CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2014
Cassazione n. 24715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17202‒2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già JONATHAN s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - Oggetto:TRIBUTI – motivazione nulla avverso la sentenza n. 123 / 0 1 / 20 1 4 della Commissione tributaria regionale delMOLISE, depositata il 13/05/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IVA emessi nei confronti della società contribuente cui veniva contestata l’emissione di fatture in esenzione d’imposta ex art. 41 del d.l. 331 del 1993, convertito, senza modificazioni, con legge n. 427 del 1993, in quanto effettuata nei confronti di due imprese comunitarie che risultavano cessate e, dunque, non più soggetti IVA, senza che la società contribuente avesse verificato la correttezza del numero identificativo del cedente comunitario, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Molise, quanto all’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, dichiarava cessata la materia del contendere per adesione della società contribuente alla definizione agevolata delle controversie di cui ald.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; quanto all’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, lo annullava ritenendo non necessaria l’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario estero, neppure sanzionato dagli artt. 41, comma 1, lett. a), e 50, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 428 del 1993, ma sufficiente l’indicazione del numero di partita IVA, idoneo ad identificare il cessionario come soggetto passivo del tributo nel proprio Stato di residenza, a pena, peraltro, di una non ammissibile duplicazione d’imposta. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato acinque motivi, cui non replica l’intimata . Considerato che: 1. Premesso che, a seguito della non impugnata dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente all’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005, il presente giudizio riguarda esclusivamente l’atto impositivo emesso con riferimento all’anno d’imposta 2003, con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ. per avere la CTR pronunciato su fattispecie diversa da quella oggetto di giudizio che non atteneva alla mancata indicazione nelle fatture del codice identificativo del cessionario estero, ma di un codice identificativo appartenente a ditte cessate. 2. Con il secondo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., viene dedotto l’omesso esame del fatto, decisivo e dibattuto tra le parti, che i codici identificativi indicati nelle fatture contestate riguardavano soggetti che avevano cessato l’attività, uno dei quali alcuni mesi prima dell’operazione e l’altro addirittura circa due anni prima. 3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la CTR annullato l’avviso di accertamento nonostante la società contribuente non avesse provato che la dedotta noncorrispondenza delle partite IVA dei cessionari a soggetti cessati dipendesse solo da errore o inesattezza della loro indicazione in fattura. 4 Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 41, comma 1, lett. c), e 50, commi 1 e 2, del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 (erroneamente indicata in ricorso con il n. 428) del 1993 5. Laricorrente censura la sentenza d’appello che ha annullato l’avviso di accertamento in spregio alle previsioni di cui alle disposizioni censurate, che, ai fini della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, impongono al cessionario la comunicazione del numero di identificazione e al cedente di richiedere la conferma di quello comunicato, restando, in difetto, a totale carico di quest’ultimo le conseguenze derivanti dall’inesistenza o dall’invalidità del codice cliente senza possibilità di invocare la propria buona fede. 6. Con il quinto motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l’imponibilità delle operazioni soggettivamente inesistenti, come deve ritenersi quelle di specie in quanto effettuate a soggetto cessato. 7. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta sostanzialmente la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, estrinsecandosi in argomentazioni totalmente incoerenti rispetto alla questione controversa, è fondato e va accolto. 8. Invero, dal ricorso, che sul punto è specifico, avendo la ricorrente riprodotto e localizzato le parti rilevati degli atti del giudizio di merito, peraltro allegati al ricorso, si evince che la questione controversa atteneva alla non imponibilità dell’IVA risultante da fatture relative a cessioni intracomunitarie riportanti un codice identificativo di operatori commerciali che avevano cessato l’attività mentre la CTR ha pronunciato su fattispecie del tutto diversa, ovvero quella dell’omessa indicazione nella fatture del predetto codice. 9. Pertanto, la sentenza della CTR, motivata con riferimento a questione del tutto diversa da quella controversa è affetta da nullità assoluta, che è ipotesi che si verifica «tutte le volte in cui la stessa manchi, come nella specie, di quel minimo di elementi o presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, cui essa tende, non essendo possibile una chiara riconducibilità alle parti del processo del rapporto di cui si controverte». 10. E’, infatti, orientamento consolidato di questa Corte, seppur con riferimento ad altra fattispecie, quello secondo cui un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, è affetto da inesistenza giuridica o nullità radicale e «comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. L'incompiuto esercizio della giurisdizione assorbe anche i profili inerenti alla formazione del giudicato formale, non potendo darsi irretrattabilità di un atto giudiziario inesistenti" (Cass. 6162/2014, 30067/2011)». 11. Tale principio è esportabile anche alle ipotesi in esame, ovvero al caso di statuizione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a questione del tutto diversa da quella sottoposta al vaglio giudizialee, come tale, fondato su presupposti diversi da quelli cui il giudice di appello ha adottato la propria decisione. 12. In simili ipotesi il giudice, benché investito della potestà di decidere, non può superare i limiti strutturali della sentenza impugnata, per l'assoluto equivoco in essa contenuto quanto alla questione oggetto di giudizio(arg. da Cass. n. 15002 del 2015; v. anche Cass. n. 16497 del 2019). 13. Peraltro, il vizio è rilevabile d’ufficio. 14. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composi