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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26604/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Aquila, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 99, 624 bis, primo e terzo comma, in relazione all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censurano carenze motivazionali del provvedimento impugnato, sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità penale dell'odierno imputato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico, nella misura in cui non si confronta, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con le ragioni che sorreggono la decisione gravata; in effetti, appare non scalfito il rilievo probatorio, ben evidenziato dalla Corte territoriale, secondo cui i beni oggetti di furto sono stati rinvenuti, all'esito di perquisizione domiciliare, nell'abitazione del Federici; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., è manifestamente infondato sul presupposto che, per costante giurisprudenza di legittimità "La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res". (Sez. 5, Sentenza n. 24003 del 14/01/2014 Rv. 260201 - 01); attenendosi a questo principio di diritto, non può certo ricondursi all'attenuante invocata un'azione furtiva che, oltre alla sottrazione di monili, di bigiotteria e di un salvadanaio, ha comportato anche un'effrazione violenta della porta di ingresso; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Aquila, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 99, 624 bis, primo e terzo comma, in relazione all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censurano carenze motivazionali del provvedimento impugnato, sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità penale dell'odierno imputato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico, nella misura in cui non si confronta, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con le ragioni che sorreggono la decisione gravata; in effetti, appare non scalfito il rilievo probatorio, ben evidenziato dalla Corte territoriale, secondo cui i beni oggetti di furto sono stati rinvenuti, all'esito di perquisizione domiciliare, nell'abitazione del Federici; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., è manifestamente infondato sul presupposto che, per costante giurisprudenza di legittimità "La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res". (Sez. 5, Sentenza n. 24003 del 14/01/2014 Rv. 260201 - 01); attenendosi a questo principio di diritto, non può certo ricondursi all'attenuante invocata un'azione furtiva che, oltre alla sottrazione di monili, di bigiotteria e di un salvadanaio, ha comportato anche un'effrazione violenta della porta di ingresso; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 26604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris