Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1988

Cassazione n. 34450/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so)nma di euro tremila in favore della Cassa delle amm nde.

Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so)nma di euro tremila in favore della Cassa delle amm nde. Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 34450/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris