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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 12374/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 19002-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 18/02/2021; Ric. 2021 n. 19002 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 2701/2018 la Corte di Appello di Perugia accoglieva parzialmente la domanda di equa riparazione propostada [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la protrazione ingiustificata della durata di un giudizio amministrativo.

2. A seguito di ricorso avanzato avverso detto decreto da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con ordinanza n. 30055/2019, accoglieva il primo motivo di ricorso (riguardante la questione poi attratta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 54 d.l. n. 112/2008) e dichiarava assorbito il secondo motivo, con il quale il decreto impugnato era stato censurato sul punto della liquidazione delle spese di giudizio.

3. Parte ricorrente riassumeva il giudizio,a seguito del quale la Corte di Appello di Perugia emetteva il decreto n. cron. 93/2021 (emesso su ricorso iscritto al R.G.N. 150/20020), con il quale condannava il M inistero dell' E conomia e delle F inanze al pagamento a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale della somma di euro 7.210,00 in favore del ricorrente , compensava per 1/3 le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condannava il detto M inistero alla rifusione in favore del ricorrente dei residui 2/3 di dette spese, liquidate per l'intero come segue: quanto al giudizio di primo grado in euro 8,00per spese e euro 2 . 415 ,00 per compensi professionali ; quanto al giudizio di legittimità in euro 27,00 per spese, euro 892,50 per compensi professionali;quanto al giudizio di rinvio in euro 27,00 per speseed euro

1. 198,5 0 per compensi professionali .

Ric. 2021 n. 19002 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -3-

4. Avverso tale decretoMaurizio Parisse ha proposto ricorso per Cassazione affidato adue motivi e illustrato da memoria.

5. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 336 c .p.c. , in quanto il decreto n. 2701/2018 della Corte umbra aveva condannato l'amministrazione al pagamento integrale delle relative spese di lite senza operare alcuna compensazione neanche parziale e tale parte della pronuncia di primo grado non è stata impugnata in sede di legittimità dall'amministrazione soccombente: di conseguenza, il decreto impugnato non avrebbe potuto compensare per 1/3 le spese del primo grado originario di giudizio. 2.-Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 1 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e la liquidazione compensi ex DMn. 55/2014 e DM n. 37/2018.

Per il ricorrente il decreto impugnato, per quanto attiene al giudizio di rinvio, avrebbe determinato erroneamente il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite, facendo riferimento alla differenza tra l'importo liquidato in primo grado e la somma accertata a seguito del calcolo integrale della durata processuale di riferimento, assumendo quindi a parametro lo scaglione di valore da euro 1.100,01a euro 5.200,00 d i cui alla tabella 12 del DM n. 55/2014.

Non è invece in contestazione, per espressa affermazione del ricorrente, sia l’operata compensazione per un terzo delle spese del grado di riassunzionesia la liquidazione delle spese operata dalla Corte distrettuale per il giudizio di legittimità. 3.-Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ric. 2021 n. 19002 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -4- 4.- Quanto al primo motivo , il decreto impugnato non avrebbe potuto compensare per 1/3 le spese del primo grado di giudizio, che erano state integralmente poste a carico dell’Amministrazione, la cui statuizione non era stata da questa impugnata.

Osta a siffatto esito quanto affermato da questa Corte , secondo la quale, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

In ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1°, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto d'impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli (come ancora è accaduto nel caso di specie) abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. n. 27606/2019; per l’applicazione ad un giudizio di equa riparazione: Cass. n. 2697/2023). 5.-Anche il secondo motivo è fondato.

Ric. 2021 n. 19002 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -5- Il decreto impugnato ha determinato il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite del giudizio di rinvio facendo riferimento alla differenza (pari a euro 1.877,00) tra l'importo liquidato in primo grado e la somma accertata a seguito del calcolo della intera durata del processo di riferimento,assumendo quindi a parametro lo scaglione della Tabella 12 allegata al DM 55/14 di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00.

Il precedente decreto impugnato (n. 2701 / 18 ) è stato però interamente cassato (quindi anche sul punto del diritto del ricorrente ad un'equa riparazione), per cui il valore della controversia, in sede di riassunzione exart. 392 c .p.c., essendo in discussione anche l’entità della liquidazione dell’indennizzo, risulta pari a euro 7.210,00, oltre agli interessi d a lla domanda , rientrando quindi nel differente scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00.

Come ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel caso in cui una parte impugni la decisione resa dal giudice solo in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del ‘disputatum’, integrato dal criterio del ‘ decisum ’ in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione” (n. 19014/2007). 6.-Sull’importo da rideterminare dovrà rimanere ferma –per esplicita dichiarazione del ricorrente (pag. 8 del ricorso) – in quanto non contestata, l’operata compensazione per un terzo delle spese del grado di riassunzione. 7.- In relazione ai motivi esposti, il ricorso deve essere accoltoin parte qua e il decreto impugnato deve essere cassato.

Ric. 2021 n. 19002 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -6-

8. -Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 384 c.p.c. e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, nei termini indicati in dispositivo, delle spese di lite maturate per l'originario giudizio di merito, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. 9.-In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del presente giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi come in dispositivo, sempre con distrazione in favore delprocurator e dichiarat o si antistatari o , tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglieil ricorso e, per l'effetto, cassa in parte qua il decreto impugnaton. cron. 93/2021 della Corte di Appello di Perugia ; decidendo nel merito ai sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali indicate in motivazione, che liquida nei termini che seguono: -euro 2.415,00 per compensi professionali, oltre a euro 8,00 per spese per il giudizio di merito; -euro 892,50, oltre a euro 27,00 per spese per il giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza n. 30055/19; -euro 2.415,00 per compensi professionali, oltre a euro 27,00 per spese, per il giudizio di rinvio, da compensare per un terzo; - euro 1.541,00 , oltre a euro 30,00 per esborsi, per il presente giudiziodi legittimità.

Ric. 2021 n. 19002 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -7- Il tutto, oltre spese generali forfettarie nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 19002-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 18/02/2021; Ric. 2021 n. 19002 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 2701/2018 la Corte di Appello di Perugia accoglieva parzialmente la domanda di equa riparazione propostada [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la protrazione ingiustificata della durata di un giudizio amministrativo. 2. A seguito di ricorso avanzato avverso detto decreto da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con ordinanza n. 30055/2019, accoglieva il primo motivo di ricorso (riguardante la questione poi attratta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 54 d.l. n. 112/2008) e dichiarava assorbito il secondo motivo, con il quale il decreto impugnato era stato censurato sul punto della liquidazione delle spese di giudizio. 3. Parte ricorrente riassumeva il giudizio,a seguito del quale la Corte di Appello di Perugia emetteva il decreto n. cron. 93/2021 (emesso su ricorso iscritto al R.G.N. 150/20020), con il quale condannava il M inistero dell' E conomia e delle F inanze al pagamento a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale della somma di euro 7.210,00 in favore del ricorrente , compensava per 1/3 le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condannava il detto M inistero alla rifusione in favore del ricorrente dei residui 2/3 di dette spese, liquidate per l'intero come segue: quanto al giudizio di primo grado in euro 8,00per spese e euro 2 . 415 ,00 per compensi professionali ; quanto al giudizio di legittimità in euro 27,00 per spese, euro 892,50 per compensi professionali;quanto al giudizio di rinvio in euro 27,00 per speseed euro 1. 198,5 0 per compensi professionali . Ric. 2021 n. 19002 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -3- 4. Avverso tale decretoMaurizio Parisse ha proposto ricorso per Cassazione affidato adue motivi e illustrato da memoria. 5. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 336 c .p.c. , in quanto il decreto n. 2701/2018 della Corte umbra aveva condannato l'amministrazione al pagamento integrale delle relative spese di lite senza operare alcuna compensazione neanche parziale e tale parte della pronuncia di primo grado non è stata impugnata in sede di legittimità dall'amministrazione soccombente: di conseguenza, il decreto impugnato non avrebbe potuto compensare per 1/3 le spese del primo grado originario di giudizio. 2.-Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 1 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e la liquidazione compensi ex DMn. 55/2014 e DM n. 37/2018. Per il ricorrente il decreto impugnato, per quanto attiene al giudizio di rinvio, avrebbe determinato erroneamente il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite, facendo riferimento alla differenza tra l'importo liquidato in primo grado e la somma accertata a seguito del calcolo integrale della durata processuale di riferimento, assumendo quindi a parametro lo scaglione di valore da euro 1.100,01a euro 5.200,00 d i cui alla tabella 12 del DM n. 55/2014. Non è invece in contestazione, per espressa affermazione del ricorrente, sia l’operata compensazione per un terzo delle spese del grado di riassunzionesia la liquidazione delle spese operata dalla Corte distrettuale per il giudizio di legittimità. 3.-Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ric. 2021 n. 19002 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -4- 4.- Quanto al primo motivo , il decreto impugnato non avrebbe potuto compensare per 1/3 le spese del primo grado di giudizio, che erano state integralmente poste a carico dell’Amministrazione, la cui statuizione non era stata da questa impugnata. Osta a siffatto esito quanto affermato da questa Corte , secondo la quale, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. In ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1°, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto d'impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli (come ancora è accaduto nel caso di specie) abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. n. 27606/2019; per l’applicazione ad un giudizio di equa riparazione: Cass. n. 2697/2023). 5.-Anche il secondo motivo è fondato. Ric. 2021 n. 19002 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -5- Il decreto impugnato ha determinato il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite del giudizio di rinvio facendo riferimento alla differenza (pari a euro 1.877,00) tra l'importo liquidato in primo grado e la somma accertata a seguito del calcolo della intera durata del processo di riferimento,assumendo quindi a parametro lo scaglione della Tabella 12 allegata al DM 55/14 di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00. Il precedente decreto impugnato (n. 2701 / 18 ) è stato però interamente cassato (quindi anche sul punto del diritto del ricorrente ad un'equa riparazione), per cui il valore della controversia, in sede di riassunzione exart. 392 c .p.c., essendo in discussione anche l’entità della liquidazione dell’indennizzo, risulta pari a euro 7.210,00, oltre agli interessi d a lla domanda , rientrando quindi nel differente scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00. Come ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel caso in cui una parte impugni la decisione resa dal giudice solo in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del ‘disputatum’, integrato dal criterio del ‘ decisum ’ in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione” (n. 19014/2007). 6.-Sull’importo da rideterminare dovrà rimanere ferma –per esplicita dichiarazione del ricorrente (pag. 8 del ricorso) – in quanto non contestata, l’operata compensazione per un terzo delle spese del grado di riassunzione. 7.- In relazione ai motivi esposti, il ricorso deve essere accoltoin parte qua e il decreto impugnato deve essere cassato. Ric. 2021 n. 19002 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -6- 8. -Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 384 c.p.c. e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, nei termini indicati in dispositivo, delle spese di lite maturate per l'originario giudizio di merito, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. 9.-In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del presente giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi come in dispositivo, sempre con distrazione in favore delprocurator e dichiarat o si antistatari o , tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglieil ricorso e, per l'effetto, cassa in parte qua il decreto impugnaton. cron. 93/2021 della Corte di Appello di Perugia ; decidendo nel merito ai sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali indicate in motivazione, che liquida nei termini che seguono: -euro 2.415,00 per compensi professionali, oltre a euro 8,00 per spese per il giudizio di merito; -euro 892,50, oltre a euro 27,00 per spese per il giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza n. 30055/19; -euro 2.415,00 per compensi professionali, oltre a euro 27,00 per spese, per il giudizio di rinvio, da compensare per un terzo; - euro 1.541,00 , oltre a euro 30,00 per esborsi, per il presente giudiziodi legittimità. Ric. 2021 n. 19002 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -7- Il tutto, oltre spese generali forfettarie nell
Decreto Cassazione n. 12374/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris