CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 14777/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e comunque genericamente formulato, essendo stato dedotto il tardivo invio delle conclusioni formulate dal P.G. (nove giorni prima dell'udienza), ma senza che la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ai fini delle valutazioni della Corte e senza che sia stato concretamente specificato come il diritto di difesa, in relazione alla natura delle conclusioni del P.G. e al tempo disponibile per formulare eventuali controdeduzioni -in funzione delle quali la comunicazione è prevista-, sia stato realmente vulnerato; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il FYeidente