CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 luglio 2020 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del locale Tribunale del 18 settembre 2019, ha condannato, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, commi 4 e 8-bis, cod. pen., per essersi impossessato, in concorso con altre persone non identificate, al fine di trarne profitto, su un autobus pubblico, di un portafogli sottratto dalla borsa di [OSCURATO:PERSONA], contenente euro 1.600,00 in contanti e due carte di credito. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e all'interno di mezzi di pubblico trasporto. 1.1. Il primo giudice aveva assolto il Ruffano, per non aver commesso il fatto, per non essere stata raggiunta la prova dell'esatto momento di sottrazione del portafoglio e della partecipazione dell'imputato all'azione criminosa, avendo la stessa persona offesa affermato in denuncia che solo probabilmente detta sottrazione era avvenuta sull'autobus nel mentre il Ruffano l'aveva distratta con uno scherzo, fingendo di prenderle il trolley. La Corte territoriale ha ribaltato il giudizio assolutorio osservando come, invece, dal materiale probatorio acquisito fosse possibile desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato conoscesse e fosse in compagnia di altri due complici, rimasti ignoti, uno dei quali aveva materialmente provveduto alla sottrazione del portafoglio alla Rud, avvalendosi del concorso degli altri — in particolar modo realizzato circondando e isolando la persona offesa dall'amica da cui era accompagnata, nonché successivamente distraendola con il finto furto del trolley operato dal Ruffano, nel mentre uno degli altri due complici le aveva aperto la borsa e sottratto il portafogli -. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, carenza ed illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per essere stata riformata la sentenza assolutoria di primo grado, in accoglimento del gravame proposto dal P.M., senza procedere alla rinnovazione dell'esame della persona offesa. Il ricorrente lamenta che la difforme ricostruzione dei fatti operata dal giudice di secondo grado sarebbe avvenuta con motivazione illogica, fondata su mere congetture ed affermazioni apodittiche, e, comunque, in carenza di una nuova audizione della Rud, indispensabile ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo stata ribaltata la sentenza di primo grado in conseguenza di una diversa valutazione dei contenuti dell'originaria dichiarazione della persona offesa. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. E', infatti, fondata la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito avrebbe riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, senza procedere alla rinnovazione dell'esame della persona offesa, nonostante il primo giudice avesse fondato il mancato raggiungimento della prova dell'esatto momento di sottrazione del portafoglio proprio sulle dichiarazioni rese nel verbale di denuncia dalla Rud - per la quale solo probabilmente detta sottraziòne era avvenuta sull'autobus nel mentre il Ruffano l'aveva distratta con lo scherzo del finto furto del trolley In tal modo, pertanto, il giudice di appello non risulta aver fatto buona applicazione del disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla sl:regua dei principi espressi dalla Corte EDU. 3. Ed infatti, già prima dell'inserimento nell'art. 603 cod. proc. pen. della norma del comma 3-bis, per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, questa Corte di legittimità aveva chiarito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, dovendosi ravvisare altrimenti un vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487-01; nonché Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786-01). A seguito della novella del 2017 - applicabile "ratione temporis" alla fattispecie, essendosi svolto il giudizio di appello nella vigenza del testo novellato (cfr. Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Cesi, Rv. 275201-01; Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934-02) - l'art. 603 cod. proc. pen. prevede oggi espressamente, al comma 3-bis, che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risulta nze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (così, Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146-01). 4. Orbene, applicando i principi al caso di specie, appare evidente come la Corte di appello sia pervenuta alla riforma della pronuncia assolutoria di primo grado proprio sulla scorta di una diversa interpretazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, e dunque per motivi attinenti alla valutazione di tale prova, il cui contenuto, non riguardando un oggetto del tutto definito ed inopinabile, bensì frutto della sola percezione soggettiva del dichiarante, avrebbe necessariamente richiesto un nuovo esame della persone offesa, così da consentire al giudice di appello di poter svolgere, in maniera corretta, quella valutazione logica, razionale e completa impostagli dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". La Corte territoriale si è, invece, limitata ad attribuire rilievo - senza procedere a nuova diretta escussione del dichiarante - a quelle stesse propalazioni rese dalla Rud in denuncia, alla stregua delle quali il primo giudice si era determinato, nei termini esposti, a pronunciare la sentenza di assoluzione dell'imputato. Né, infine, può assumere rilievo alcuno, rispetto alle prospettate conclusioni, la circostanza che le dichiarazioni diversamente considerate dai giudici di merito siano state rese dalla persona offesa in seno all'atto di denuncia, essendo quest'ultima equivalente alla prova dichiarativa, quanto all'esigenza di rinnovazione, quando, come nel caso di specie, sia stata acquisita ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. e sia stata utilizzata dal primo giudice ai fini della pronuncia dell'assoluzione (cfr., in proposito, Sez. 6, n. 53336 del 24/10/2017, Garbin, Rv. 271716-01; per la quale è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero ed in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio ordinario durante il quale l'imputato ha prestato il consenso all'acquisizione degli atti delle indagini preliminari al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., affermi la responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni). 5. In relazione alle considerazioni espresse, deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, cori rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte