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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15605/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle par-7-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto aggravato; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono della illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribde per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la misura eccessiva della pena che non determini l'illegalità della stessa e la mancata applicazione delle attenuanti generiche non incluse nella richiesta di applicazione di pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.1n1, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle par-7-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto aggravato; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono della illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribde per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la misura eccessiva della pena che non determini l'illegalità della stessa e la mancata applicazione delle attenuanti generiche non incluse nella richiesta di applicazione di pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.1n1, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris