CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22192/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 17 maggio 2024, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania del 22 giugno 2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], e dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 3) perché estinto per prescrizione, e rideterminato in complessivi mesi nove e giorni dieci di reclusione la pena in ordine ai residui reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. 74 del 2000 (capo 1) e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo 2); --che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un,:unicp motivo, violazione di legge e vizio di motivtione per venia Corte di appello attribuito al Costanzo la qualifica di £t / amministratore di fatto, ' nrdi essere in realtà ,mero gsecutore materiale delle volontà rtn' ~t44M - del Raníeri, amministratore di diritto della società, e iclaesi limítaval a tenere i contatti con le ditte e ad eseguire gli ordini che lo stesso gli impartiva; --che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere impostato in termini ipotetici e generici, appare comunque volto, in contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, sul punto della pretesa estraneità dell'imputato, ha correttamente valorizzato gli univoci elementi probatori emersi dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno riferito in ordine al ruolo effettivamente svolto dal ricorrente nella gestione societaria - nonché dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato, il quale neppure contesta la falsità di quanto dichiarato dai testi- elementi dai quali i giudice di merito ha inferito la qualifica di amministratore di fatto; --che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il C nsigliere estens. - DEPOSITATA Il Presidente /M a ria Beat CANC ER1A Andre