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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 1966

Cassazione n. 28864/2026

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menta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1966avverso la sentenza del 16/10/2025 del Tribunale di Siracusa;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria FrancescaLoy, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di furto dienergia elettrica, aggravato dall’essere stato il fatto commesso con un mezzofraudolento, ossia mediante manomissione del contatore dei consumi, nonché sucosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, perché l’azione penale nonpoteva essere proseguita per difetto di una condizione di procedibilità.In particolare, il giudice ha escluso la configurabilità dell’aggravante delladestinazione dell’energia elettrica a pubblico servizio o a pubblica utilità,ritualmente contestata dal Pubblico ministero all’udienza del 13 febbraio 2023,suscettibile di rendere il furto procedibile d’ufficio, sul rilievo che l’energia elettrica,una volta raggiunta l’utenza della fruitrice, avrebbe perduto la sua natura di cosadestinata a pubblico servizio per assumere quella di bene contrattualmenteassegnato al singolo utente.

Ha, quindi, ritenuto che il furto così configurato fosseprocedibile a querela di parte, sicché, rilevatane l’assenza, ha proscioltol’imputata.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, denunciando, con un solo motivo,l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Ha dedotto che il Tribunale si sarebbe discostato dalla pacifica interpretazionedella disposizione indicata, secondo cui l’energia elettrica costituisce benedestinato a pubblico servizio anche quando venga sottratta mediantemanomissione del contatore dell’utenza privata, essendo irrilevante, a tal fine, ilmomento della cd. ‘traditio’ contrattuale e dovendosi valorizzare la sola funzionedi utilità generale svolta dal bene.

Ha soggiunto che il riferimento all’esposizionealla pubblica fede della res furtiva, non sarebbe pertinente, non essendo stata maicontestata all’imputata la relativa aggravante.Ha concluso, pertanto, nel senso che la corretta qualificazione giuridica delfatto avrebbe imposto di ritenere il reato procedibile d’ufficio, con conseguenteerroneità della declaratoria di improcedibilità pronunciata dal giudice di merito.3.

In data 21 aprile 2026 è stata depositata memoria nell’interessedell’imputata [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

Il Tribunale ha confuso l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fededell’energia elettrica, mai contestata all’imputata, con l’aggravante delladestinazione della stessa al pubblico servizio o alla pubblica utilità, oggetto, invece,di rituale contestazione suppletiva da parte del Pubblico ministero.Le dette aggravanti, entrambe previste dall’art. 625, comma primo, n. 7,cod. pen., trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deveessere assicurato a determinati cose in ragione delle condizioni in cui esse sitrovano o della loro destinazione: ma la condizione in cui le cose si trovano o ladestinazione loro impressa costituiscono gli elementi che segnano la distintaconsiderazione delle ipotesi in esame sul piano normativo.

Differenziazione cheemerge, del resto, sia del tenore letterale della disposizione di cui all’art. 625,primo comma, n. 7 cod. pen., che ha inserito tra il riferimento all’esposizione dellacosa alla pubblica fede e il riferimento alla destinazione della stessa al pubblicoservizio o alla pubblica utilità la disgiuntiva “o”, sia dal regime di procedibilitàriservato al furto aggravato dall’una o dall’altra delle due ipotesi: l’art. 624, terzocomma, cod. pen., come modificato dall’art. 2 d.lgs. 10 ottobre n. 150 del 2022,dispone, infatti, che nelle ipotesi di cui all’art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.si procede di ufficio «salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblicafede».2.

Fermo, pertanto, che, nella fattispecie al vaglio, viene in rilievo la solacircostanza aggravante della destinazione dell’energia elettrica al pubblico servizioo alla pubblica utilità, va ribadito che, in tema di furto di energia elettrica, èconfigurabile la detta aggravante anche in caso di sottrazione medianteallacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, nongià l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì ladestinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta,destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez.5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543 - 01).

Poiché, infatti, l’energiaelettrica è oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale con l’erogazionedi un servizio di utilità collettiva, tale connotazione non può dirsi venir meno per ilsolo fatto di essere sottratta mediante manomissione di impianti o apparecchiatureriferibili a una singola utenza privata (Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024,Rv. 285844 – 01).3.

Il giudice di merito ha, quindi, errato nel ritenere decisivo, ai finidell’esclusione della circostanza aggravante della destinazione dell’energiaelettrica al pubblico servizio o alla pubblica utilità, il dato fattuale dellamanomissione del contatore dell’utenza intestata all’imputata e nel valorizzare, atale scopo, il momento della cd. ‘traditio’ contrattuale dell’energia, perché cosìopinando ha finito per assimilare la fattispecie in esame a un rapporto di meradisponibilità privatistica di un qualunque bene.

Al contrario, la sottrazionefraudolenta dell’energia elettrica, realizzata mediante alterazione del misuratore,comporta, comunque, la distrazione di un bene funzionalmente destinato a unservizio pubblico, con conseguente integrazione dell’aggravante di cui all’art. 625,primo comma, n. 7, cod. pen.Ne consegue che il reato contestato è procedibile d’ufficio e che la declaratoriadi improcedibilità pronunciata dal Tribunale per difetto di querela si fonda suun’erronea applicazione della legge penale.4.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica, che si uniformeràai principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSiracusa, in diversa persona fisica.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
menta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1966avverso la sentenza del 16/10/2025 del Tribunale di Siracusa;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria FrancescaLoy, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di furto dienergia elettrica, aggravato dall’essere stato il fatto commesso con un mezzofraudolento, ossia mediante manomissione del contatore dei consumi, nonché sucosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, perché l’azione penale nonpoteva essere proseguita per difetto di una condizione di procedibilità.In particolare, il giudice ha escluso la configurabilità dell’aggravante delladestinazione dell’energia elettrica a pubblico servizio o a pubblica utilità,ritualmente contestata dal Pubblico ministero all’udienza del 13 febbraio 2023,suscettibile di rendere il furto procedibile d’ufficio, sul rilievo che l’energia elettrica,una volta raggiunta l’utenza della fruitrice, avrebbe perduto la sua natura di cosadestinata a pubblico servizio per assumere quella di bene contrattualmenteassegnato al singolo utente. Ha, quindi, ritenuto che il furto così configurato fosseprocedibile a querela di parte, sicché, rilevatane l’assenza, ha proscioltol’imputata.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, denunciando, con un solo motivo,l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Ha dedotto che il Tribunale si sarebbe discostato dalla pacifica interpretazionedella disposizione indicata, secondo cui l’energia elettrica costituisce benedestinato a pubblico servizio anche quando venga sottratta mediantemanomissione del contatore dell’utenza privata, essendo irrilevante, a tal fine, ilmomento della cd. ‘traditio’ contrattuale e dovendosi valorizzare la sola funzionedi utilità generale svolta dal bene. Ha soggiunto che il riferimento all’esposizionealla pubblica fede della res furtiva, non sarebbe pertinente, non essendo stata maicontestata all’imputata la relativa aggravante.Ha concluso, pertanto, nel senso che la corretta qualificazione giuridica delfatto avrebbe imposto di ritenere il reato procedibile d’ufficio, con conseguenteerroneità della declaratoria di improcedibilità pronunciata dal giudice di merito.3. In data 21 aprile 2026 è stata depositata memoria nell’interessedell’imputata [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Il Tribunale ha confuso l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fededell’energia elettrica, mai contestata all’imputata, con l’aggravante delladestinazione della stessa al pubblico servizio o alla pubblica utilità, oggetto, invece,di rituale contestazione suppletiva da parte del Pubblico ministero.Le dette aggravanti, entrambe previste dall’art. 625, comma primo, n. 7,cod. pen., trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deveessere assicurato a determinati cose in ragione delle condizioni in cui esse sitrovano o della loro destinazione: ma la condizione in cui le cose si trovano o ladestinazione loro impressa costituiscono gli elementi che segnano la distintaconsiderazione delle ipotesi in esame sul piano normativo. Differenziazione cheemerge, del resto, sia del tenore letterale della disposizione di cui all’art. 625,primo comma, n. 7 cod. pen., che ha inserito tra il riferimento all’esposizione dellacosa alla pubblica fede e il riferimento alla destinazione della stessa al pubblicoservizio o alla pubblica utilità la disgiuntiva “o”, sia dal regime di procedibilitàriservato al furto aggravato dall’una o dall’altra delle due ipotesi: l’art. 624, terzocomma, cod. pen., come modificato dall’art. 2 d.lgs. 10 ottobre n. 150 del 2022,dispone, infatti, che nelle ipotesi di cui all’art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.si procede di ufficio «salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblicafede».2. Fermo, pertanto, che, nella fattispecie al vaglio, viene in rilievo la solacircostanza aggravante della destinazione dell’energia elettrica al pubblico servizioo alla pubblica utilità, va ribadito che, in tema di furto di energia elettrica, èconfigurabile la detta aggravante anche in caso di sottrazione medianteallacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, nongià l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì ladestinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta,destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez.5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543 - 01). Poiché, infatti, l’energiaelettrica è oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale con l’erogazionedi un servizio di utilità collettiva, tale connotazione non può dirsi venir meno per ilsolo fatto di essere sottratta mediante manomissione di impianti o apparecchiatureriferibili a una singola utenza privata (Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024,Rv. 285844 – 01).3. Il giudice di merito ha, quindi, errato nel ritenere decisivo, ai finidell’esclusione della circostanza aggravante della destinazione dell’energiaelettrica al pubblico servizio o alla pubblica utilità, il dato fattuale dellamanomissione del contatore dell’utenza intestata all’imputata e nel valorizzare, atale scopo, il momento della cd. ‘traditio’ contrattuale dell’energia, perché cosìopinando ha finito per assimilare la fattispecie in esame a un rapporto di meradisponibilità privatistica di un qualunque bene. Al contrario, la sottrazionefraudolenta dell’energia elettrica, realizzata mediante alterazione del misuratore,comporta, comunque, la distrazione di un bene funzionalmente destinato a unservizio pubblico, con conseguente integrazione dell’aggravante di cui all’art. 625,primo comma, n. 7, cod. pen.Ne consegue che il reato contestato è procedibile d’ufficio e che la declaratoriadi improcedibilità pronunciata dal Tribunale per difetto di querela si fonda suun’erronea applicazione della legge penale.4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica, che si uniformeràai principi di diritto sopra richiamati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSiracusa, in diversa persona fisica.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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