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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 07036/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LDFFG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ---7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, interposto avverso sentenza applicativa della pena ex art. 444 cpp, propone censure non consentite atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate tra le quali solo apparentemente può annoverarsi quella prospettata nel caso che pone il tema della qualificazione del fatto, nei termini di cui all'art.73 comma 5 piuttosto che in quelli di cui all'art 73 comma 4 TUS privilegiati dal patto, senza neppure ancorare la relativa rivendicazione a possibili emergenze, immediatamente cristallizzate dall'imputazione, confermative del relativo assunto ma per forza di cose rimandando a verifiche e approfondimenti in fatto, essenzialmente legate alle modalità della condotta contestata, all'evidenza incompatibili con il rimedio attivato nella data situazione processuale che occupa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LDFFG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ---7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, interposto avverso sentenza applicativa della pena ex art. 444 cpp, propone censure non consentite atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate tra le quali solo apparentemente può annoverarsi quella prospettata nel caso che pone il tema della qualificazione del fatto, nei termini di cui all'art.73 comma 5 piuttosto che in quelli di cui all'art 73 comma 4 TUS privilegiati dal patto, senza neppure ancorare la relativa rivendicazione a possibili emergenze, immediatamente cristallizzate dall'imputazione, confermative del relativo assunto ma per forza di cose rimandando a verifiche e approfondimenti in fatto, essenzialmente legate alle modalità della condotta contestata, all'evidenza incompatibili con il rimedio attivato nella data situazione processuale che occupa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07036/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris