CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 agosto 2026
Cassazione n. 24726/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (SO), rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –Numero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura e Ministerodell’Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrenti –e nei confronti diRegione Lombardia, Comune di Livigno e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7546/2024, depositata il13 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società operante nel settore degli impianti di risalitanel Comune di Livigno, impugnò la nota della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, Segretariato generale, Dipartimento per il coordinamentoamministrativo, prot. n. 22729 del 5 agosto 2021, recante risposta ad unadiffida della stessa società volta ad ottenere la riapertura e positivaconclusione del procedimento autorizzatorio relativo alla sostituzione dellaseggiovia “[OSCURATO:SOCIETA] – Monte della Neve” con una seggiovia esaposto“Vallaccia – Monte della Neve”.Numero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026La nota impugnata, dopo avere ricostruito l’iter procedimentale egiurisdizionale che aveva condotto, da un lato, all’annullamentodell’autorizzazione rilasciata a seguito della deliberazione del Consiglio deiMinistri del 19 settembre 2014 e, dall’altro, alla reiezione, da parte delConsiglio di Stato, dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA] contro la sentenza del TarLombardia n. 1411/2016, affermava che la sentenza del Consiglio di Stato(n. 4062/2017) non aveva disposto alcun rinvio degli atti alleamministrazioni per un nuovo esame del progetto, che la stessa dovevaritenersi «autoapplicativa» e che, pertanto, «nessun ulterioreadempimento è richiesto per l’esecuzione della sentenza» e «non vi èalcuno spazio per un nuovo intervento del Consiglio dei Ministri».Il ricorso al Tar s’inseriva in una vicenda amministrativa e processualearticolata, nella quale:─ nel 2008 [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato un progetto di adeguamentofunzionale e tecnologico della seggiovia esistente, qualificato dallaRegione Lombardia come «adeguamento funzionale e tecnologico», nonassoggettato a V.I.A. e approvato in via preliminare dal Comune di Livignocon deliberazione n. 43 del 30 giugno 2009;─ la [OSCURATO:PERSONA], quale autorità procedentetitolare del potere di autorizzare in via definitiva la realizzazione delleopere, aveva convocato la conferenza di servizi, che, a seguito di dissensidella [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e della Soprintendenza, aveva condotto ad unaprima deliberazione negativa del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011e al conseguente diniego del progetto;─ su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 801 del28 marzo 2013, aveva annullato il diniego, rimettendo la questione alleamministrazioni perché procedessero ad una nuova, congrua valutazionedella realizzabilità dell’intervento;─ in esecuzione di tale giudicato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva riavviatoil procedimento ma, a seguito del permanere di dissensitecnico‑specialistici, aveva nuovamente rimesso la questione al Consigliodei ministri, che, con deliberazione del 19 settembre 2014, avevaNumero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026autorizzato la realizzazione dell’intervento, qualificandolo comeadeguamento di impianto esistente;─ tale deliberazione e gli atti connessi, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA],erano stati annullati dal [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1411 del 2016,confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4062 del 2017, pergravi carenze istruttorie e motivazionali e per la ritenuta natura di «nuovoimpianto» localizzato in area esclusa dai domini sciabili, con conseguenteincompatibilità con il quadro urbanistico‑paesaggistico e ambientale;─ i ricorsi per cassazione proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro quest’ultimadecisione, per motivi di giurisdizione, erano stati respinti dalle SezioniUnite con ordinanza n. 18829 del 2019, confermata, a seguito direvocazione, con ordinanza n. 17328 del 2021;─ successivamente, la [OSCURATO:PERSONA], su istanza della società,aveva disposto la riapertura dei lavori della conferenza di servizi (nota del10 aprile 2019) e richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di rideterminarsisul progetto; la [OSCURATO:PERSONA], con nota del 23 settembre 2019, avevadichiarato la propria “estraneità” alla conferenza di servizi, richiamandol’art. 14‑quinquies l. n. 241 del 1990 e affermando di poter interveniresolo a seguito di opposizione sul provvedimento conclusivo dellaconferenza stessa;─ il Comune di Livigno aveva ingiunto quindi alla [OSCURATO:SOCIETA] lademolizione delle opere nelle more realizzate sulla base del permesso dicostruire annullato, notificando in data 5 giugno 2018 l’ordinanza n. 50del 2018, anch’essa impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] presso il T.a.r. per laLombardia che, previa riunione con altro ricorso, con sentenza n. 2002 del7 agosto 2023, in parte lo respingeva, in parte lo dichiarava inammissibile;─ persistendo l’inerzia amministrativa e non essendo statanuovamente convocata la conferenza di servizi, [OSCURATO:SOCIETA], con diffida del12 luglio 2021, aveva chiesto alle amministrazioni coinvolte di cooperareper rimuovere la situazione pregiudizievole ovvero di risarcire i danni daessa patiti;─ a tale diffida facevano seguito la menzionata nota della PresidenzaNumero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026del Consiglio del 5 agosto 2021, oggetto del giudizio concluso con lasentenza qui impugnata, e, successivamente, la nota della ComunitàMontana [OSCURATO:PERSONA] n. 4003 del 16 agosto 2021, con cui quest’ultima,preso atto della posizione della [OSCURATO:PERSONA], dichiarava chiusi, con esitonegativo, i lavori della conferenza di servizi riaperti nel 2019, precisandoche restava ferma soltanto la possibilità per [OSCURATO:SOCIETA] di richiedere larinnovazione del procedimento in presenza di modifiche progettuali o dimutamento del quadro normativo e pianificatorio.2. Con sentenza n. 456 del 21 febbraio 2023, il [OSCURATO:PERSONA], Sezioneterza, dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di lesività dell’attoimpugnato. Ritenne che la nota della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio nonpresentasse contenuto provvedimentale, essendosi limitata a riepilogarela vicenda e ad escludere l’esistenza di un potere residuo di intervento incapo alla [OSCURATO:PERSONA] stessa; individuò, invece, il profilo lesivo nella notadella [OSCURATO:PERSONA] n. 4003/2021, che, tuttavia, non era stataimpugnata dalla ricorrente.3. Con sentenza n. 7546 del 13 settembre 2024, il Consiglio di Stato,Sezione quarta, ha rigettato l’appello interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA],confermando l’inammissibilità del ricorso introduttivo.Il giudice di appello, dopo avere nuovamente ricostruito la vicenda, hainfatti ritenuto che:─ la nota della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, oggetto di impugnazione, nonaveva carattere provvedimentale, poiché tesa esclusivamente ariepilogare l’iter procedimentale e processuale e a chiarire l’inesistenza diun potere residuo di intervento;─ tale nota costituiva risposta ad una diffida estranea alla dialetticaprocedimentale in senso stretto e non poteva essere considerataprovvedimento conclusivo della conferenza di servizi;─ erano inammissibili, in quanto relative a meri irrilevanti obiter dicta,le ulteriori doglianze che investivano il riferimento operato dal T.a.r., nelcorpo della motivazione, alla nota della [OSCURATO:PERSONA] n. 4003 del2021 e l’affermazione secondo cui dall’esposto iter della vicendaNumero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026«effettivamente emerge che alcuna attività residuava in capo alla stessa».4. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoaffidato a tre motivi, cui resistono, con separati controricorsi, la Presidenzadel Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni statali intimate, nonchéla [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.[OSCURATO:PERSONA], il Comune di Livigno e la [OSCURATO:PERSONA],pure ritualmente intimate, non svolgono difese in questa sede.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il Procuratore Generale ha depositato, in data 19 marzo 2026,conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.La società ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e laProvincia di Sondrio hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo ─ rubricato «eccesso di potere giurisdizionaleper avere il Consiglio di Stato negato di esercitare la giurisdizione (art.111, comma 8°, cost.; artt. 360, comma 1°, n. 1, e 362 cod. proc. civ.)»─ la ricorrente deduce che il Consiglio di Stato avrebbe sostanzialmenterifiutato di esaminare la censura, limitandosi a confermare la dichiarazionedi inammissibilità del Tar sulla base della asserita mancanza di contenutoprovvedimentale e di lesività della nota della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri «in quanto tesa solo a riepilogare l’iter procedimentale eprocessuale, dal quale effettivamente emerge che alcuna attivitàresiduava in capo alla stessa».Lamenta che in tal modo il Consiglio di Stato ha omesso di considerareche l’esclusione dell’obbligo della P.A. di conformarsi al giudicatogiudicato) sussiste solo per le sentenze che possono definirsi«autoesecutive», in quanto incidenti su interessi legittimi oppositivi,mentre nel caso di specie la posizione di [OSCURATO:SOCIETA] era qualificabile comeinteresse pretensivo. Afferma che l’obbligo di riesercizio del potere nonsolo non era stato escluso, ma discendeva dal contenuto delle statuizioniNumero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026di cui al giudicato, posto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4062 del24 agosto 2017 aveva solo annullato alcuni atti (non tutti) delprocedimento autorizzatorio e non si era minimamente pronunciata inmerito all’impossibilità di realizzazione dell’intervento.2. Con il secondo motivo ─ rubricato «eccesso di potere giurisdizionaleper avere il Consiglio di Stato negato di esercitare la giurisdizione (art.111, comma 8°, Cost.; artt. 360, comma 1°, n. 1, e 362 cod. proc. civ. incombinato disposto con gli artt. 13 della Cedu e 1 del Protocollo 1 allaCedu)» ─ la ricorrente lamenta che il mancato esame nel merito dellapropria pretesa sostanziale (consistente, secondo la sua prospettazione,nel diritto ad ottenere una nuova valutazione dell’istanza autorizzatoria o,comunque, una decisione sulla possibilità di realizzare l’adeguamentodell’impianto) si tradurrebbe in violazione del diritto di proprietà e deldiritto ad un ricorso effettivo garantiti dalla CEDU.Sostiene che «il caso di specie rientra tra quelli per cui codesta Ecc.maCorte ha individuato l’esistenza di una eccezione in cui un error iniudicando del Consiglio di Stato per contrarietà ad una pronuncia delgiudice sovrannazionale, ove idoneo a realizzare “un radicalestravolgimento delle norme europee di riferimento, così come interpretatedalla Corte di giustizia” (Sezioni Unite n. 11380 del 2016, n. 2242 del 2015e n. 15428 del 2012), costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, taleda consentire il ricorso per cassazione per motivi inerenti allagiurisdizione».Ciò in quanto ─ afferma ─ nella specie, come nelle ipotesi consideratedalla giurisprudenza della Cedu, «l’autorizzazione concerneval’adeguamento funzionale di un precedente impianto ormai vetusto equindi si tratta non del semplice interesse imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA] amodificare l’impianto di [OSCURATO:SOCIETA], ma di un obbligo di legge, cui non sipoteva sottrarre», considerato anche che [OSCURATO:SOCIETA] aveva «acquistato iterreni in località "Case di Vallaccia" per costruire la stazione di partenzadella seggiovia e tutte le relative opere accessorie (vasca perl'innevamento, stazione di pompaggio, cabina elettrica e diNumero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026trasformazione)».3. Con il terzo motivo ─ rubricato «eccesso di potere giurisdizionaleper avere il Consiglio di Stato negato di esercitare la giurisdizione (art.111, comma 8°, Cost.; artt. 360, comma 1°, n. 1, e 362 cod. proc. civ. incombinato disposto con l’art. 6 della Cedu)» ─ [OSCURATO:SOCIETA]. denunciache il Consiglio di Stato non avrebbe colto come l’amministrazione, nelleproprie note, avrebbe rimesso in discussione il giudicato amministrativo,negando qualsiasi obbligo di riesame, in contrasto con i principi del giustoprocesso e del rispetto delle decisioni giurisdizionali fissati dall’art. 6 CEDUe dalla giurisprudenza sovranazionale.Sostiene che, invece, gli aspetti sostanziali della vicenda avrebberodovuto costituire «oggetto di un nuovo riesame della domanda diautorizzazione, con quindi una nuova e più approfondita istruttoria e unadiversa motivazione, tenuto altresì conto dell’esigenza di salvaguardare ildiritto di [OSCURATO:SOCIETA] di realizzare l’impianto in ragione della legittimaaspettativa derivante dall’autorizzazione rilasciata nel 2014 e dai pareriresi dalla Regione Lombardia».4. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro strettaconnessione, sono inammissibili.Essi postulano, nella sostanza, un’interpretazione estensiva delleespressioni “motivi inerenti alla giurisdizione”, di cui all’art. 111, ottavocomma, Cost., e agli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma,cod. proc. civ., tale da ricomprendere nel sindacato delle Sezioni Unite nonsolo le ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, come delineatedalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v., ex plurimis, Cass. Sez. U.n. 7926 del 2019; Sez. U. n. 8311 del 2019; Sez. U. n. 13243 del 2019;Sez. U. n. 29082 del 2019; Sez. U. n. 6460 del 2020; Sez. U. n. 7839 del2020; Sez. U. n. 19175 del 2020; Sez. U. n. 18259 del 2021; Sez. U. n.8588 del 2022), ma anche il «mancato esame nel merito» della pretesasostanziale e la dedotta violazione di parametri convenzionali (CEDU eCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).Secondo detto orientamento, al quale il Collegio intende dareNumero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026continuità, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con ricorso percassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, deve riferirsi alle soleipotesi in cui il giudice speciale:─ affermi la propria giurisdizione invadendo la sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione osconfinamento); ovvero─ la neghi, sull’erroneo presupposto che la materia non possa essereoggetto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero─ violi i limiti esterni della propria giurisdizione pronunciandosi sumateria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizionespeciale, ovvero negando la cognizione sul presupposto, anch’essoerroneo, che appartenga ad altro giudice.Sono invece estranei a tale ambito, e dunque non censurabili dinanzia questa Corte, gli errori che attengano al modo in cui la giurisdizione èesercitata – errores in iudicando o in procedendo – anche quando sitraducano, secondo la prospettazione della parte, in una lettura“restrittiva” della tutela o in un presunto “stravolgimento” di normeinterne o sovranazionali.Le Sezioni Unite di questa Corte, anche alla luce della sentenza dellaCorte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, causaC‑497/20, [OSCURATO:SOCIETA]., hanno più volte ribadito che la violazionedel diritto dell’Unione o della CEDU, ancorché qualificata, integra un viziodi legittimità, non un difetto di giurisdizione. Il diritto dell’Unione nonimpone, infatti, allo Stato membro di ampliare l’ambito dei «motiviinerenti alla giurisdizione» fino a ricomprendervi il controllo sullaconformità al diritto europeo delle decisioni del giudice amministrativo diultima istanza (v. Cass. Sez. U. 11/11/2019, n. 29085; Sez. 06/03/2020,n. 6460; Sez. U. 20/06/2024, n. 17048; Sez. U. 03/04/2025, n. 8818).5. Alla luce dei principi richiamati, è evidente che, nel caso in esame,non ricorre alcuna delle figure di difetto di giurisdizione idonee asorreggere il ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost.Il Consiglio di Stato non ha negato di avere giurisdizione in materia,Numero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026né ha affermato che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosseinsuscettibile, in astratto, di tutela giurisdizionale; al contrario, haesaminato il ricorso nei limiti dell’oggetto concretamente devoluto (la notadella [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021), qualificandotale atto come privo di contenuto provvedimentale e, quindi, non lesivo, eritenendo per ciò solo inammissibile il ricorso per difetto di interesse.L’asserito “rifiuto di pronunciare” sul merito della vicenda derivaesclusivamente dalla scelta della parte di impugnare un atto ritenutoendoprocedimentale, non conclusivo della conferenza di servizi e nonidoneo a incidere direttamente sulla sfera giuridica della ricorrente,mentre la possibile fonte di lesività è stata individuata, dallo stessoConsiglio di Stato, nella nota della [OSCURATO:PERSONA] n. 4003/2021, chela società aveva deciso di non impugnare.Come correttamente rileva il Procuratore Generale, l’omissionelamentata dalla ricorrente trova quindi «la sua genesi (e dunque pienagiustificazione) nella scelta operata dalla società ricorrente di sottoporreall’esame del giudice amministrativo un atto privo del requisito dellalesività».In simile contesto, la decisione del giudice amministrativo di arrestarsialla soglia dell’ammissibilità, affermando la natura non provvedimentale enon lesiva della nota impugnata, costituisce espressione dell’ordinarioesercizio della giurisdizione, nel quadro delle regole processuali chepresiedono all’azione di annullamento (necessità di un atto lesivo, rispettodel termine decadenziale, individuazione del corretto oggetto diimpugnazione), e non un arretramento della giurisdizione stessa.La stessa doglianza con cui la ricorrente lamenta che il Consiglio diStato si sarebbe «appiattito» sulla qualificazione del Tar e non avrebbeesaminato l’asserito errore di lettura della portata conformativa delleprecedenti sentenze si risolve in una critica al contenuto motivazionaledella decisione e, dunque, in un dedotto error in iudicando, nonriconducibile all’ambito del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione.6. Il secondo e il terzo motivo insistono su parametri convenzionali,Numero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026invocando l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, gli artt. 6 e 13 CEDU e lagiurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di legittima aspettativa,diritto ad un ricorso effettivo e stabilità del giudicato.Anche tali profili, tuttavia, non valgono a trasformare un eventualeerror in iudicando del giudice amministrativo in vizio di giurisdizione.Come ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, la violazionedi norme convenzionali o eurounitarie da parte del Consiglio di Stato –quand’anche ipoteticamente ravvisabile – integra un vizio di legittimitàdella decisione (per inosservanza di diritto sostanziale o processuale), nonun difetto di giurisdizione, e, pertanto, non è sindacabile con il rimediostraordinario di cui all’art. 111, ottavo comma, Cost.Né può attribuirsi rilievo, ai fini dell’ampliamento del perimetro dei«motivi inerenti alla giurisdizione», alla gravità del preteso vizio o al suocollegamento con diritti fondamentali, atteso che una simile valutazione,oltre ad essere difficilmente parametrabile, comporterebbe, in fatto, unasostanziale assimilazione del ricorso ex art. 111, settimo e ottavo comma,Cost., in contrasto con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dallaCarta costituzionale.Per altro verso, va rilevato che le censure convenzionali muovono daun presupposto – quello della totale assenza di un vaglio di merito sullavicenda sostanziale e sulla possibilità di autorizzare l’intervento – che noncorrisponde al reale sviluppo del contenzioso.Come rilevato nei controricorsi e nella requisitoria del ProcuratoreGenerale, il progetto di [OSCURATO:SOCIETA] è stato oggetto di plurimi scrutinî daparte del giudice amministrativo: in una prima fase, con la sentenza Tarn. 801/2013, che ha annullato il diniego demandando alle amministrazioniuna nuova valutazione; in una seconda fase, con la sentenza Tar n.1411/2016 e la confermativa Cons. Stato n. 4062/2017, che hannoannullato l’autorizzazione per carenze istruttorie e motivazionali ma, alcontempo, hanno rilevato la natura sostanzialmente “nuova” dell’impiantoe la sua incompatibilità con il quadro urbanistico e ambientale vigente; inulteriore sede, con i successivi giudizi relativi alle ordinanze di demolizioneNumero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026e alle azioni di ottemperanza promosse dalla stessa società.Non può dunque affermarsi che il merito della controversia sia rimastodel tutto inesplorato o che le decisioni amministrative e giurisdizionaliabbiano ignorato la posizione sostanziale della società; la doglianza siconcentra, piuttosto, sull’ultima sequenza processuale, nella quale ilricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di lesività dell’attoscelto come bersaglio dell’impugnazione.In ogni caso, la valutazione della sussistenza o meno di una legittimaaspettativa tutelata dall’art. 1 Prot. 1 CEDU, nonché dell’adeguatezza deirimedi approntati dall’ordinamento, appartiene al merito del giudizioamministrativo e alla sua regola di decisione, non ai limiti esterni dellagiurisdizione, sicché non può essere riesaminata in questa sede.7. La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, aisensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offreargomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio deimotivi.8. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaricorrente, ai sensi dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., e sonoliquidate nel dispositivo.9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti della restante parte, che liquida:─ in favore della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], per ciascuna, in euro 4.200 per compensi, oltre alle speseNumero registro generale 6792/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 24726/2026Data pubblicazione 20/08/2026forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge;─ in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, del [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA],in solido, in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola