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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15617/2026

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Podagrosi, i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le no-tificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettro-nica certificata indicato, elettivamente domiciliata negli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], siti in Roma, vie del Tempio di Giove, n. 21-controricorrente-1 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5292/2024, deposi-tata il 26/7/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione avverso l'avviso concui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento del canone di occupa-zione di suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2013, con riferimento allaintercapedine e alla sovrastante griglia esistente a ridosso del muroperimetrale dello stabile sito in Roma, tra le vie Mantegna e il vialeTor Marancia.In particolare, l'attrice aveva richiamato i precedenti del Tribu-nale di Roma nn. 11830/2012, 6205/2013, 11672/2014, 4746/2016,628/2017, 17512/2017 e 12611/2018.Chiariva la società che i manufatti, comprendenti le griglie, eranostati realizzati in virtù di regolare titolo amministrativo abilitativo, aseguito di concessione edilizia, e non sulla base di diversa e separataconcessione di area comunale in favore del privato.2.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell'opposizione.3.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21551/2018, depositatal'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva la domanda della società.In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale rilevava l'esi-stenza di un giudicato formatosi tra le stesse parti, con cui si eraesclusa la debenza del canone COSAP da parte della società («Vapremesso che la questione controversa tra le parti è stata già giudi-zialmente accertata con sentenze di questo Tribunale nn. 11830/2012, 6205/2013, 11672/2014, 4746/2016, 628/2017 e 17512/2 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/20262017, passate in giudicato, nonché con la sentenza n. 12611/2018di questa GOT, con riferimento alle cui statuizioni non si ravvisano ipresupposti invocati da [OSCURATO:PERSONA] per mutare l'orientamento se-guito nel ritenere insussistente l'obbligo di pagamento del canoneCOSAP di cui è causa»).Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova alcuna della co-stituzione di una servitù di pubblico passaggio sui luoghi di causa.Rilevava ancora il Tribunale che la stessa [OSCURATO:PERSONA], connota n. 122 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stata in grado di contestarequanto affermato dalla società, cioè che i manufatti erano stati rea-lizzati sul terreno privato e non sul suolo pubblico, come previsto dal«progetto di costruzione dell'edificio cui accedono».Erano invece irrilevanti le notazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordinealle misure effettive di intercapedini e griglie rispetto alle tavole diprogetto.4.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] de-ducendo: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. sul giudicatoesterno, che non si forma su elementi di diritto; 2) insufficiente, er-ronea e/o contraddittoria motivazione, nella parte in cui statuivasulla necessità di un titolo concessorio sulla natura pubblica delbene; violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in combinatodisposto con l'art. 1 del regolamento comunale, nonché della leggen. 2248 del 20/03/1865.5.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5292/2024, de-positata il 26/7/2024, accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, rilevava che effettivamente – in linea generale –l'acquisto da parte del Comune dell'area circostante il perimetro diun fabbricato, nella quale si erano state precedentemente realizzategriglie e intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'a-3 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026ria ed il passaggio della luce, non faceva sorgere a carico del condo-minio l'obbligo di corrispondere il relativo canone.Ciò però solo nell'ipotesi in cui la realizzazione delle intercapediniera già avvenuta al momento della realizzazione dell'edificio privato,prima della formazione della servitù di uso pubblico.Nel caso in esame, però, ad avviso della Corte territoriale, erastato accertato che lo spazio su cui insistevano le griglie ed interca-pedini era stato da tempo destinato a pubblico transito, come desu-mibile dalla documentazione proveniente dalla stessa società, aven-do essa presentato all'Amministrazione comunale autodenuncia aifini TOSAP; risultava dai documenti che le griglie ed intercapediniinsistevano proprio sulla via Mantegna e [OSCURATO:PERSONA].Era poi irrilevante che le griglie e intercapedini fossero state in-cluse nel progetto edilizio, poi assentito dal Comune con il permesso.Specificava anche che «non è neppure provato da parte della quiappellata, già opponente, che griglie ed intercapedini fossero inclusenel progetto edilizio vagliato dal Comune illo tempore».6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà, depositando anche memoria scritta.7.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando an-che memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c.: omesso esame ed omessa pronunciasull'eccezione di giudicato esterno formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. in vio-lazione dell'art. 112 c.p.c.».A fronte delle ripetute richieste del canone da parte del Comune,[OSCURATO:SOCIETA] ha sempre impugnato gli atti notificati da [OSCURATO:PERSONA],4 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026ottenendo in ciascuna occasione l'accertamento della non debenzadei canoni richiesti, «stante la proprietà privata ab origine».Infatti, nella fase di merito erano state depositate varie sentenzedi merito «tutte passate in giudicato».In particolare, per due di esse era stata depositata anche la at-testazione dell'avvenuto passaggio in giudicato (sentenza n. 17512/2017 del Tribunale di Roma e sentenza n. 4243/2022 della Corted'appello di Roma).La [OSCURATO:SOCIETA] aveva tempestivamente rilevato la sussistenza delgiudicato esterno ed aveva ribadito la relativa eccezione anche nellacomparsa di costituzione in appello e nelle successive difese, depo-sitando le precedenti pronunce intervenute tra le stesse parti e, se-gnatamente, la sentenza del Tribunale di Roma n. 17512 del 2017 ela sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4243 del 2022.Nonostante tale attività difensiva, la Corte d'appello di Roma «in-correndo in una palese violazione dell'art. 112 c.p.c., non ha datoconto di aver esaminato le difese svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. sul punto(difese che, peraltro, rispondevano ad uno specifico motivo di appelloarticolato da [OSCURATO:PERSONA]), dando luogo alla violazione dell'art.112 c.p.c.».Ciò comportava conseguenze sia per la violazione dell'art. 112c.p.c. che per l'omesso esame di fatti decisivi in ordine alla forma-zione della «cosa giudicata».2.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duoledella «violazione e falsa applicazione sotto altro profilo di norme didiritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.: omessoesame ed omessa pronuncia sotto altro profilo sull'eccezione di giu-dicato esterno formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. – Violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.».5 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026Per le medesime ragioni illustrate sotto il primo profilo, si repu-tano violati anche gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.In grado di appello, e segnatamente con la comparsa conclusio-nale, sono state depositate in giudizio due sentenze passate in giu-dicato, con relativa attestazione.Da tali pronunce emergeva che le aree oggetto della pretesa im-positiva ai fini COSAP erano sempre state di proprietà privata, inquanto afferenti ad un fabbricato privato ed edificate in conformitàdell'originario titolo edilizio.Non vi era stato alcun provvedimento concessorio da parte diRoma [OSCURATO:PERSONA].Non era stata mai costituita alcuna servitù di pubblico passaggiosu tali aree.La Corte d'appello non si è pronunciata sull'eccezione di giudicatoesterno, entrando, invece, nel merito della controversia.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «l'omessoesame circa fatti decisivi della controversia – Violazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.».La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di taluni specificidocumenti, da cui si dovrebbe evincere che le grate ed intercapedinierano già state realizzate al momento di edificazione del fabbricatoed erano contenute nel progetto originario.Tra l'altro, la stessa Amministrazione, con la determina n. 59 del15/1/1999 (documento 11 di primo grado), aveva annullato gli avvisidi accertamento dell'epoca, proprio in considerazione del fatto che legriglie e intercapedini erano state costruite in sede di edificazione deifabbricati, quanto l'area era privata.Il documento, di provenienza comunale, successivo all'autode-nuncia ai fini TOSAP da parte di [OSCURATO:SOCIETA], non sarebbe stato conside-6 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026rato dalla Corte d'appello, che avrebbe così omesso l'esame di unfatto decisivo della controversia.4.

Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. – Violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche».La Corte d'appello avrebbe anche erroneamente interpretatol'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, avendo applicata la normativaCOSAP in assenza dei necessari presupposti impositivi.La Corte territoriale avrebbe affermato l'irrilevanza della circo-stanza che griglie e intercapedini fossero contenute nel progetto edi-lizio poi assentito dal Comune con il permesso di costruire.Tale affermazione sarebbe però in contrasto con la giurispru-denza costante formatasi in sede di legittimità, laddove si reputa ri-levante la circostanza che le grate o le intercapedini esistessero giàquando il condominio abbia messo volontariamente, con carattere dicontinuità, il proprio bene al relativo uso di passaggio.La società avrebbe, nel corso del giudizio, diligentemente riper-corso gli acquisti dei terreni, prima che venissero trasformati (attonotarile del 22/4/1968, relativo all'acquisto da parte della societàalba e della società Accadia dallo IACP, che sua volta l'aveva acqui-stato proprio dal Comune di Roma con atto notarile del 1936; pro-getto di costruzione approvato dal Comune di Roma il 12/6/1969;rilascio del titolo abilitativo in data 22/10/1969; successivi trasferi-menti di proprietà in favore della Eurfrigo in data 31/12/1973; tra-sformazione in [OSCURATO:SOCIETA].; successiva vendita in favore di SAVIRAil 13/5/2004).Pertanto, l'area successivamente edificata dalle danti causa diSAVIRA, come emerge dalle produzioni documentali effettuate nellafase di merito e riconosciuto dallo stesso Comune di Roma, non in-7 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026sisteva sul sedime stradale dell'attuale via di [OSCURATO:PERSONA], ma suarea diversa, di proprietà esclusiva.5.

I motivi primo e secondo, che vanno affrontati congiunta-mente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei limiti dicui motivazione.6.

Effettivamente, risulta in modo pacifico che il Tribunale diRoma, con la sentenza n. 21551/2018, pubblicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], haaccolto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'avviso di pagamentoemesso da [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2013 a fini COSAP.La fondatezza dell'opposizione è emersa dalla sussistenza di ungiudicato esterno formatosi sulla non debenza del canone concesso-rio da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], perannualità diverse da quella in esame.6.1.

Quanto all'efficacia di giudicato esterno, premesso che il CO-SAP non è un'imposta, ma un'entrata patrimoniale privatistica, do-vuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclu-sivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico(Cass. n. 1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022),va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia purformatosi in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a con-dizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soliaspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili(Cass., 19/4/2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020).Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia lapresenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominioodierno resistente ed il momento storico in cui le stesse sono staterealizzate.6.2.

In proposito, va rimarcato che, nell'ambito dei rapporti giu-ridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne8 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamentorelativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diversoprocesso, delle medesime questioni, spiegando la propria efficaciaanche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limitedi una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenutomateriale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021).Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione almedesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fattoesercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibiliin via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specifica-mente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, dellapronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022).Si è chiarito, infatti, che questa Corte, a Sezioni Unite, ha rite-nuto che il principio del giudicato esterno, come enucleato in materiatributaria, «trova applicazione anche nella fattispecie, posto che ilpresupposto della debenza del COSAP - conformemente al presup-posto impositivo della precedente TOSAP - consiste in ultima analisiin un accertamento di fatto, concernente le caratteristiche della gri-glia o intercapedine ed il suo originario inglobamento nel fabbricatoprivato, da un lato, e l'esistenza o meno di un titolo autorizzativo,dall'altro lato; accertamento che è suscettibile di rimanere stabile neltempo, ove non intervengano e non siano adeguatamente dedottieventi atti a modificare il contesto fattuale o autorizzativo».7.

Nella specie, dunque, il Tribunale di Roma, con la sentenza n.21551 del 2018 ha rilevato la sussistenza del giudicato esterno fa-vorevole alla società [OSCURATO:SOCIETA].8.

Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], de-ducendo due motivi di impugnazione, il primo dei quali diretto pro-prio a confutare l'esistenza del giudicato esterno (cfr. pagina 3 sen-9 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026tenza della Corte d'appello «con il primo denunciava: Violazione degliarticoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. su giudicato esterno»).Tra l'altro, la società [OSCURATO:SOCIETA], nella comparsa di costituzione inappello, reiterava l'eccezione di giudicato esterno.9.

A fronte del motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] edelle espresse eccezioni riproposte da [OSCURATO:SOCIETA] anche con la com-parsa di costituzione in appello, la Corte territoriale ha del tuttoomesso di esaminare la questione sulla sussistenza o meno del giu-dicato esterno, limitandosi ad una rivalutazione degli elementi istrut-tori e, quindi, affrontato il merito della controversia.10.

Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendoomesso ogni provvedimento, anche implicito, in ordine alla questionedel giudicato esterno, affrontata dal Tribunale e risolta attraverso ilriconoscimento della sussistenza del giudicato esterno, con conse-guente non debenza del canone COSAP.11.

Restano assorbiti i restanti motivi.12.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie i motivi primo e secondo; dichiara assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, indiversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 2716/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Podagrosi, i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le no-tificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettro-nica certificata indicato, elettivamente domiciliata negli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], siti in Roma, vie del Tempio di Giove, n. 21-controricorrente-1 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5292/2024, deposi-tata il 26/7/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione avverso l'avviso concui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento del canone di occupa-zione di suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2013, con riferimento allaintercapedine e alla sovrastante griglia esistente a ridosso del muroperimetrale dello stabile sito in Roma, tra le vie Mantegna e il vialeTor Marancia.In particolare, l'attrice aveva richiamato i precedenti del Tribu-nale di Roma nn. 11830/2012, 6205/2013, 11672/2014, 4746/2016,628/2017, 17512/2017 e 12611/2018.Chiariva la società che i manufatti, comprendenti le griglie, eranostati realizzati in virtù di regolare titolo amministrativo abilitativo, aseguito di concessione edilizia, e non sulla base di diversa e separataconcessione di area comunale in favore del privato.2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell'opposizione.3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21551/2018, depositatal'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva la domanda della società.In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale rilevava l'esi-stenza di un giudicato formatosi tra le stesse parti, con cui si eraesclusa la debenza del canone COSAP da parte della società («Vapremesso che la questione controversa tra le parti è stata già giudi-zialmente accertata con sentenze di questo Tribunale nn. 11830/2012, 6205/2013, 11672/2014, 4746/2016, 628/2017 e 17512/2 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/20262017, passate in giudicato, nonché con la sentenza n. 12611/2018di questa GOT, con riferimento alle cui statuizioni non si ravvisano ipresupposti invocati da [OSCURATO:PERSONA] per mutare l'orientamento se-guito nel ritenere insussistente l'obbligo di pagamento del canoneCOSAP di cui è causa»).Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova alcuna della co-stituzione di una servitù di pubblico passaggio sui luoghi di causa.Rilevava ancora il Tribunale che la stessa [OSCURATO:PERSONA], connota n. 122 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stata in grado di contestarequanto affermato dalla società, cioè che i manufatti erano stati rea-lizzati sul terreno privato e non sul suolo pubblico, come previsto dal«progetto di costruzione dell'edificio cui accedono».Erano invece irrilevanti le notazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordinealle misure effettive di intercapedini e griglie rispetto alle tavole diprogetto.4. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] de-ducendo: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. sul giudicatoesterno, che non si forma su elementi di diritto; 2) insufficiente, er-ronea e/o contraddittoria motivazione, nella parte in cui statuivasulla necessità di un titolo concessorio sulla natura pubblica delbene; violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in combinatodisposto con l'art. 1 del regolamento comunale, nonché della leggen. 2248 del 20/03/1865.5. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5292/2024, de-positata il 26/7/2024, accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, rilevava che effettivamente – in linea generale –l'acquisto da parte del Comune dell'area circostante il perimetro diun fabbricato, nella quale si erano state precedentemente realizzategriglie e intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'a-3 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026ria ed il passaggio della luce, non faceva sorgere a carico del condo-minio l'obbligo di corrispondere il relativo canone.Ciò però solo nell'ipotesi in cui la realizzazione delle intercapediniera già avvenuta al momento della realizzazione dell'edificio privato,prima della formazione della servitù di uso pubblico.Nel caso in esame, però, ad avviso della Corte territoriale, erastato accertato che lo spazio su cui insistevano le griglie ed interca-pedini era stato da tempo destinato a pubblico transito, come desu-mibile dalla documentazione proveniente dalla stessa società, aven-do essa presentato all'Amministrazione comunale autodenuncia aifini TOSAP; risultava dai documenti che le griglie ed intercapediniinsistevano proprio sulla via Mantegna e [OSCURATO:PERSONA].Era poi irrilevante che le griglie e intercapedini fossero state in-cluse nel progetto edilizio, poi assentito dal Comune con il permesso.Specificava anche che «non è neppure provato da parte della quiappellata, già opponente, che griglie ed intercapedini fossero inclusenel progetto edilizio vagliato dal Comune illo tempore».6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà, depositando anche memoria scritta.7. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando an-che memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c.: omesso esame ed omessa pronunciasull'eccezione di giudicato esterno formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. in vio-lazione dell'art. 112 c.p.c.».A fronte delle ripetute richieste del canone da parte del Comune,[OSCURATO:SOCIETA] ha sempre impugnato gli atti notificati da [OSCURATO:PERSONA],4 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026ottenendo in ciascuna occasione l'accertamento della non debenzadei canoni richiesti, «stante la proprietà privata ab origine».Infatti, nella fase di merito erano state depositate varie sentenzedi merito «tutte passate in giudicato».In particolare, per due di esse era stata depositata anche la at-testazione dell'avvenuto passaggio in giudicato (sentenza n. 17512/2017 del Tribunale di Roma e sentenza n. 4243/2022 della Corted'appello di Roma).La [OSCURATO:SOCIETA] aveva tempestivamente rilevato la sussistenza delgiudicato esterno ed aveva ribadito la relativa eccezione anche nellacomparsa di costituzione in appello e nelle successive difese, depo-sitando le precedenti pronunce intervenute tra le stesse parti e, se-gnatamente, la sentenza del Tribunale di Roma n. 17512 del 2017 ela sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4243 del 2022.Nonostante tale attività difensiva, la Corte d'appello di Roma «in-correndo in una palese violazione dell'art. 112 c.p.c., non ha datoconto di aver esaminato le difese svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. sul punto(difese che, peraltro, rispondevano ad uno specifico motivo di appelloarticolato da [OSCURATO:PERSONA]), dando luogo alla violazione dell'art.112 c.p.c.».Ciò comportava conseguenze sia per la violazione dell'art. 112c.p.c. che per l'omesso esame di fatti decisivi in ordine alla forma-zione della «cosa giudicata».2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duoledella «violazione e falsa applicazione sotto altro profilo di norme didiritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.: omessoesame ed omessa pronuncia sotto altro profilo sull'eccezione di giu-dicato esterno formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. – Violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.».5 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026Per le medesime ragioni illustrate sotto il primo profilo, si repu-tano violati anche gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.In grado di appello, e segnatamente con la comparsa conclusio-nale, sono state depositate in giudizio due sentenze passate in giu-dicato, con relativa attestazione.Da tali pronunce emergeva che le aree oggetto della pretesa im-positiva ai fini COSAP erano sempre state di proprietà privata, inquanto afferenti ad un fabbricato privato ed edificate in conformitàdell'originario titolo edilizio.Non vi era stato alcun provvedimento concessorio da parte diRoma [OSCURATO:PERSONA].Non era stata mai costituita alcuna servitù di pubblico passaggiosu tali aree.La Corte d'appello non si è pronunciata sull'eccezione di giudicatoesterno, entrando, invece, nel merito della controversia.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «l'omessoesame circa fatti decisivi della controversia – Violazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.».La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di taluni specificidocumenti, da cui si dovrebbe evincere che le grate ed intercapedinierano già state realizzate al momento di edificazione del fabbricatoed erano contenute nel progetto originario.Tra l'altro, la stessa Amministrazione, con la determina n. 59 del15/1/1999 (documento 11 di primo grado), aveva annullato gli avvisidi accertamento dell'epoca, proprio in considerazione del fatto che legriglie e intercapedini erano state costruite in sede di edificazione deifabbricati, quanto l'area era privata.Il documento, di provenienza comunale, successivo all'autode-nuncia ai fini TOSAP da parte di [OSCURATO:SOCIETA], non sarebbe stato conside-6 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026rato dalla Corte d'appello, che avrebbe così omesso l'esame di unfatto decisivo della controversia.4. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. – Violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche».La Corte d'appello avrebbe anche erroneamente interpretatol'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, avendo applicata la normativaCOSAP in assenza dei necessari presupposti impositivi.La Corte territoriale avrebbe affermato l'irrilevanza della circo-stanza che griglie e intercapedini fossero contenute nel progetto edi-lizio poi assentito dal Comune con il permesso di costruire.Tale affermazione sarebbe però in contrasto con la giurispru-denza costante formatasi in sede di legittimità, laddove si reputa ri-levante la circostanza che le grate o le intercapedini esistessero giàquando il condominio abbia messo volontariamente, con carattere dicontinuità, il proprio bene al relativo uso di passaggio.La società avrebbe, nel corso del giudizio, diligentemente riper-corso gli acquisti dei terreni, prima che venissero trasformati (attonotarile del 22/4/1968, relativo all'acquisto da parte della societàalba e della società Accadia dallo IACP, che sua volta l'aveva acqui-stato proprio dal Comune di Roma con atto notarile del 1936; pro-getto di costruzione approvato dal Comune di Roma il 12/6/1969;rilascio del titolo abilitativo in data 22/10/1969; successivi trasferi-menti di proprietà in favore della Eurfrigo in data 31/12/1973; tra-sformazione in [OSCURATO:SOCIETA].; successiva vendita in favore di SAVIRAil 13/5/2004).Pertanto, l'area successivamente edificata dalle danti causa diSAVIRA, come emerge dalle produzioni documentali effettuate nellafase di merito e riconosciuto dallo stesso Comune di Roma, non in-7 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026sisteva sul sedime stradale dell'attuale via di [OSCURATO:PERSONA], ma suarea diversa, di proprietà esclusiva.5. I motivi primo e secondo, che vanno affrontati congiunta-mente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei limiti dicui motivazione.6. Effettivamente, risulta in modo pacifico che il Tribunale diRoma, con la sentenza n. 21551/2018, pubblicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], haaccolto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'avviso di pagamentoemesso da [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2013 a fini COSAP.La fondatezza dell'opposizione è emersa dalla sussistenza di ungiudicato esterno formatosi sulla non debenza del canone concesso-rio da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], perannualità diverse da quella in esame.6.1. Quanto all'efficacia di giudicato esterno, premesso che il CO-SAP non è un'imposta, ma un'entrata patrimoniale privatistica, do-vuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclu-sivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico(Cass. n. 1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022),va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia purformatosi in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a con-dizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soliaspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili(Cass., 19/4/2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020).Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia lapresenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominioodierno resistente ed il momento storico in cui le stesse sono staterealizzate.6.2. In proposito, va rimarcato che, nell'ambito dei rapporti giu-ridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne8 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamentorelativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diversoprocesso, delle medesime questioni, spiegando la propria efficaciaanche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limitedi una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenutomateriale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021).Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione almedesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fattoesercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibiliin via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specifica-mente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, dellapronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022).Si è chiarito, infatti, che questa Corte, a Sezioni Unite, ha rite-nuto che il principio del giudicato esterno, come enucleato in materiatributaria, «trova applicazione anche nella fattispecie, posto che ilpresupposto della debenza del COSAP - conformemente al presup-posto impositivo della precedente TOSAP - consiste in ultima analisiin un accertamento di fatto, concernente le caratteristiche della gri-glia o intercapedine ed il suo originario inglobamento nel fabbricatoprivato, da un lato, e l'esistenza o meno di un titolo autorizzativo,dall'altro lato; accertamento che è suscettibile di rimanere stabile neltempo, ove non intervengano e non siano adeguatamente dedottieventi atti a modificare il contesto fattuale o autorizzativo».7. Nella specie, dunque, il Tribunale di Roma, con la sentenza n.21551 del 2018 ha rilevato la sussistenza del giudicato esterno fa-vorevole alla società [OSCURATO:SOCIETA].8. Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], de-ducendo due motivi di impugnazione, il primo dei quali diretto pro-prio a confutare l'esistenza del giudicato esterno (cfr. pagina 3 sen-9 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2716/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 15617/2026Data pubblicazione 21/05/2026tenza della Corte d'appello «con il primo denunciava: Violazione degliarticoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. su giudicato esterno»).Tra l'altro, la società [OSCURATO:SOCIETA], nella comparsa di costituzione inappello, reiterava l'eccezione di giudicato esterno.9. A fronte del motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] edelle espresse eccezioni riproposte da [OSCURATO:SOCIETA] anche con la com-parsa di costituzione in appello, la Corte territoriale ha del tuttoomesso di esaminare la questione sulla sussistenza o meno del giu-dicato esterno, limitandosi ad una rivalutazione degli elementi istrut-tori e, quindi, affrontato il merito della controversia.10. Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendoomesso ogni provvedimento, anche implicito, in ordine alla questionedel giudicato esterno, affrontata dal Tribunale e risolta attraverso ilriconoscimento della sussistenza del giudicato esterno, con conse-guente non debenza del canone COSAP.11. Restano assorbiti i restanti motivi.12. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi primo e secondo; dichiara assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, indiversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 2716/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 15617/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris