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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00658/2026

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Sul ricorso n. 9236/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 833/02/2024 depositata il 25 novembre 2024.

Visto l’atto depositato il 15 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 9236/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 833/02/2024 depositata il 25 novembre 2024. Visto l’atto depositato il 15 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente
Decreto Cassazione n. 00658/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris