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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47563/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero.

2. L'AMORICO ha impugnato tale sentenza, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità penale di esso imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: ".... la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.

Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis".

Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione - a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell'art. 448-bis cod. proc. pen. - stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglíanze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per dedurre, come avvenuto nella fattispecie in esame, questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 — 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero. 2. L'AMORICO ha impugnato tale sentenza, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità penale di esso imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: ".... la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione - a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell'art. 448-bis cod. proc. pen. - stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglíanze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per dedurre, come avvenuto nella fattispecie in esame, questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 — 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 nov
Sentenza Cassazione n. 47563/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris