Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:742
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]461/03
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Art. 234 CE — Obbligo di rinvio pregiudiziale — Invalidità di una disposizione comunitaria — Zucchero — Dazio addizionale all’importazione — Regolamento (CE) n. 1423/95 — Art. 4»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 30 giugno 2005
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 dicembre 2005
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Esame di validità — Constatazione di invalidità di disposizioni comunitarie comparabili a quelle
che sono già state dichiarate invalide dalla Corte — Incompetenza dei giudici nazionali — Obbligo di rinvio
(Artt. 230 CE, 234, terzo comma, CE e 241 CE)
2.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Scambi con i paesi terzi — Dazi addizionali all’importazione
— Determinazione sulla base del prezzo all’importazione caf — Obbligo per l’importatore di presentare una domanda — Determinazione
sulla base del prezzo rappresentativo — Invalidità
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] nº 1423/95, art. 1, n. 2, e art. 4, nn. 1 e 2)
1. L’art. 234, terzo comma, CE fa obbligo al giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale
di diritto interno di adire la Corte di giustizia con una questione relativa alla validità di disposizioni di un regolamento
anche nel caso in cui la Corte abbia già dichiarato invalide corrispondenti disposizioni di un analogo regolamento. Infatti,
i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare essi stessi l’invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie.
Benché temperamenti al principio secondo il quale i giudici nazionali non sono competenti a constatare essi stessi l’invalidità
degli atti comunitari possano imporsi a talune condizioni nell’ipotesi di procedimento sommario, l’interpretazione accolta
nella sentenza Cilfit e a., relativa a questioni di interpretazione, non può essere estesa a questioni relative alla validità
di atti comunitari.
Tale soluzione è imposta, in primo luogo, dall’esigenza di uniformità nell’applicazione del diritto comunitario. Questa esigenza
è particolarmente imperiosa quando sia in causa la validità di un atto comunitario. L’esistenza di divergenze tra i giudici
degli Stati membri sulla validità degli atti comunitari potrebbe compromettere la stessa unità dell’ordinamento giuridico
comunitario ed attentare alla fondamentale esigenza della certezza del diritto.
Essa è imposta, in secondo luogo, dalla necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato.
Infatti, il rinvio pregiudiziale dell’accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso di annullamento, uno strumento
del controllo della legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie. Mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato,
e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad
assicurare il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario.
(v. punti 17-19, 21-22, 25, dispositivo 1)
2. L’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1423/95, che stabilisce le modalità di applicazione per l’importazione dei prodotti
del settore dello zucchero diversi dai melassi, è invalido nella misura in cui dispone che il dazio addizionale ivi previsto
è in linea di principio fissato sulla base del prezzo rappresentativo previsto dall’art. 1, n. 2, di detto regolamento e che
tale dazio è fissato sulla base del prezzo all’importazione cif della spedizione di cui trattasi solo se l’importatore ne
fa domanda.
(v. punto 32, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 dicembre 2005 (
*
)
«Art. 234 CE – Obbligo di rinvio pregiudiziale – Invalidità di una disposizione comunitaria – Zucchero – Dazio addizionale all’importazione – Regolamento (CE) n. 1423/95 – Art. 4»
Nel procedimento C-461/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep
voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 24 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2003, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione,
sig.ra N. Colneric (relatore), sigg. S. von Bahr e J.N. [OSCURATO:PERSONA], sig.ra R. Silva de Lapuerta, sigg. K. Lenaerts, G.
Arestis, A. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni scritte presentate:
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. T. van Rijn e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 234 CE, nonché sulla validità dell’art. 4, nn. 1
e 2, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 giugno 1995, n. 1423, che stabilisce le modalità di applicazione per l’importazione
dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (GU L 141, pag. 16).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]») e il [OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (in prosieguo: il «Ministero dell’Agricoltura»), in
merito all’importazione di zucchero di canna.
Quadro giuridico
3 A tenore dell’art. 234 CE:
«La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull’interpretazione del presente trattato,
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE,
c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere sollevata dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora
reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi
sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla
Corte di giustizia».
4 L’Accordo sull’agricoltura, contenuto nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio
(in prosieguo: la «OMC»), approvato per la Comunità mediante l’art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione del Consiglio
22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli
accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), dispone, all’art. 5, nn. 1, lett. b),
e 5, quanto segue:
«1. In deroga alle disposizioni dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi membro può avvalersi delle
disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo (...) se:
a) (...)
b) il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono penetrare nel territorio doganale del membro [dell’OMC]
che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo all’importazione cif della spedizione interessata espresso
in moneta nazionale, è inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 (...)
per il prodotto in questione.
(...)
5. Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera b), viene istituito secondo il seguente schema:
(...)».
5 L’art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290,
relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell’agricoltura per l’attuazione degli accordi
conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU L 349, pag. 105; in prosieguo: il «regolamento
di base»), prevede che «i prezzi all’importazioni ponderati da prendere in considerazione per l’imposizione di un dazio addizionale
sono determinati in base ai prezzi all’importazione cif della spedizione considerata» e che «i prezzi all’importazione cif
sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario
d’importazione».
6 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha adottato il regolamento n. 1423/95 per stabilire le modalità di applicazione del
regolamento di base. Secondo l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1423/95:
«1. In mancanza della domanda di cui al paragrafo 2 o quando il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata di cui
al paragrafo 2 è inferiore al prezzo rappresentativo fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], il prezzo cif all’importazione da prendere
in considerazione per il calcolo del dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 3.
2. L’importatore può chiedere, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’importazione, all’autorità competente dello
Stato membro d’importazione, per il calcolo del dazio addizionale, che venga applicato – a seconda dei casi – il prezzo cif
all’importazione per la spedizione in causa di zucchero bianco o di zucchero greggio convertito in qualità tipo come definita
all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 e all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, o il prezzo equivalente per
il prodotto del codice NC 1702 90 99, qualora detto prezzo cif sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile in virtù
dell’articolo 1, paragrafo 2 o 3.
Il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata è convertito in prezzo dello zucchero di qualità tipo, mediante
adeguamento secondo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68.
In tal caso, l’applicazione del prezzo cif all’importazione per la spedizione considerata sulla quale è calcolato il dazio
addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell’interessato, perlomeno
delle prove seguenti:
– il contratto di acquisto o prova equivalente,
– il contratto di assicurazione,
– la fattura,
– il contratto di trasporto (se del caso),
– il certificato di origine,
– in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico,
che vanno fornite nei trenta giorni successivi all’accettazione della dichiarazione d’importazione.
Lo Stato membro interessato può esigere qualsiasi altra informazione e documento di sostegno della domanda.
Una volta presentata la domanda, si applica il dazio addizionale fissato dalla [OSCURATO:PERSONA].
Tuttavia, la differenza tra il dazio addizionale fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] e il dazio addizionale stabilito in base al prezzo
cif all’importazione della spedizione in causa dà comunque luogo, su richiesta dell’interessato, al deposito di una cauzione
conformemente all’articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della [OSCURATO:PERSONA].
Tale cauzione viene svincolata subito dopo l’accettazione della domanda da parte dell’autorità competente dello Stato membro
d’importazione, sulla base delle prove fornite dall’interessato.
L’autorità competente dello Stato membro respinge la domanda qualora ritenga inadeguate le prove fornite.
Se la domanda non viene accettata dall’autorità competente, la cauzione è incamerata».
Le controversia di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali
7 Il 6 maggio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] faceva una dichiarazione d’importazione per 20 000 kg di zucchero di canna grezzo proveniente
dal Brasile al prezzo cif di NLG 31 916. L’importo del dazio doganale all’importazione dovuto, quale accertato il 13 maggio
1998 dai servizi doganali con la menzione «verifica conclusa senza rettifica», era di NLG 20 983,70. Il 4 agosto 1998, l’ispettore
del servizio delle imposte e delle dogane del distretto di Roosendaal, agendo in nome del ministero dell’Agricoltura, ha fatto
pervenire alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso d’imposta con il quale lo invitata a pagare l’importo di NLG 4 968,30 a titolo di «prelievo
agricolo». Tale prelievo era stato calcolato come segue: 20 000 kg moltiplicato per NLG 24,841182 (ECU 11,11), a titolo di
dazio doganale addizionale, e diviso per 100 kg. Dopo aver presentato infruttuosamente un reclamo avverso tale avviso d’imposta,
la [OSCURATO:PERSONA] adiva il giudice a quo con un ricorso.
8 Questi rileva in primo luogo che l’art. 15 del regolamento di base, che istituisce i regimi dei dazi addizionali nel settore
dello zucchero, è identico all’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777 relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), come modificato con regolamento n. 3290/94, e che tali due
disposizioni erano state, nella loro versione attuale, adottate lo stesso giorno.
9 Nel detto settore del pollame e delle uova, con sentenza 13 dicembre 2001, causa C‑317/99, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9863),
la Corte ha dichiarato invalido l’art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1995, n. 1484, che stabilisce
le modalità di applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali
all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145,
pag. 47), nella parte in cui dispone che il dazio addizionale ivi previsto è in principio fissato sulla base del prezzo rappresentativo
previsto dall’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1484/95 e che tale dazio è stabilito solo sulla base del prezzo d’importazione
cif della spedizione di cui trattasi solo se l’importatore ne fa domanda. Secondo tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto
i limiti del suo potere di valutazione.
10 Il giudice a quo ritiene che l’art. 3, nn. 1 e 3, del detto regolamento, dichiarato invalido dalla Corte, è, sui punti presi
in considerazione dalla Corte, identico alle disposizioni di cui all’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1423/95. In entrambi
i casi, si tratterebbe di un regolamento di base che dispone, conformemente all’art. 5 dell’Accordo sull’agricoltura, figurante
nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’OMC, che il dazio addizionale all’importazione è calcolato sulla base del
prezzo cif, mentre, in un regolamento di applicazione della [OSCURATO:PERSONA], il calcolo di tale dazio addizionale sulla base del
prezzo rappresentativo è assunto come regola generale.
11 L’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1423/95, sarebbe pertanto incompatibile con l’art. 15 del regolamento di base.
12 Orbene, richiamando la sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto‑Frost ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4199), il giudice a quo rileva che spetta
alla Corte, e soltanto ad essa, pronunciarsi sulla validità di un atto delle istituzioni della Comunità.
13 Ritiene tuttavia che la questione se potrebbe essere altrimenti in una controversia nazionale, quale quella di cui alla causa
a qua, dove si pone una questione circa la validità di disposizioni che corrispondono ad altre disposizioni di diritto comunitario
che la Corte ha già dichiarate invalide con decisione emessa su una questione pregiudiziale quale la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], necessiti dell’interpretazione dell’art. 234, terzo comma, CE.
14 Ciò considerato, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un organo giurisdizionale, come inteso all’art. 234, terzo comma, CE, sia a norma di tale disposizione tenuto a rivolgersi
alla Corte di giustizia con una questione pregiudiziale come quella che segue, relativa alla validità delle disposizioni di
un regolamento, anche laddove l’invalidità di disposizioni corrispondenti di un altro regolamento simile sia stata dichiarata
dalla Corte di giustizia, ovvero se le disposizioni sopra menzionate possano essere disapplicate, tenuto conto delle particolari
analogie con le disposizioni dichiarate invalide.
2) Se l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (…) n. 1423, (…) sia invalido nella parte in cui stabilisce che il dazio addizionale
in esso menzionato, in via di principio, viene determinato sulla base del prezzo rappresentativo di cui all’art. 1, n. 2,
del regolamento (…) n. 1423/95, e che tale dazio è determinato sulla base del prezzo d’importazione cif della spedizione considerata
solo nel caso in cui l’importatore ne faccia domanda».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la prima questione, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l’art. 234, terzo comma, CE fa obbligo ad un giudice
nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di adire la Corte con
una questione relativa alla validità delle disposizioni di un regolamento, anche nel caso in cui la Corte già abbia dichiarato
invalide disposizioni corrispondenti di un altro regolamento analogo.
16 Trattandosi di questioni di interpretazione, dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3415, punto 21),
risulta che un giudice le cui decisioni non sono impugnabili secondo l’ordinamento interno è tenuto, qualora una questione
di diritto comunitario si ponga dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia costatato che
la questione sollevata non è pertinente o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto d’interpretazione
da parte della Corte ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar
adito a ragionevoli dubbi (v. pure sentenza 15 settembre 2005, causa C‑495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151, punto 33).
17 Per contro, dal punto 20 della citata sentenza Foto-Frost risulta che i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare
essi stessi l’invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie.
18 Temperamenti al principio secondo il quale i giudici nazionali non sono competenti a constatare essi stessi l’invalidità degli
atti comunitari possono imporsi a talune condizioni nell’ipotesi di procedimento sommario (v. citata sentenza Foto-Frost,
punto 19; v. in proposito, altresì, sentenze 24 maggio 1977, causa 107/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 957, punto 6; 27
ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3723, punto 8; 21 febbraio 1991, cause riunite C‑143/88
e C‑92/89, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑415, punti 21 e 33, e 9 novembre 1995, causa
C‑465/93, [OSCURATO:PERSONA] e a. (I), [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3761, punti 30, 33 e 51).
19 Per contro, l’interpretazione accolta nella citata sentenza Cilfit e a., relativa a questioni d’interpretazione, non può essere
estesa a questioni relative alla validità di atti comunitari.
20 In limine, va rilevato che, anche in casi a prima vista analoghi, non è da escludersi che un esame approfondito riveli che
una disposizione la cui validità è in discussione non può essere assimilata a una disposizione già dichiarata invalida, in
particolare, in ragione di una differenza del contesto giuridico o, se del caso, di merito.
21 Le competenze riconosciute alla Corte dall’art. 234 CE hanno essenzialmente lo scopo di garantire l’applicazione uniforme
del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è particolarmente imperiosa quando sia
in causa la validità di un atto comunitario. L’esistenza di divergenze tra i giudici degli Stati membri sulla validità degli
atti comunitari potrebbe compromettere la stessa unità dell’ordinamento giuridico comunitario ed attentare alla fondamentale
esigenza della certezza del diritto (sentenza Foto‑Frost, già cit. punto 15).
22 La possibilità che un giudice nazionale statuisca sull’invalidità di un atto comunitario non sarebbe neanche conciliabile
con la necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato CE. In proposito è importante tener
presente che il rinvio a titolo pregiudiziale per l’accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso di annullamento,
uno strumento del controllo della legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie. Mediante gli artt. 230 CE e 241 CE,
da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato istituisce un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti
inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v. sentenze 23 aprile
1986, causa 294/83, «[OSCURATO:PERSONA]»/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1339, punto 23; Foto-Frost, già cit., punto 16, e 25 luglio 2002, causa
C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 40).
23 La riduzione della durata del procedimento non può essere invocata al fine di giustificare una lesione alla competenza esclusiva
del giudice comunitario a statuire sulla validità del diritto comunitario.
24 Va del resto sottolineato che è il giudice comunitario l’organo più indicato a pronunciarsi sulla validità degli atti comunitari.
Infatti, le istituzioni comunitarie che hanno emanato gli atti contestati hanno il diritto, a norma dell’art. 23 dello Statuto
della Corte di giustizia, di intervenire dinanzi alla Corte per difendere la validità di tali atti. Inoltre la Corte può richiedere
alle istituzioni comunitarie che non sono parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo
(v. citata sentenza Foto‑Frost, punto 18).
25 Dall’insieme di tutto quanto sopra considerato risulta che la prima questione va risolta dichiarando che l’art. 234, terzo
comma, CE fa obbligo al giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto
interno di adire la Corte con una questione relativa alla validità delle disposizioni di un regolamento anche nel caso in
cui la Corte abbia già dichiarato invalide corrispondenti disposizioni di un analogo regolamento.
Sulla seconda questione
26 Con la seconda questione, il giudice a quo vuole sapere se l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1423/95 sia invalido, nella
misura in cui prevede che il dazio addizionale ivi previsto debba in linea di principio essere fissato sulla base del prezzo
rappresentativo ai sensi dell’art. 1, n. 2, di questo stesso regolamento e dispone inoltre che tale dazio debba essere calcolato
sulla base del prezzo cif all’importazione della spedizione considerata solo quando l’importatore ne presenta domanda.
27 Dalla formulazione dell’art. 15, n. 3, primo capoverso, del regolamento di base risulta chiaramente che soltanto il prezzo
all’importazione cif della spedizione di cui trattasi può essere preso in considerazione per l’accertamento di un dazio addizionale.
28 L’applicazione di tale regola non è soggetta ad alcuna condizione e non conosce eccezioni.
29 L’art. 15, n. 3, secondo comma, del regolamento di base prevede inequivocabilmente che il prezzo rappresentativo per il prodotto
di cui trattasi viene preso in considerazione solo ai fini della verifica dell’esattezza del prezzo all’importazione cif.
30 Per contro, l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1423/95 subordina la possibilità di prendere in considerazione il prezzo
cif all’importazione ai fini della determinazione del dazio addizionale alla condizione che l’importatore presenti una domanda
formale in tal senso, accompagnata da determinati documenti giustificativi, ed impone, in tutti gli altri casi, che venga
preso a riferimento il prezzo rappresentativo, il quale assurge così a regola generale.
31 Nella misura in cui l’art. 15, n. 3, del regolamento di base non prevede alcuna eccezione alla regola dell’accertamento del
dazio addizionale sulla base del prezzo all’importazione cif, l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1423/95 è in contrasto
con tale disposizione.
32 La seconda questione va pertanto risolta dichiarando che l’art. 4, nn. 1 e 2 del regolamento n. 1423/95 è invalido nella misura
in cui dispone che il dazio addizionale ivi previsto è in linea di principio fissato sulla base del prezzo rappresentativo
previsto dall’art. 1, n. 2, di detto regolamento e che tale dazio è fissato sulla base del prezzo all’importazione cif della
spedizione di cui trattasi solo se l’importatore ne fa domanda.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
L’art. 234, terzo comma, CE fa obbligo al giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale
di diritto interno di adire la Corte di giustizia con una questione relativa alla validità di disposizioni di un regolamento
anche nel caso in cui la Corte abbia già dichiarato invalide corrispondenti disposizioni di un analogo regolamento.
2)
L’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 giugno 1995, n. 1423, che stabilisce le modalità di applicazione
per l’importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi, è invalido nella misura in cui dispone che
il dazio addizionale ivi previsto è in linea di principio fissato sulla base del prezzo rappresentativo previsto dall’art. 1,
n. 2, di detto regolamento e che tale dazio è fissato sulla base del prezzo all’importazione cif della spedizione di cui trattasi
solo se l’importatore ne fa domanda.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.