodotto in giudizio.

Dello stesso, dunque, non si può tenere conto ai fini della decisione tanto più che, come precisato dalla sentenza di primo grado, secondo il perito nominato nel dibattimento, nel tratto di strada teatro del sinistro vigeva, all'epoca dei fatti, un limite di velocità pari a 50 km/h.5.

Alla luce delle motivazioni svolte, ancorché il terzo motivo di ricorso sia fondato, la sentenza impugnata merita conferma.

Ed invero, eliminando idealmente il richiamo alle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico ministero - che la sentenza impugnata ha valorizzato senza spiegare per quali ragioni dovessero essere preferite a quelle, in parte divergenti, del perito - la decisione assunta risulta adeguatamente e logicamente motivata, sia per quanto riguarda le regole cautelari applicabili sia per quanto riguarda l'identificazione del rischio che il rispetto di quelle regole mira a prevenire, sia per quanto riguarda l'identificazione della condotta alternativa doverosa.

Tale condotta, infatti, è stata individuata dai giudici di merito nella necessità di limitare la velocità in modo da poter rientrare entro la propria corsia di marcia immediatamente dopo il sorpasso del pedone, ciò che avrebbe consentito di immettersi nella curva mantenendo la macchina alla destra della striscia dì mezzeria.

Anche se il tema non costituisce oggetto di ricorso è opportuno ricordare che, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (fra le tante: Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, P.C. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273265; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco, Rv. 257902).

Questo principio è indubbiamente applicabile nel caso di specie, atteso che l'imputato ha avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione a tutti i profili di addebito ritenuti sussistenti (cfr.: Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588; Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274500; Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084).

6. Con riferimento al primo motivo di ricorso, basta osservare che i fatti per cui si procede risalgono al 29 giugno 2012 e si tratta di un omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale che, dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. (operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), ha un termine di prescrizione di diciassette anni e sei mesi (Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488).,

7. Al rigetto dei motivi consegue la condanna del ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relaziòne svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 7 luglio 2020. Con la sentenza confermata in appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen. aggravato dalla violazione dell'art. 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione, oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 29 giugno 2012 sulla strada provinciale n. 23, denominata Cuprense, in località Carmine, nel territorio del Comune di Ripatransone. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], percorrendo una curva volgente a destra entrò in collisione col motociclo Ducati targato BE29820 condotto da [OSCURATO:PERSONA] che procedeva nella opposta corsia di marcia. L'urto si verificò tra la fiancata sinistra della macchina e la fiancata sinistra della moto il cui conducente rovinò a terra riportando gravi lesioni che ne causarono il decesso. Non è controverso che, subito prima dell'urto, Malavolta si fosse spostato verso il centro della carreggiata per superare una podista che si trovava alla sua destra e procedeva lungo il bordo della strada. I giudici di merito sono stati concordi nel ritenere il concorso di colpa della vittima che affrontò la curva non mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata. 3. Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza articolandolo in tre motivi con i quali lamenta, sotto diversi profili tra loro connessi, violazione di legge e vizi di motivazione. 3.1. Col primo motivo, la difesa si duole che la Corte di appello non abbia argomentato sull'eccezione formulata nei motivi di gravame con la quale si sosteneva che all'imputato potrebbe essere ascritta al massimo una colpa generica non essendo ravvisabile nel suo comportamento la violazione di norme sulla sicurezza della circolazione stradale, sicché il reato si sarebbe estinto per prescrizione prima ancora della pronuncia della sentenza di appello. 3.2. Col secondo motivo, il difensore si duole che la Corte di appello abbia ritenuto integrate violazioni degli artt. 142 e 143 del codice della strada. Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 142, osserva che il tratto di strada nel quale si è verificato l'incidente è classificato dall'art. 2 cod. strada di tipo F; in assenza di diverse disposizioni presenta un limite di velocità di 90 km/h e il perito ha indicato in 57 km/h la velocità tenuta dall'auto condotta dall'imputato al momento dell'impatto. Una velocità che, peraltro, il Consulente del Pubblico ministero aveva ritenuto ancora inferiore, indicandola in 46 km/h. Quanto alla violazione dell'art. 143 cod. strada - ritenuta sussistente perché entrambi i veicoli viaggiavano al centro della carreggiata - la difesa rileva che, come i giudici di merito hanno riconosciuto, Malavolta si spostò sulla sinistra perché sul margine destro della corsia di marcia da lui percorsa c'era una persona. Si trattava, dunque, di un discostamento imposto dalla necessità di non urtare il pedone; necessità non riscontrabile per la moto condotta dalla vittima che procedeva, senza ragione, a più di due metri di distanza dal bordo destro della propria corsia di marcia. La difesa sottolinea che l'obbligo di tenere strettamente la destra non è perentorio e, come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, può essere derogato quando è fonte di potenziale pericolo e, in particolare, quando - come nel caso di specie - sul lato destro della strada vi siano pedoni. Sostiene che, per ritenere sussistente la violazione dell'art. 143 cod. strada, sarebbe stato necessario spiegare perché, mantenendo più strettamente la destra, Malavolta sarebbe stato certamente in condizione di evitare la podista, la cui presenza lo aveva indotto a spostarsi verso il centro della carreggiata 3.3. Col terzo motivo la difesa si duole che, al fine di sostenere che vi fu violazione dell'art. 143 cod. strada, la Corte di appello abbia fatto riferimento (pag. 4 della motivazione) alle conclusioni del Consulente tecnico del Pubblico ministero secondo il quale il punto d'urto non dovrebbe essere individuato a metà della carreggiata, bensì decisamente all'interno della corsia di pertinenza del motociclista, sicché, quando avvenne l'impatto, l'autovettura condotta dall'imputato era «ampiamente "contromano", per di più durante l'effettuazione di una curva destrorsa priva di visuale libera». Nel censurare questa parte della motivazione, il ricorrente rileva che la Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dal consulente tecnico del Pubblico ministero e ha disatteso le diverse conclusioni alle quali è giunto il perito nominato dal Giudice. Alle conclusioni del perito si era invece attenuto il Tribunale (pag. 3 e 4 della motivazione della sentenza di primo grado), secondo il quale al momento dell'impatto: l'auto condotta da Malavolta si trovava «con la fiancata sinistra al di sopra della striscia di mezzeria» e viaggiava a una velocità di 56-57 km/h; il motociclo condotto dalla vittima, marciava «in prossimità del centro della carreggiata» e arrivò all'impatto con l'auto condotta da Malavolta «al di sopra della striscia di mezzeria», muovendosi a una velocità quantificabile in 77 km/h.La difesa si duole che la Corte di appello abbia disatteso le indicazioni contenute nella perizia, fatte proprie dal Tribunale, e, per ritenere sussistente la violazione dell'art. 143 cod. strada, abbia privilegiato la tesi sostenuta dal Consulente del Pubblico ministero senza fornire di ciò adeguata motivazione. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso è in parte fondato, ma non per questo la sentenza impugnata deve essere annullata. Per ragioni di logica espositiva questo motivo deve essere esaminato per primo procedendo poi all'esame del secondo motivo e, infine, all'esame del primo. 2. Come noto, «il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti» (Sez. 4, n. 25127 del 26/04/2018, Olteanu, Rv. 273406; Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014, dep. 2015, L., Rv. 262469; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435). Quando, come nel caso oggetto del presente giudizio, una perizia sia stata disposta e il giudice di primo grado abbia fondato la propria decisione sulle conclusioni della stessa, il giudice di appello che ritenga di disattendere quelle conclusioni e di condividere le differenti valutazioni formulate da un consulente di parte è tenuto a spiegare le ragioni di questa scelta con motivazione accurata e approfondita, dando conto del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907; sull'argomento anche: Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016; B., Rv. 266787). Questi principi sono applicabili in ogni caso nel quale il giudice si avvalga del sapere scientifico e, nel caso di specie, sono stati disattesi. La sentenza di appello, infatti, nel ritenere integrata la violazione dell'art. 143 cod. strada (la cui sussistenza era stata contestata nell'atto di impugnazione) ha fatto esclusivo riferimento alle argomentazioni sviluppate dal Consulente tecnico del Pubblico ministero, secondo il quale l'impatto avvenne «nettamente all'interno della corsia del motociclista cosicché l'autovettura dell'imputato, al momento dello stesso, era ampiamente "contromano", per di più durante l'effettuazione di una curva destrorsa priva di visuale libera» (pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata che cita le pagine 17 e 18 della relazione del Consulente tecnico del Pubblico ministero). La Corte territoriale ha spiegato di aver condiviso tale valutazione perché le tracce di frenata attribuite alla motocicletta partivano all'interno della corsia impegnata da quel veicolo (a una distanza di 2,20 metri dal margine destro della carreggiata) e indicavano che la moto aveva deviato sulla propria destra per evitare l'ostacolo improvviso costituito dalla vettura. Non si è confrontata, però, con le diverse conclusioni cui è giunto il perito nominato dal Tribunale, secondo il quale l'urto avvenne in corrispondenza con la linea di mezzeria e, al momento dell'impatto, la fiancata sinistra dell'auto condotta dall'imputato non si trovava nella corsia opposta alla propria direzione di marcia, bensì proprio sopra quella linea. 3. Fatta questa doverosa premessa, ci si deve chiedere se il vizio di motivazione evidenziato sia tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata. Come noto, infatti, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione se essa trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773). Si deve osservare, allora, che i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto la velocità mantenuta dall'imputato eccessiva in relazione alla situazione concreta. A questo proposito, la sentenza impugnata osserva che, «avendo potuto tempestivamente avvistare la podista e la curva, l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo di regolare la velocità» (pag. 4 della sentenza impugnata). Anche la sentenza di primo grado (cui la sentenza di appello fa rinvio per tutto quanto non diversamente valutato) sottolinea che Malavolta si avvide in anticipo della presenza del pedone sulla propria corsia e, pertanto, «la manovra di sorpasso non fu dettata da un'urgenza imprevista, imprevedibile o istintiva» (pag. 4 della motivazione). A sostegno di tale affermazione la sentenza di primo grado riporta il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato. Rileva, inoltre, che la manovra di soprasso della podista fu eseguita «in prossimità di una curva pericolosa, anticipata dalla segnaletica stradale, in una strada stretta, costituita da un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione, suddivisa in due corsie di marcia». La Corte territoriale sviluppa tali osservazioni sottolineando che l'imputato «aveva il tempo di rientrare» e avrebbe comunque potuto farlo se avesse ridotto la propria velocità in ragione della situazione di pericolo conseguente alla presenza di un pedone che si trovava sul lato destro della strada subito prima di una curva pericolosa. Da quanto esposto emerge che il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto sussistente la violazione dell'art. 143 cod. strada soprattutto perché, prima di imboccare la curva pericolosa, l'odierno imputato avrebbe potuto rientrare. In questa prospettiva, la circostanza che l'urto sia avvenuto sulla linea di mezzeria (come sostenuto dalla sentenza di primo grado e dal perito) o oltre la stessa (come sostenuto dalla sentenza impugnata e dal consulente del Pubblico ministero) non ha rilievo decisivo. Sulla base di questa argomentazione, che non presenta alcun profilo di contraddittorietà o illogicità, la ritenuta violazione dell'art. 143 cod. strada non può essere censurata e resiste, pertanto, ai rilievi del ricorrente. 4. Alle considerazioni svolte si deve aggiungere che, come emerge chiaramente dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, i giudici di merito hanno ritenuto ravvisabile nel comportamento dell'imputato una violazione dell'art. 141 cod. strada, in base al quale, a prescindere dai limiti di velocità, il conducente deve regolare l'andatura in modo da evitare situazioni di pericolo tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni della strada, del traffico e di «ogni altra circostanza di qualsiasi natura» ma, soprattutto, deve sempre regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata e nelle curve. Su questa violazione il ricorso non si sofferma in termini espliciti, ma ciò non dipende certo dal fatto che la norma non è citata nel capo di imputazione, nel quale, infatti, non compare neppure l'art. 142 cod. strada che il ricorrente contesta di aver violato con dettagliata e diffusa argomentazione. 4.1. Al fine di escludere la violazione dell'art. 142 cod. strada, la difesa ha allegato al ricorso una nota datata 9 maggio 2023 proveniente dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] nella quale si dà atto che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è classificato dall'art. 2 cod. strada di tipo F e, pertanto, «in assenza di ordinanza» è soggetto al limite massimo di velocità di 90 km/h. Il documento ha data successiva alla pronuncia della sentenza (30 gennaio 2023) e non risulta che nessun documento analogo sia stato prodotto in giudizio. Dello stesso, dunque, non si può tenere conto ai fini della decisione tanto più che, come precisato dalla sentenza di primo grado, secondo il perito nominato nel dibattimento, nel tratto di strada teatro del sinistro vigeva, all'epoca dei fatti, un limite di velocità pari a 50 km/h.5. Alla luce delle motivazioni svolte, ancorché il terzo motivo di ricorso sia fondato, la sentenza impugnata merita conferma. Ed invero, eliminando idealmente il richiamo alle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico ministero - che la sentenza impugnata ha valorizzato senza spiegare per quali ragioni dovessero essere preferite a quelle, in parte divergenti, del perito - la decisione assunta risulta adeguatamente e logicamente motivata, sia per quanto riguarda le regole cautelari applicabili sia per quanto riguarda l'identificazione del rischio che il rispetto di quelle regole mira a prevenire, sia per quanto riguarda l'identificazione della condotta alternativa doverosa. Tale condotta, infatti, è stata individuata dai giudici di merito nella necessità di limitare la velocità in modo da poter rientrare entro la propria corsia di marcia immediatamente dopo il sorpasso del pedone, ciò che avrebbe consentito di immettersi nella curva mantenendo la macchina alla destra della striscia dì mezzeria. Anche se il tema non costituisce oggetto di ricorso è opportuno ricordare che, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (fra le tante: Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, P.C. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273265; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco, Rv. 257902). Questo principio è indubbiamente applicabile nel caso di specie, atteso che l'imputato ha avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione a tutti i profili di addebito ritenuti sussistenti (cfr.: Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588; Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274500; Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084). 6. Con riferimento al primo motivo di ricorso, basta osservare che i fatti per cui si procede risalgono al 29 giugno 2012 e si tratta di un omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale che, dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. (operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), ha un termine di prescrizione di diciassette anni e sei mesi (Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488)., 7. Al rigetto dei motivi consegue la condanna del ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 51601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris