CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 354/22 in data 14/10/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/10/2022, il Tribunale di Milano rigettava l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 15/09/2022 che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo della somma di euro 53.100 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., come da ultimo ritenuto. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto di cui viene omessa qualsivoglia motivazione ed all'accertamento della provenienza delittuosa del denaro rinvenuto nella disponibilità del Savoca per aver il Tribunale ritenuto irrilevante la documentazione prodotta ed attestante la provenienza lecita della somma sequestrata, frutto della pluriennale attività lavorativa e dimostrante la buona situazione economica dell'appellante. Secondo motivo: si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha fornito alcuna indicazione concreta in merito al pericolo che la disponibilità della somma sequestrata al Savoca possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato - di cui non è stata fornita alcuna indicazione concreta - o, ancora, agevolare la commissione di altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr. Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 580;7 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura della violazione di legge, la difesa finisce per criticare la motivazione dell'ordinanza del Tribunale lamentando, nella sostanza, la carenza dell'apparato motivazionale in punto dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati le condotte del delitto contestato. 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. 3.1. A tal fine, alcune premesse metodologiche e di principio s'impongono. 3.1.1. Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322- bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, BOSi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Nel caso di specie, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: del resto, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Va ricordato al riguardo che, la manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art 192, ma anche dall'art. 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Invece, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge; l'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111, comma 6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto. 3.1.2. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (cfr., Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). 4. Il principio di riferimento in tema di responsabilità ex art. 648 cod. pen. nei casi di possesso di rilevanti somme di denaro è dettato dal recente intervento di questa Suprema Corte secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (cfr., Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; nello stesso senso, Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308). E tale orientamento, va ulteriormente riaffermato in quanto applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). Né dette conclusioni possono ritenersi in contrasto con la pronuncia di questa Suprema Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629), sempre con valutazione allo stato degli atti, essendo la sussistenza del reato compatibile anche con il dolo eventuale (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185). L'orientamento, infatti, ha sottolineato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza escludere l'individuazione del fumus commissi delicti ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze della provenienza illecita del denaro che suffraghino la prova logica, nei limiti della valutazione dell'incidente cautelare. 5. Ne consegue che la responsabilità per ricettazione può essere certamente connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di accertati contatti con altri esponenti criminali, di coinvolgimento dell'agente in fatti di reato, di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto. 5.1. E, nel caso in esame, tutti tali elementi particolari di contorno, significativi della certa provenienza da delitto del contante rinvenuto e sequestrato, appaiono certamente evidenziati dai giudici di merito che difatti hanno sottolineato: la rilevanza della somma rinvenuta superiore al limite previsto per pagamenti in contanti in termini di progressione geometrica; le modalità di confezionamento (la diversità dei pacchi costituiti da banconote avvolte nel cellophane con appunto manuale a "certificare" il valore complessivo di ciascun fagotto e la mazzetta pure ordinatamente composta in modo da impedire dispersioni) ma anche la custodia del denaro (parte nella tasca del giubbotto, parte nello zaino, ma comunque almeno in parte visibili): si tratta di elementi che in autonomia e ancor di più unitariamente apprezzati non rinviano ad un centro unitario di provenienza della somma ma delineano una sorta di attività "di raccolta" in corso di svolgimento; la assoluta inattendibilità della versione dei fatti resa nella immediatezza da Savoca, noto agli operanti di polizia perché solito d accompagnarsi con soggetti pregiudicati per spaccio di sostanze stupefacenti (v. ann. in data 14/09/2021). L'uomo, nella circostanza, riferiva che trattavasi dei risparmi alla sua attività di lavoro e da lui destinati all'acquisto di una vettura Polo. Appare evidente che già da sole le modalità non uniformi di confezionamento e custodia sono incoerenti con tale ricostruzione, che a dir poco stride con il tenere una mazzetta da 24.000 euro che sbuca dalla tasca del giubbotto (senza riporla, ad esempio, nello stesso zainetto che pure denaro custodiva), tanto più che l'acquisto del veicolo doveva avvenire in esito ad una giornata lavorativa che invece era appena iniziata; l'incertezza da parte di Savoca sull'ammontare della somma (indicata grossolanamente come pari a 50.000 euro circa) appare essa stessa incompatibile con la riferita meticolosa attività di risparmio, protratta negli anni in vista dell'acquisto di una utilitaria (il cui prezzo si fa fatica a credere richiedesse l'impiego della intera somma)". A fronte di tali oggettivi elementi, si è evidenziato come le allegazioni difensive siano del tutto inidonee dal fornire una spiegazione attendibile dell'origine del possesso della somma, atteso che il reddito lavorativo del ricorrente "è discontinuo e di gran lunga inferiore a quanto dallo stesso riferito nell'immediatezza, ciò che rende oltremodo improbabile che la somma rinvenuta - in contanti e suddivisa in mazzette, ripartita incomprensibilmente (rispetto alla prospettazione di risparmi da impiegare in un acquisto così a lungo atteso) - avesse origine nel parsimonioso risparmio di quanto guadagnato dal lavoro [...] Inoltre non può non rivelarsi la plurima rimodulazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'imminente impiego della somma: la vettura, precisamente indicata anche nel marchio e modello nell'immediatezza, diventava un camper nell'istanza di revoca ... e si evolveva, nelle dichiarazioni rese da Savoca all'udienza camerale, in un camper di maggiore valore (60/70 mila euro), di cui si auspicava l'acquisto ad un prezzo ridotto proprio con il pagamento in contante ...". 5.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come le valutazioni poste nel provvedimento impugnato, lungi dall'essere fondate su mere petizioni di principio prive di qualsiasi conforto probatorio, sono state, invece, correttamente basate su una oggettiva analisi della complessiva situazione di fatto che appare priva sia di violazione di legge che di difetto di motivazione apparendo la giustificazione fornita dall'ordinanza impugnata priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 5.3. Accertata, nei limiti di quanto imposto dalla fase, l'origine illecita del denaro sulla base delle modalità di conservazione del denaro e delle infondate giustificazioni rese, correttamente il Tribunale richiamava il principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Difatti, provata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, incombe sul soggetto trovato in possesso di denaro di origine illecita fornire giustificazione dello stesso. E nel caso in esame essendo mancata qualsiasi indicazione circa la provenienza delle somme e la loro liceità, correttamente si affermava la consapevolezza della loro illecita origine. Quanto alle altre doglianze contenute nel primo motivo va ricordato come questa Suprema Corte abbia più volte affermato che integra la condotta del delitto di ricettazione l'attività di intromissione nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, posta in essere accettando il rischio dell'origine illecita del bene, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), anche in considerazione del fatto che la ricettazione può avere come presupposto un reato contravvenzionale (d.lgs. n. 195/2021). Ne consegue affermare che la condotta di ricezione prima e di detenzione poi, di ingenti somme di denaro contante non accompagnata da alcuna plausibile giustificazione da parte del possessore, integra l'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. perché finalizzata alla realizzazione di profitto proprio o altrui. 6. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. Il Tribunale ha chiarito come l'imposto vincolo reale risulta "necessario ad impedire che la libera disponibilità del denaro in questione, stabilizzando in capo al Savoca il possesso della somma di provenienza delittuosa, protragga le conseguenze del reato, ovvero favorisca la commissione di ulteriori illeciti attraverso la agevole dispersione (occultamente, reimpiego) del denaro": trattasi di motivazione ampiamente congrua a giustificare il presupposto del periculum, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di gravame. 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib