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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 26392/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen. è inammissibile perché manifestamente infondato.

Contrariamente all'assunto difensivo la corte territoriale con motivazione congrua ha escluso il riconoscimento dei menzionati benefici rilevato che il prevenuto ha già riportato condanna e che, tenuto conto dei profili di personalità e delle modalità dell'azione, non era formulabile un giudizio prognostico di astensione dalla commissione di altri reati (cfr. pag. 7).

Motivazione che non può dirsi apparente e/o meramente adesiva di quella di primo grado.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto difensivo la corte territoriale con motivazione congrua ha escluso il riconoscimento dei menzionati benefici rilevato che il prevenuto ha già riportato condanna e che, tenuto conto dei profili di personalità e delle modalità dell'azione, non era formulabile un giudizio prognostico di astensione dalla commissione di altri reati (cfr. pag. 7). Motivazione che non può dirsi apparente e/o meramente adesiva di quella di primo grado. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26392/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris