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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 gennaio 1980

Cassazione n. 00521/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1980 avverso la sentenza del 10/06/2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 7 maggio 2015 dal Tribunale di Bologna, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro milleduecento di multa, ritenendolo responsabile del reato di cessione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1, 1 -bis, d.P.R. cit.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. cit., non avendo i giudici di merito compiuto la necessaria valutazione in concreto della sua pericolosità sociale, che nel caso di specie è stata affermata sulla base di un generico richiamo ai precedenti penali a carico, senza considerare che i fatti in contestazione risalgono al 19 febbraio 2014 e che è rimasta indimostrata l'affermata abitualità dell'attività di spaccio.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, reiterando, per un verso, profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di appello e limitandosi, per altro verso, a contestare assertivamente l'apprezzamento di merito ivi operato, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.

Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata ha preso in esame e puntualmente disatteso il su indicato profilo di doglianza, dando conto degli elementi indicativi della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, là dove ha posto in evidenza la pluralità delle condotte di cessione contestate e i precedenti penali, anche specifici, su di lui gravanti, correlati peraltro all'utilizzo di un alias, che hanno coerentemente consentito alla Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi in questa Sede rilevabili, di ritenerne lo stabile l'inserimento in contesti criminali dediti alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1980 avverso la sentenza del 10/06/2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 7 maggio 2015 dal Tribunale di Bologna, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro milleduecento di multa, ritenendolo responsabile del reato di cessione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1, 1 -bis, d.P.R. cit. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. cit., non avendo i giudici di merito compiuto la necessaria valutazione in concreto della sua pericolosità sociale, che nel caso di specie è stata affermata sulla base di un generico richiamo ai precedenti penali a carico, senza considerare che i fatti in contestazione risalgono al 19 febbraio 2014 e che è rimasta indimostrata l'affermata abitualità dell'attività di spaccio. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, reiterando, per un verso, profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di appello e limitandosi, per altro verso, a contestare assertivamente l'apprezzamento di merito ivi operato, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata ha preso in esame e puntualmente disatteso il su indicato profilo di doglianza, dando conto degli elementi indicativi della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, là dove ha posto in evidenza la pluralità delle condotte di cessione contestate e i precedenti penali, anche specifici, su di lui gravanti, correlati peraltro all'utilizzo di un alias, che hanno coerentemente consentito alla Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi in questa Sede rilevabili, di ritenerne lo stabile l'inserimento in contesti criminali dediti alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 no
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