CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 1957
Cassazione n. 06048/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/1957 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alessio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie difensive trasmesse dalla difesa della parte civile e da quella dell'imputato; ritenuto che la difesa del ricorrente, anche a voler sostenere il difetto di notifica evidenziato con la memoria depositata, ha avuto comunque modo di esplicare appieno le proprie prerogative come confermato, per l'appunto, dal tenore delle relative deduzioni; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: il primo è meramente riproduttivo di un profilo di censura ( diretto a contrastare il dolo della calunnia imputata alla ricorrente) già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda il quarto capoverso di pagina 6 della sentenza); -mentre il secondo, diretto a rilevare la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Michelli rese innanzi alla polizia locale di Spoleto, la mancata escussione della fonte delle dichiarazioni del Barison in violazione del disposto di cui all'ad 195 cpp e ciò a prescindere dalla attendibilità del teste nonché la indifferenza probatoria sia del riferimento al documento di identità dell'imputata tra gli atti allegati alla pratica inerente alla intestazione dell'autovettura rimasta in uso al Michelli, sia della missiva inviata da quest'ultimo all'imputata dopo aver reso le dette dichiarazioni, appare all'evidenza aspecifico rispetto al portato delle valutazioni rese dalla sentenza impugnata, che ha valorizzato le prove orali solo in minima parte ( limitatamente alle sole dichiarazioni del Barison, peraltro affatto centrali nel relativo argomentare, la cui credibilità è contestata in modo apodittico su dati fattuali non altrimenti comprovati e che appaino comunque utilizzabili per non avere la parte interessata fatto richiesta di escussione della relativa fonte, se del caso condizionando la proposta di rito abbreviato) e che di contro, nel riscontrare i tratti costitutivi, anche di matrice soggettiva, della calunnia a giudizio, ha dato rilievo essenziale alla documentazione acquisita e in particolare ai documenti utilizzati per la immatricolazione del veicolo ( in particolare quello indirizzato al "Dipartimento trasporti terrestri-Ufficio provinciale di Treviso sottoscritto dall'imputata e mai contrastato dal ricorso) nonchè alla missiva inviata dal Michelli, interpretata senza incorrere in manifeste incongruenze logiche dalla Corte del merito (si veda la pagina 6, capoversi terzo e quinto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna della ricorrente al pagamento delle spese affrontate nel grado dalla parte civile attesa la manifesta inconferenza della deduzione spesa in relazione alla intempestività del ricorso, contraddetta all'evidenza dalla disamina degli atti, e la indifferenza delle altre indicazioni rispetto alla soluzione adottata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna trricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i