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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35381/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 15 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2019.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha articolato doglianze che non hanno rilievo alcuno a fronte della chiara previsione di legge, per la quale la sospensione condizionale deve essere revocata ove l'interessato riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso ad una pena che, cumulata con quella oggetto di sospensione superi i limiti di legge di concedibilità del beneficio (art. 168, comma 1, n 2, cod. pen.); ritenuto che nel caso di specie è indubbio che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna con sentenza del 10 dicembre 2021, irrevocabile il 27 aprile 2022 per un delitto commesso 1'8 marzo 2014, e quindi prima della irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il coi ere estensore Il pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 15 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2019. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha articolato doglianze che non hanno rilievo alcuno a fronte della chiara previsione di legge, per la quale la sospensione condizionale deve essere revocata ove l'interessato riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso ad una pena che, cumulata con quella oggetto di sospensione superi i limiti di legge di concedibilità del beneficio (art. 168, comma 1, n 2, cod. pen.); ritenuto che nel caso di specie è indubbio che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna con sentenza del 10 dicembre 2021, irrevocabile il 27 aprile 2022 per un delitto commesso 1'8 marzo 2014, e quindi prima della irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il coi ere estensore Il pre
Sentenza Cassazione n. 35381/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris